CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 11657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10330-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 188/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale Milano, invocando l’accertamento della proprietà comune di alcuni sottotetti, dei quali i convenuti si erano appropriati annettendoli alle rispettive proprietà individuali, site al piano sottostante dell’edificio condominiale, e la condanna dei convenuti stessi alla riduzione in pristino ed al rilascio. Si costituiva la Barbero, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento dell’indennità ex art. 1150 e 936 c.c., con diritto di ritenzione del sottotetto ex art. 1152 c.c. Con sentenza n. 12380/2018 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la proprietà condominiale del sottotetto di cui è causa. Con la sentenza impugnata, n. 188/2022, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto dalla Barbero avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ambo le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare le relazioni tecniche asseverate prodotte in atti del giudizio di merito, dalle quali risultava che sin dal gennaio 1994 esistevano tre sottotetti, costituenti la proiezione verticale dei sottostanti appartamenti degli originari convenuti, ai quali erano collegati. La ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, secondo cui nel 1994 il sottotetto si sarebbe presentato come un locale unico e non diviso, sarebbe contraddetta dalle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1117 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la proprietà comune del sottotetto, valorizzando il fatto che quest’ultimo fosse stato concepito, nel 1912, come spazio unico per isolare gli appartamenti sottostanti, discostandosi in tal modo dalle risultanze della C.T.U. esperita in corso di causa, che aveva invece confermato che il bene era stato, di fatto, unito ai sottostanti appartamenti e dunque adibito ad uso abitativo. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 329, 343, 346 c.p.c., 24 e 111 Cost., nonché del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato l’attendibilità dei testimoni escussi in prime cure, pur in assenza di specifico motivodi gravame sul punto. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di gravame proposti dalla Barbera, tutti attinenti alla ricostruzione dello stato dei luoghi, ed ha dato atto che il C.T.U. aveva accertato che il sottotetto, oggi strutturato come abitazione ed annesso ai sottostanti appartamenti di proprietà Barbera (da un lato) e Bonfiglio –Quintavalla (dall’altro lato) non era indicato nelle tavole progettuali del 1912, né era mai stato menzionato nei rogiti di acquisto delle proprietà individuali; che lo stesso era stato oggetto di pratiche edilizie solo a partire dal 1994, rispettivamente presentate dalla Barbera, da un lato, e dai Bonfiglio – Quintavalla, dall’altro lato, per la sua modifica e per la realizzazione di una scala interna di collegamento ai sottostanti appartamenti (cfr. pag. 9 della sentenza). Su tali premesse, la Corte di merito ha ritenuto condivisibile la conclusione del C.T.U., secondo cui solo nel 1994 il bene era stato trasformato, collegato agli alloggi sottostanti e dunque acquisito dall’odierna ricorrente e dai Bonfiglio – Quintavalla (cfr. pag. 10). Secondo la Corte, ciò sarebbe avvalorato anche dal fatto che la questione dell’appropriazione del sottotetto era stata affrontata in due assemblee condominiali, rispettivamente svolte il 27.4.1995 ed il 30.5.1995, come risultava dai relativi verbali; nonché dalle deposizioni di diversi testi, tutti concordi nell’affermazione che il sottotetto era rimasto indiviso sino al 1994 (cfr. ancora pag. 10). La Corte di merito ha anche preso in esame le testimonianze contrarie, ritenendole inattendibili perché contrarie alle risultanze documentali e intrinsecamente contradditorie (cfr. pag. 11). In base all’articolata ricostruzione istruttoria condotta, la Corte territoriale ha escluso che il sottotetto costituisse pertinenza dell’appartamento della Barbera ed ha ritenuto del pari non dimostrato il compimento, tanto del ventennio di possesso indisturbato e pacifico necessario per la configurazione dell’usucapione ex art. 1158 c.c., tanto dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione cd. abbreviata ex art. 1159 c.c., per difetto della buona fede e del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene di cui è causa (cfr. pag. 12 della sentenza). Rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito, fondata su una motivazione articolata, non implausibile e certamente idonea ad integrare il cd. “minimo costituzionale”, la ricorrente contrappone una lettura alternativa dei fatti e delle prove, senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Né è consentito proporre in questa sede una rivalutazione del materiale istruttorio, posto il principio – che merita di essere ribadito–secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del13/06/2014, Rv. 631330 ). Infine, la doglianza proposta con il terzo motivo non tiene conto che la rivalutazione delle risultanze istruttorie, e dunque anche dell’attendibilità dei testimoni escussi e delle dichiarazioni da essi rese, è sempre consentita al giudice di secondo grado, anche in difetto di specifica istanza dell’appellante, nei limiti in cui ciò sia necessario al fine di scrutinare la fondatezza dei motivi di appello. Poiché nella specie la Barbera, odierna ricorrente e soccombente in prime cure, aveva proposto appello riproponendo la stessa linea difensiva del primo grado, rivendicando la proprietà esclusiva del sottotetto, era inevitabile una rivalutazione del compendio istruttorio, incluse le deposizioni dei testi e l’apprezzamento della loro attendibilità. Infine, per quel che rileva, va considerato che il giudizio di inattendibilità dei testi Giammello e Landini, cui la Corte di merito è pervenuta, è stato motivato sull’intrinseca contraddittorietà delle rispettive dichiarazioni e sulla loro discrepanza con le risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio di merito (cfr. pag. 11 della sentenza). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.400, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i