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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:838
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61992CJ0093_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-93/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Augsburg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra CMC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N.

Kakouris, F.A.

Schockweiler, P.J.G.

Kapteyn e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la CMC [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante presso il Landgericht di Augsburg e l' Oberlandesgericht di Monaco di Baviera, ° per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del ministero federale della Giustizia e dal signor Claus-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti, ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Commissione, all' udienza del 13 maggio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 10 marzo 1992, pervenuta alla Corte il 23 marzo successivo, il Landgericht di Augsburg ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' art. 30 del Trattato. 2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una causa tra la ditta CMC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), stabilita in Germania, e la signora [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA], che svolge un commercio di motociclette senza però essere concessionaria di alcuna marca, ha acquistato una motocicletta di marca Yamaha presso un importatore tedesco che, a sua volta, l' aveva comperata da un concessionario francese.

Al momento di tale acquisto, l' importatore tedesco ha ottenuto l' assicurazione che gli acquirenti avrebbero potuto avvalersi della garanzia presso ogni concessionario della marca Yamaha. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha venduto una di queste moto alla signora [OSCURATO:PERSONA].

Le condizioni generali del contratto specificavano che l' acquirente avrebbe potuto far valere i propri diritti alla garanzia presso il rivenditore o presso ditte autorizzate dal fabbricante o dall' importatore.

Sebbene a conoscenza di tale fatto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha informato l' interessata che, nonostante tali condizioni, i concessionari tedeschi rifiutano generalmente di effettuare riparazioni in garanzia su motociclette oggetto di importazioni parallele.

Essi ritengono infatti che tale tipo di importazioni arrechi un vantaggio ingiustificato in materia di concorrenza, visto che i prezzi netti in Francia sono inferiori a quelli praticati in Germania. 5 Venuta a conoscenza di tale comportamento, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di prendere possesso della motocicletta di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi all' Amtsgericht di Noerdlingen, che l' ha respinto.

La ditta è allora ricorsa in appello dinanzi al Landgericht di Augsburg.

Ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto richiamare l' attenzione del proprio acquirente sul comportamento dei concessionari tedeschi, ma chiedendosi se tale obbligo non costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, il Landgericht ha sospeso il giudizio e ha posto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE imporre ad un importatore tedesco l' obbligo di informare l' acquirente di una motocicletta di marca Yamaha del fatto che i concessionari tedeschi di questa ditta spesso rifiutano di effettuare le riparazioni in garanzia quando i veicoli provengono da importazioni parallele". 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Tali elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 Va ricordato in via preliminare che, a quanto risulta dagli atti, nel diritto tedesco un rapporto di fiducia tra le due parti di un contratto è presunto fin dall' inizio delle trattative.

Secondo una giurisprudenza costante, tale rapporto fa sorgere un obbligo d' informazione nel senso che ciascuna delle parti è tenuta a comunicare all' altra le circostanze di cui essa è a conoscenza e che, pur non presentando alcun nesso con l' oggetto della compravendita o con le sue qualità, sono atte a determinare la decisione dell' altro contraente.

Secondo la giurisprudenza tedesca, l' illecito commesso in occasione della trattativa contrattuale (culpa in contrahendo) e che arreca un danno alla controparte deve essere oggetto di risarcimento. 8 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se un tale obbligo d' informazione costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE. 9 In proposito, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, causa 8/74, Racc. pag. 837) costituisce una misura di effetto equivalente ogni norma che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. 10 Nella fattispecie, va anzitutto osservato che l' obbligo precontrattuale d' informazione imposto dal diritto tedesco delle obbligazioni si applica, almeno per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla Comunità, indistintamente a tutti i rapporti contrattuali rientranti nell' ambito di tale diritto e che esso non ha lo scopo di disciplinare gli scambi. 11 Per quanto riguarda la questione se la libera circolazione delle merci rischi di essere ostacolata, va considerato che, comunque, all' origine di tale rischio non vi sarebbe l' obbligo d' informazione, ma il fatto che alcuni concessionari della marca in esame si rifiutano di effettuare prestazioni rientranti nella garanzia sulle motociclette che hanno formato oggetto di importazioni parallele. 12 Ne risulta che gli effetti restrittivi che l' obbligo d' informazione di cui trattasi potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e troppo indiretti perché tale obbligo possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenza 7 marzo 1990, causa C-69/88, Kranz, Racc. pag.

I-583). 13 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo d' informazione nei rapporti precontrattuali.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht di Augsburg, con ordinanza 10 marzo 1992, dichiara: L' art. 30 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che esso non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo d' informazione nei rapporti precontrattuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CJ0093_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-93/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Augsburg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra CMC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la CMC [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante presso il Landgericht di Augsburg e l' Oberlandesgericht di Monaco di Baviera, ° per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del ministero federale della Giustizia e dal signor Claus-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti, ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Commissione, all' udienza del 13 maggio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 10 marzo 1992, pervenuta alla Corte il 23 marzo successivo, il Landgericht di Augsburg ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' art. 30 del Trattato. 2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una causa tra la ditta CMC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), stabilita in Germania, e la signora [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA], che svolge un commercio di motociclette senza però essere concessionaria di alcuna marca, ha acquistato una motocicletta di marca Yamaha presso un importatore tedesco che, a sua volta, l' aveva comperata da un concessionario francese. Al momento di tale acquisto, l' importatore tedesco ha ottenuto l' assicurazione che gli acquirenti avrebbero potuto avvalersi della garanzia presso ogni concessionario della marca Yamaha. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha venduto una di queste moto alla signora [OSCURATO:PERSONA]. Le condizioni generali del contratto specificavano che l' acquirente avrebbe potuto far valere i propri diritti alla garanzia presso il rivenditore o presso ditte autorizzate dal fabbricante o dall' importatore. Sebbene a conoscenza di tale fatto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha informato l' interessata che, nonostante tali condizioni, i concessionari tedeschi rifiutano generalmente di effettuare riparazioni in garanzia su motociclette oggetto di importazioni parallele. Essi ritengono infatti che tale tipo di importazioni arrechi un vantaggio ingiustificato in materia di concorrenza, visto che i prezzi netti in Francia sono inferiori a quelli praticati in Germania. 5 Venuta a conoscenza di tale comportamento, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di prendere possesso della motocicletta di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi all' Amtsgericht di Noerdlingen, che l' ha respinto. La ditta è allora ricorsa in appello dinanzi al Landgericht di Augsburg. Ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto richiamare l' attenzione del proprio acquirente sul comportamento dei concessionari tedeschi, ma chiedendosi se tale obbligo non costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, il Landgericht ha sospeso il giudizio e ha posto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE imporre ad un importatore tedesco l' obbligo di informare l' acquirente di una motocicletta di marca Yamaha del fatto che i concessionari tedeschi di questa ditta spesso rifiutano di effettuare le riparazioni in garanzia quando i veicoli provengono da importazioni parallele". 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Tali elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 Va ricordato in via preliminare che, a quanto risulta dagli atti, nel diritto tedesco un rapporto di fiducia tra le due parti di un contratto è presunto fin dall' inizio delle trattative. Secondo una giurisprudenza costante, tale rapporto fa sorgere un obbligo d' informazione nel senso che ciascuna delle parti è tenuta a comunicare all' altra le circostanze di cui essa è a conoscenza e che, pur non presentando alcun nesso con l' oggetto della compravendita o con le sue qualità, sono atte a determinare la decisione dell' altro contraente. Secondo la giurisprudenza tedesca, l' illecito commesso in occasione della trattativa contrattuale (culpa in contrahendo) e che arreca un danno alla controparte deve essere oggetto di risarcimento. 8 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se un tale obbligo d' informazione costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE. 9 In proposito, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, causa 8/74, Racc. pag. 837) costituisce una misura di effetto equivalente ogni norma che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. 10 Nella fattispecie, va anzitutto osservato che l' obbligo precontrattuale d' informazione imposto dal diritto tedesco delle obbligazioni si applica, almeno per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla Comunità, indistintamente a tutti i rapporti contrattuali rientranti nell' ambito di tale diritto e che esso non ha lo scopo di disciplinare gli scambi. 11 Per quanto riguarda la questione se la libera circolazione delle merci rischi di essere ostacolata, va considerato che, comunque, all' origine di tale rischio non vi sarebbe l' obbligo d' informazione, ma il fatto che alcuni concessionari della marca in esame si rifiutano di effettuare prestazioni rientranti nella garanzia sulle motociclette che hanno formato oggetto di importazioni parallele. 12 Ne risulta che gli effetti restrittivi che l' obbligo d' informazione di cui trattasi potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e troppo indiretti perché tale obbligo possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenza 7 marzo 1990, causa C-69/88, Kranz, Racc. pag. I-583). 13 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo d' informazione nei rapporti precontrattuali. Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht di Augsburg, con ordinanza 10 marzo 1992, dichiara: L' art. 30 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che esso non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo d' informazione nei rapporti precontrattuali.