Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20426/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di appello di Firenze per nuovo esame;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perla cassazione della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha ch iesto d i d ich iarare l ’esc lus ione de l la par te c iv i le ered i tà g iacenteXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il ricorso adottando ogniprovvedimento conseguente anche in termini di esecutività della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente allespese e di accogliere la richiesta di esclusione della parte civile per carenza dilegittimazione, con conseguente revoca delle statuizioni civili;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 luglio 2025, dichiarava la nullitàdella sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data23.11.2010 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXappellata nell’interesse degli imputati e della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXX nellasua qualità di curatore dell’eredità giacente di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 604 comma quarto cod.proc. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore della parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXquale curatore dell’eredità giacentediXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, eccependo:1.1. nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per erroneaapplicazione degli artt. 125, 179, 546 comma 3 e 604 comma 4 cod. proc. pen.; dopo ladeliberazione e pubblicazione della sentenza del Tribunale di Firenze, mediante lettura deldispositivo in data 23.12.2010, la motivazione della stessa non veniva depositata dal giudice;trascorsi 12 anni, i procedimenti assegnati a quel giudice venivano distribuiti tra i giudici dellasezione, ma il giudice assegnatario del fascicolo concludeva nel senso di non poter redigerela motivazione della sentenza, depositando quindi una sentenza priva di motivazione;sull’appello la parte civile la Corte di appello aveva deciso come sopra riportato.Ciò premesso, in merito alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado,questa Corte aveva ravvisato una nullità non riconducibile a quelle che prevedono laregressione del giudizio di primo grado, nemmeno in caso di impugnazione con ricorso percassazione per saltum; tale nullità, che deve essere eccepita con atto di impugnazione dachi ne ha interesse, come avvenuto nel caso in esame, viene superata all’esito del giudiziodi impugnazione (avente fase rescindente e contestualmente rescissoria) avanti al giudice diappello, che deve procedere ad una nuova autonoma deliberazione che si sostituisce aquella di primo grado affetta da nullità; appariva quindi evidente che la Corte di appello eraincorsa in una erronea applicazione dell’art. 604 comma 4 cod. pen., non vertendosi in uncaso di nullità della sentenza di primo grado.Quanto alla mancanza del dispositivo, il tribunale aveva ritenuto di non potersurrogare l’originale del dispositivo con la certificazione della cancelleria, e dello stessoavviso era stata la Corte di appello; il percorso argomentativo dei giudici di merito si era peròfermato alla lettura dei primi due commi dell’art. 113 cod. proc. pen., dedicato allaricostruzione degli atti, dimenticando il terzo comma che disciplinava l’ipotesi residuale in cuinon è possibile dare ricorso alla surrogazione dell’originale mancante con la copia autenticadello stesso (art. 112 cod. proc. pen.) ovvero alla sua ricostituzione secondo il paradigmadisciplinato dal citato art. 113 comma 2; nel caso in esame, era pacifico che la sentenza erastata pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza alla presenza delle parti, né vi eracontroversia sul contenuto della certificazione di cancelleria riprodotta nel corso dellasentenza del Tribunale, per cui non poteva affermarsi che il dispositivo della sentenza,surrogato dalla citata certificazione, risultasse incompleto nei suoi elementi essenziali;conseguentemente, doveva escludersi la nullità della sentenza ex art. 546 comma 3 cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

L’art. 546 comma 3 cod. proc. pen. prevede che “Oltre che nel caso previstodall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementiessenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice”; tale comma deveperò essere letto alla luce di quanto disposto nei precedenti due commi, dove sono elencatitutti gli altri requisiti che una sentenza, per poter essere definita tale, deve contenere; in altritermini, la sanzione di nullità per mancanza del dispositivo in tanto può avere un senso inquanto si possa parlare di una sentenza giuridicamente esistente, ma priva di uno dei suoirequisiti (il dispositivo).Nel caso in esame, invece, la sentenza deve essere considerata giuridicamenteinesistente perché non sussiste nessuno dei requisiti indicati nell’art. 546 cod. proc. pen.:peraltro, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la sentenza che manchi deldispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente (Sez. 2,n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027 – 01: “La sentenza che manchi del dispositivoper omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente, ed il vizio,rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di essere sanato dal giudicato, oltre a poter essererilevato dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria può essere emendato dallostesso giudice con l'emissione di un nuovo decreto di citazione e citazione e la celebrazionedi un nuovo processo”; vedi anche Sez.2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329): infatti,lasentenza che sia priva del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confrontidell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è da considerarsiinesistente perché si sostanzia, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un non liquet nonconsentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio diprimo grado.2.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato; quanto allespese, si deve ribadire che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria previstadall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorsoper cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale"enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha caratterediscrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico dellaparte privata per aver presentato un’impugnazione temeraria, ovvero connotata daavventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie. (così Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Rv. 267585); tale non può dirsi il caso in esame, visto che il ricorso è statopresentato in conseguenza di carenze imputabili all’ufficio giudiziario (perdita del dispositivoe mancato deposito della motivazione per oltre 12 anni).

P.Q.MRigetta il ricorso.

