CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16715/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ A vv. Prof. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo , n. 2078 /202 1 , depositatail 2 8 dicembre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 20 2 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con du e motivi , nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della Consiglio dei Ministri e degli altri Ministeri indicati in epigrafe (che depositanocontroricorso) per la cassazione della sentenza d e lla Corte di Appello di Palermon. 2078/2021, depositata il 28 dicembre 2021; considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 28 marzo 2025, « atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. » sottoscritta con firme autografe dai ricorrenti personalmente e dal loro difensore nonché, con firme digitali, (nuovamente) dal difensore dei ricorrenti e dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], per accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondocomma, cod. proc. civ. per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non v’è luogo a provvedere sulle spese attesa l’espressa accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni controricorrenti; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema d