CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errigo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Salerno, confermando il provvedimento di sospensione emessa dal magistrato, ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale cui era stata ammessa la condannata [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento, in quanto "i Carabinieri di Albanella informavano il magistrato di sorveglianza di Salerno di aver verificato per ben due volte l'assenza dell'affidata dal suo domicilio durante la fascia oraria notturna in cui era obbligata a permanervi; in particolare, la prima volta i. riscontrata nella notte del 9 ottobre 2022 alle 05:40, alla quale seguiva la semplice diffida del magistrato, e la seconda alle 20:30 del giorno 11 ottobre 2022". Il Tribunale evidenziava ancora "il dato oggettivo del riscontro di ben due violazioni per altro l'identica natura e a brevissima distanza temporale l'una dall'altra" e concludeva nel senso che "di fronte ad una reiterazione ostinata di un comportamento fortemente scorretto, ed anche sospetto, visto la tipologia dei reati in espiazione, ed in assenza di una valida e plausibile giustificazione, la misura alternativa non può che essere revocata con efficacia dall'Il ottobre, data della seconda violazione". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce vizio di motivazione in quanto la ordinanza non ha attribuito rilievo alla circostanza che il provvedimento di diffida successivo alla prima violazione sia stato in realtà notificato non prima, ma dopo la asserita commissione della seconda, e perché in realtà dell'esistenza della seconda violazione non vi è alcuna traccia in atti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errigo, ha depositato nota di conclusioni scritte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Nell'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole anzitutto che l'ordinanza impugnata non abbia attribuito rilievo alla circostanza che il provvedimento di diffida successivo alla prima violazione sia stato in realtà notificato non prima, ma dopo, la asserita commissione della seconda. L'argomento, però, non è conferente con la motivazione del provvedimento del Tribunale. Era il magistrato di sorveglianza che aveva motivato la sospensione dell'affidamento anche sul presupposto che era rimasta inottemperata la diffida conseguente alla prima violazione, il Tribunale non ha riproposto questo argomento ed ha motivato la revoca su un percorso logico diverso che passa attraverso la evidenziazione della reiterazione delle violazioni in un arco temporale molto ristretto.Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso si rivela aspecifico, per difetto del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il contenuto della motivazione della ordinanza impugnata Il ricorso aggredisce, inoltre, la motivazione della ordinanza anche assumendo che dell'esistenza di una seconda violazione alle prescrizioni della misura alternativa, effettuata asseritamente in data li ottobre 2022, non vi sia alcuna traccia in atti. L'argomento è infondato, perché dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge la segnalazione dell'esistenza di questa seconda violazione avvenuta la sera dell'Il ottobre 2022, e riferita dai Carabinieri all'autorità giudiziaria con nota del giorno successivo (foglio 96 del fascicolo del Tribunale di sorveglianza). Il ricorso è, pertanto, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali