Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 12814/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letto l'atto di rinuncia al ricorso trasmesso in data 28/01/2026, per conto del ricorrente, dal difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. il 23/07/2025, il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato il riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (terzo sequestratario) avverso il decreto di perquisizione e di sequestro emesso nei suoi confronti ai sensi degli artt. 252 e 253 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 16/06/2025 ed eseguito in data 18/06/2025, nell'ambito del proc. pen. n. 14749/2025 R.G.N.R. mod. 21 instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed WenPing Han in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 575 e 577, comma 1, n. 3, cod. pen. («perché, in concorso tra loro, 1compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ZHAN [OSCURATO:PERSONA]. [..]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»).

All'esito della perquisizione locale (veicolare e domiciliare) e personale, effettuata il 18/06/2025 a Prato, in via G. Giunti n. 22, erano stati rinvenuti nella camera da letto sita al secondo piano dell'abitazione dell'odierno ricorrente (soggetto non indagato ma ritenuto coinvolto - "non risultando allo stato ancora chiaro a che titolo" - quale possibile "intermediario" tra il mandante dell'omicidio, identificato in [OSCURATO:PERSONA], e gli esecutori materiali, come emerso dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in affari con la vittima dell'agguato): la somma contante di euro 50.000,00 in banconote da 200 e 500 euro, custodite all'interno di una cassaforte; la somma contante di 4.720 sterline inglesi (202 banconote da 20 sterline inglesi; 68 banconote da 10 sterline inglesi) e 9 orologi di lusso, rinvenuti all'interno di un contenitore sito nella camera da letto.

I beni venivano sottoposti a sequestro, con distinti verbali, d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con la seguente motivazione: "perché probabilmente costituente corpo del reato o pertinente al reato per cui si procede e considerato trattasi di materiale di cui deve esserne accertata la provenienza e ritenuto altresì necessario per l'accertamento dei fatti e per evitare che lo stesso venisse disperso o alterato" (v. verbale di sequestro del 18/6/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano) e il sequestro veniva convalidato dal P.M. nel termine di legge.

2. Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite 9irdifensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un L-unico motivo, di seguito sommariamente enunciato ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Si deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 325 e 321 cod. proc. pen. per carenza dei requisiti ai fini dell'applicazione del sequestro nonché per vizio di motivazione in termini di carenza grafica e di motivazione apparente.

Il Tribunale del riesame, ritenendo congrua la motivazione meramente apparente data dal P.M. in sede di convalida del sequestro d'iniziativa della p.g. e limitandosi a richiamare le dichiarazioni de relato rese da [OSCURATO:PERSONA], non ha esposto quali sono gli elementi concreti dai quali evincere il nesso di pertinenza tra le somme e i beni sottoposti a sequestro, tali da giustificare l'applicazione di una "misura reale" nei confronti del ricorrente, né le specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro contante e gli orologi rinvenuti, né su quali basi i beni sequestrati possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri.

Il Tribunale, inoltre, ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze esposte dalla Difesa in sede di udienza di riesame circa l'esclusione della gravità indiziaria, atteso 2che il "possibile coinvolgimento" di [OSCURATO:PERSONA] nell'indagine per cui si procede sarebbe emerso esclusivamente dalle informazioni de relato rese dal [OSCURATO:PERSONA] che non risultano essere state riscontrate; né il Tribunale si è pronunciato sul contenuto della chiavetta "usb" prodotta in udienza, contenente messaggi audio intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente relativi alla consegna di un veicolo da parte dello stesso Ye, a dimostrazione che gli unici contatti tra il sommario informatore e il ricorrente riguardano la restituzione di un veicolo senza un vero e proprio incontro in presenza.

Ancora, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi con riferimento all'anomalo mancato sequestro del telefono dello Ye, unico bene rientrante nell'ambito di quelli che erano suscettibili di sequestro, in quanto elencato nel decreto di perquisizione del pubblico ministero.

Si deduce, altresì, che anche a voler ritenere quello convalidato dal P.M. un sequestro preventivo (d'iniziativa), l'impugnata ordinanza non indica i motivi per i quali si ritiene che il denaro ovvero gli orologi possano aggravare le conseguenze del reato da altri commesso, né contiene una motivazione in concreto circa il fumus commissi delicti ed il periculum in mora legittimanti il disposto vincolo reale.

Si censura, infine, la motivazione meramente apparente e priva dei requisiti minimi di completezza e di ragionevolezza data dal Tribunale rispetto alla documentazione prodotta dalla Difesa (sottoscrizioni di cittadini cinesi attestanti la donazione di denaro in occasione della nascita del figlio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], come da tradizione cinese, UNILAV e buste paga, nonché documenti di acquisto di alcuni degli orologi di lusso sottoposti a sequestro: all. 5), volta a sostenere che le somme di denaro rinvenute nella disponibilità del ricorrente, come pure gli orologi in sequestro,sono di comprovata provenienza legittima.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 27/12/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con atto trasmesso via pec il 28/01/2026 il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, a fronte dell'avvenuta revoca del sequestro e della restituzione dei beni all'avente diritto avvenuta in data 18/12/2025 da parte del P.M. di Milano, eseguita dalla p.g. in data 26/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testin, Rv. 249002-01), 3a fronte di espressa rinuncia, che comporta l'immediata estinzione del rapporto processuale (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821-01).

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, non configurando un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168-01; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226009-01; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859-01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244-01; da ultimo, Sez. 1, n. 33134 del 24/06/2025, Russo, non mass.; Sez. 1, n. 3749 del 13/01/2026, Parisi, non mass.).

