CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 35556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7908 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7908del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A13 B300O) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45T08 L987E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B13 B354D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S11 B354W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1896/2020,pubblicata in data 11 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della colli- sione con un animale selvatico, avvenuta su una strada stata- le in provincia di Cagliari. Ric. n. 7908/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace diCagliari. Il Tribunale di Cagliari ha conferm ato la decisione di primo grado. Ricorre l’Altieri, sulla base di duemotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La trattazione è stata rinviata, per il mancato rinveni- mento del fascicolo di ufficio alla data dell’adunanza del 12 lu- glio 2022 (fascicolo, peraltro, successivamente reperito dalla Cancelleria). Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli artt. 2052 e 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per error in iudicando, in dipen- denza dell’errata affermazione del giudice del merito secondo cui “[…] la giurisprudenza più recente ha superato l’iniziale orientamento che aveva ritenuto l’applicabilità della responsa- bilità prevista dall’art. 2052 c.c. in capo alla PA per gli inciden- ti stradali causati da animali selvatici che attraversano la rete stradale, ed è giunta a ritenere configurabile una responsabili- tà disciplinata dalle regole generali dell’art. 2043 c.c., non as- sumendo la pubblica amministrazione la veste di proprietario in senso tecnico […] (pag. 8 righi 16-20, della sentenza del tribunale in grado di appello)». Il motivo è manifestamente fondato. La decisione impugnata non è conforme all’indirizzoin materia di danni causati dalla fauna selvatica, di recente puntualizzato da questa Corte con alcune pronunzie della [OSCURATO:PERSONA]. n. 7908/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 vile, cui il Collegio intende dare continuità(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01 - 02 - 03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3 , Sentenza n.8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3 , Or- dinanzan. 13848 del 06/07/2020 , Rv. 658298 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 – 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da taledisposizio- ne si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cu- ra e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema»; «nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte –per de- lega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, Ric. n. 7908/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno». «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso ezio- logico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evi- tabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e dili- genti misure – concretamente esigibili in relazione alla situa- zione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi». La decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale rigetta l’appello dell’Altieri affermando principi contrari a quelli appe- na esposti e, in particolare, negando l’applicabilità dell’art.2052 c.c. all’ipotesidei danni provocati da animali selvatici, va quindi cassata affinché in sede di rinvio la fattispecie possa essere nuovamente valutata alla lucedei corretti principi di di- ritto, più sopra richiamati. 2.Con il secondo motivo del ricorso si denunzia , in subo rdine, «Violazione dell’ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per motivazione apparente». Il motivo in esame, espressamente avanzato dal ricorrente in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del pri- mo, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento di tale ultimo motivo del ricorso. 3.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 7908/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e cassa, per l’effetto, la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, anche per le sp