CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34718/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02AA847) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16887/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per uso personale ex art. 75, d.P.R. n.309/1990, è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la Corte ha adeguatamente motivato, valorizzando gli elementi di prova della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta: quantità e qualità della stessa, modalità di confezionamento, ritrovamento di denaro contante e mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni dell'imputato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il