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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31350/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 17 febbraio 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 17 febbraio 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0
Sentenza Cassazione n. 31350/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris