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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03654/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1752/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 bis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. r.r. stranieri 11601/2022depositato i l 12/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con il decreto ex art.13 del d.lgs. n.286/1998 in epigrafe, in data 12 settembre 2022, convalidò il decreto di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi” emesso dalla Questura di Pavia in data 8 settembre 2022 con la seguente motivazione «il trattenuto non ha alcuna documento per l’identificazione e richiede protezione internazionale… sussistono i presupposti di cui all’art.14 stante l’assenza di identificazione».

Il trattenimento era stato disposto contestualmente al secondo decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Pavia, in ragione dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento disposto nei confronti dello straniero con il primo decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa in data il 21 - 22/07/2022, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni il 22 luglio 2022 , a seguito dello sbarco presso la frontiera di Lampedusa il 16/07/2022.

Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 20/01/2023, ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto.

Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino, non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE e si deduce la mancata trasmissione degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione della Prefettura di Ragusa da parte della Questura al Giudice di Pace e l’omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti (C.

Cost. n. 105/01, Cass.n. 17407/14).

Il ricorrente lamenta che la mancata trasmissione di tutti gli atti presupposti (precedente decreto espulsivo) non ha consentito il controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità del provvedimento adottato e ribadisce la critica circa la legittimità del provvedimento espulsivo del Prefetto di Ragusa. 3.- [OSCURATO:PERSONA] osserva che questione è stata già esaminata da questa Corte con l’ordinanza n. 30181/2023 con la quale è stato affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.». 4.- Essa, tuttavia, presenta anche altri profili di rilievo nomofilattico, in considerazione di quanto, in materia di convalida del trattenimento, si è, altresì, di recente osservato ‒ facendosi richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia.

Segnatamente, si è detto che «in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio […]; la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass. 504/2023). 5.-Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M. -Dispo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1752/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 bis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. r.r. stranieri 11601/2022depositato i l 12/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con il decreto ex art.13 del d.lgs. n.286/1998 in epigrafe, in data 12 settembre 2022, convalidò il decreto di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi” emesso dalla Questura di Pavia in data 8 settembre 2022 con la seguente motivazione «il trattenuto non ha alcuna documento per l’identificazione e richiede protezione internazionale… sussistono i presupposti di cui all’art.14 stante l’assenza di identificazione». Il trattenimento era stato disposto contestualmente al secondo decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Pavia, in ragione dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento disposto nei confronti dello straniero con il primo decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa in data il 21 - 22/07/2022, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni il 22 luglio 2022 , a seguito dello sbarco presso la frontiera di Lampedusa il 16/07/2022. Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 20/01/2023, ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto. Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino, non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE e si deduce la mancata trasmissione degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione della Prefettura di Ragusa da parte della Questura al Giudice di Pace e l’omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost. n. 105/01, Cass.n. 17407/14). Il ricorrente lamenta che la mancata trasmissione di tutti gli atti presupposti (precedente decreto espulsivo) non ha consentito il controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità del provvedimento adottato e ribadisce la critica circa la legittimità del provvedimento espulsivo del Prefetto di Ragusa. 3.- [OSCURATO:PERSONA] osserva che questione è stata già esaminata da questa Corte con l’ordinanza n. 30181/2023 con la quale è stato affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.». 4.- Essa, tuttavia, presenta anche altri profili di rilievo nomofilattico, in considerazione di quanto, in materia di convalida del trattenimento, si è, altresì, di recente osservato ‒ facendosi richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia. Segnatamente, si è detto che «in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio […]; la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass. 504/2023). 5.-Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. -Dispo