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letto l'atto di rinuncia al ricorso trasmesso in data 28/01/2026, per conto del ricorrente, dal difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. il 23/07/2025, il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato il riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (terzo sequestratario) avverso il decreto di perquisizione e di sequestro emesso nei suoi confronti ai sensi degli artt. 252 e 253 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 16/06/2025 ed eseguito in data 18/06/2025, nell'ambito del proc. pen. n. 14749/2025 R.G.N.R. mod. 21 instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed WenPing Han in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 575 e 577, comma 1, n. 3, cod. pen. («perché, in concorso tra loro, 1compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ZHAN [OSCURATO:PERSONA]. [..]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»). All'esito della perquisizione locale (veicolare e domiciliare) e personale, effettuata il 18/06/2025 a Prato, in via G. Giunti n. 22, erano stati rinvenuti nella camera da letto sita al secondo piano dell'abitazione dell'odierno ricorrente (soggetto non indagato ma ritenuto coinvolto - "non risultando allo stato ancora chiaro a che titolo" - quale possibile "intermediario" tra il mandante dell'omicidio, identificato in [OSCURATO:PERSONA], e gli esecutori materiali, come emerso dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in affari con la vittima dell'agguato): la somma contante di euro 50.000,00 in banconote da 200 e 500 euro, custodite all'interno di una cassaforte; la somma contante di 4.720 sterline inglesi (202 banconote da 20 sterline inglesi; 68 banconote da 10 sterline inglesi) e 9 orologi di lusso, rinvenuti all'interno di un contenitore sito nella camera da letto. I beni venivano sottoposti a sequestro, con distinti verbali, d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con la seguente motivazione: "perché probabilmente costituente corpo del reato o pertinente al reato per cui si procede e considerato trattasi di materiale di cui deve esserne accertata la provenienza e ritenuto altresì necessario per l'accertamento dei fatti e per evitare che lo stesso venisse disperso o alterato" (v. verbale di sequestro del 18/6/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano) e il sequestro veniva convalidato dal P.M. nel termine di legge. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite 9irdifensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un L-unico motivo, di seguito sommariamente enunciato ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Si deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 325 e 321 cod. proc. pen. per carenza dei requisiti ai fini dell'applicazione del sequestro nonché per vizio di motivazione in termini di carenza grafica e di motivazione apparente. Il Tribunale del riesame, ritenendo congrua la motivazione meramente apparente data dal P.M. in sede di convalida del sequestro d'iniziativa della p.g. e limitandosi a richiamare le dichiarazioni de relato rese da [OSCURATO:PERSONA], non ha esposto quali sono gli elementi concreti dai quali evincere il nesso di pertinenza tra le somme e i beni sottoposti a sequestro, tali da giustificare l'applicazione di una "misura reale" nei confronti del ricorrente, né le specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro contante e gli orologi rinvenuti, né su quali basi i beni sequestrati possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze esposte dalla Difesa in sede di udienza di riesame circa l'esclusione della gravità indiziaria, atteso 2che il "possibile coinvolgimento" di [OSCURATO:PERSONA] nell'indagine per cui si procede sarebbe emerso esclusivamente dalle informazioni de relato rese dal [OSCURATO:PERSONA] che non risultano essere state riscontrate; né il Tribunale si è pronunciato sul contenuto della chiavetta "usb" prodotta in udienza, contenente messaggi audio intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente relativi alla consegna di un veicolo da parte dello stesso Ye, a dimostrazione che gli unici contatti tra il sommario informatore e il ricorrente riguardano la restituzione di un veicolo senza un vero e proprio incontro in presenza. Ancora, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi con riferimento all'anomalo mancato sequestro del telefono dello Ye, unico bene rientrante nell'ambito di quelli che erano suscettibili di sequestro, in quanto elencato nel decreto di perquisizione del pubblico ministero. Si deduce, altresì, che anche a voler ritenere quello convalidato dal P.M. un sequestro preventivo (d'iniziativa), l'impugnata ordinanza non indica i motivi per i quali si ritiene che il denaro ovvero gli orologi possano aggravare le conseguenze del reato da altri commesso, né contiene una motivazione in concreto circa il fumus commissi delicti ed il periculum in mora legittimanti il disposto vincolo reale. Si censura, infine, la motivazione meramente apparente e priva dei requisiti minimi di completezza e di ragionevolezza data dal Tribunale rispetto alla documentazione prodotta dalla Difesa (sottoscrizioni di cittadini cinesi attestanti la donazione di denaro in occasione della nascita del figlio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], come da tradizione cinese, UNILAV e buste paga, nonché documenti di acquisto di alcuni degli orologi di lusso sottoposti a sequestro: all. 5), volta a sostenere che le somme di denaro rinvenute nella disponibilità del ricorrente, come pure gli orologi in sequestro,sono di comprovata provenienza legittima. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 27/12/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con atto trasmesso via pec il 28/01/2026 il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, a fronte dell'avvenuta revoca del sequestro e della restituzione dei beni all'avente diritto avvenuta in data 18/12/2025 da parte del P.M. di Milano, eseguita dalla p.g. in data 26/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testin, Rv. 249002-01), 3a fronte di espressa rinuncia, che comporta l'immediata estinzione del rapporto processuale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821-01). 2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, non configurando un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226009-01; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859-01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244-01; da ultimo, Sez. 1, n. 33134 del 24/06/2025, Russo, non mass.; Sez. 1, n. 3749 del 13/01/2026, Parisi, non mass.). P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Decreto Cassazione n. 12814/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris