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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 05239/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7722/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Angelo, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3300/2022 emessa da Corte di appello di Roma.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Numero registro generale 7722/2023 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 5239/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026 dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7722/2023 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 5239/2026 Data pubblicazione 09/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7722/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Angelo, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3300/2022 emessa da Corte di appello di Roma. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 7722/2023 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 5239/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026 dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7722/2023 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 5239/2026 Data pubblicazione 09/03/2026