Nulla per le spese.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di appello di Firenze per nuovo esame;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perla cassazione della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha ch iesto d i d ich iarare l ’esc lus ione de l la par te c iv i le ered i tà g iacenteXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il ricorso adottando ogniprovvedimento conseguente anche in termini di esecutività della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente allespese e di accogliere la richiesta di esclusione della parte civile per carenza dilegittimazione, con conseguente revoca delle statuizioni civili;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 luglio 2025, dichiarava la nullitàdella sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data23.11.2010 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXappellata nell’interesse degli imputati e della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXX nellasua qualità di curatore dell’eredità giacente di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 604 comma quarto cod.proc. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore della parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXquale curatore dell’eredità giacentediXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, eccependo:1.1. nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per erroneaapplicazione degli artt. 125, 179, 546 comma 3 e 604 comma 4 cod. proc. pen.; dopo ladeliberazione e pubblicazione della sentenza del Tribunale di Firenze, mediante lettura deldispositivo in data 23.12.2010, la motivazione della stessa non veniva depositata dal giudice;trascorsi 12 anni, i procedimenti assegnati a quel giudice venivano distribuiti tra i giudici dellasezione, ma il giudice assegnatario del fascicolo concludeva nel senso di non poter redigerela motivazione della sentenza, depositando quindi una sentenza priva di motivazione;sull’appello la parte civile la Corte di appello aveva deciso come sopra riportato.Ciò premesso, in merito alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado,questa Corte aveva ravvisato una nullità non riconducibile a quelle che prevedono laregressione del giudizio di primo grado, nemmeno in caso di impugnazione con ricorso percassazione per saltum; tale nullità, che deve essere eccepita con atto di impugnazione dachi ne ha interesse, come avvenuto nel caso in esame, viene superata all’esito del giudiziodi impugnazione (avente fase rescindente e contestualmente rescissoria) avanti al giudice diappello, che deve procedere ad una nuova autonoma deliberazione che si sostituisce aquella di primo grado affetta da nullità; appariva quindi evidente che la Corte di appello eraincorsa in una erronea applicazione dell’art. 604 comma 4 cod. pen., non vertendosi in uncaso di nullità della sentenza di primo grado.Quanto alla mancanza del dispositivo, il tribunale aveva ritenuto di non potersurrogare l’originale del dispositivo con la certificazione della cancelleria, e dello stessoavviso era stata la Corte di appello; il percorso argomentativo dei giudici di merito si era peròfermato alla lettura dei primi due commi dell’art. 113 cod. proc. pen., dedicato allaricostruzione degli atti, dimenticando il terzo comma che disciplinava l’ipotesi residuale in cuinon è possibile dare ricorso alla surrogazione dell’originale mancante con la copia autenticadello stesso (art. 112 cod. proc. pen.) ovvero alla sua ricostituzione secondo il paradigmadisciplinato dal citato art. 113 comma 2; nel caso in esame, era pacifico che la sentenza erastata pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza alla presenza delle parti, né vi eracontroversia sul contenuto della certificazione di cancelleria riprodotta nel corso dellasentenza del Tribunale, per cui non poteva affermarsi che il dispositivo della sentenza,surrogato dalla citata certificazione, risultasse incompleto nei suoi elementi essenziali;conseguentemente, doveva escludersi la nullità della sentenza ex art. 546 comma 3 cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. L’art. 546 comma 3 cod. proc. pen. prevede che “Oltre che nel caso previstodall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementiessenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice”; tale comma deveperò essere letto alla luce di quanto disposto nei precedenti due commi, dove sono elencatitutti gli altri requisiti che una sentenza, per poter essere definita tale, deve contenere; in altritermini, la sanzione di nullità per mancanza del dispositivo in tanto può avere un senso inquanto si possa parlare di una sentenza giuridicamente esistente, ma priva di uno dei suoirequisiti (il dispositivo).Nel caso in esame, invece, la sentenza deve essere considerata giuridicamenteinesistente perché non sussiste nessuno dei requisiti indicati nell’art. 546 cod. proc. pen.:peraltro, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la sentenza che manchi deldispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente (Sez. 2,n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027 – 01: “La sentenza che manchi del dispositivoper omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente, ed il vizio,rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di essere sanato dal giudicato, oltre a poter essererilevato dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria può essere emendato dallostesso giudice con l'emissione di un nuovo decreto di citazione e citazione e la celebrazionedi un nuovo processo”; vedi anche Sez.2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329): infatti,lasentenza che sia priva del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confrontidell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è da considerarsiinesistente perché si sostanzia, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un non liquet nonconsentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio diprimo grado.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato; quanto allespese, si deve ribadire che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria previstadall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorsoper cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale"enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha caratterediscrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico dellaparte privata per aver presentato un’impugnazione temeraria, ovvero connotata daavventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie. (così Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Rv. 267585); tale non può dirsi il caso in esame, visto che il ricorso è statopresentato in conseguenza di carenze imputabili all’ufficio giudiziario (perdita del dispositivoe mancato deposito della motivazione per oltre 12 anni). P.Q.MRigetta il ricorso. Nulla per le spese.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 20426/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris