Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00628/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv.

C. D’Agostino e L. Massari, del 15 ottobre 2025, con allegatadocumentazione, con la quale la difesa ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto impugnato il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Genova ha rigettato larichiesta di esecuzione dell’ intervento chirurgico prescritto presso l’OspedaleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. proposta nell’interessedell’odierno ricorrente.2.

Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato,per il tramite dei difensori, affidando il ricorso a un unico motivo con il quale si denunciainosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all’art. 11, comma 4 e 12,Ord. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 32 Cost. e 3 CEDU.2.1.

Si deduce che il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza può essereimpugnato ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Invero il provvedimento di rigetto, adottato ai sensi dell'art 11, comma 4, Ord. pen., nonè soggetto ad alcun mezzo di impugnazione compreso il reclamo giurisdizionale di cui all'art.35-bis Ord. pen., ma il provvedimento che respinge la richiesta del detenuto di sottoporsi avisita medica da parte di un professionista sanitario di propria scelta, di cui all'art. 11, comma12, Ord. pen. va reputato ricorribile per cassazione perché interferisce con il diritto alla saluteinviolabile dell'individuo ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Nel caso in esame, il condannato ha chiesto di essere temporaneamente ricoverato inuna struttura esterna all'Istituto penitenziario di XXXXXXXXXXXXXXXXX per esseresottoposto, previa preospedalizzazione, a trattamento chirurgico terapeutico di resezionetransuretrale di vescica, per neoformazione vegetante di quindici millimetri, come riscontratoe indicato nella cartella clinica estratta dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale ove il detenuto è ristretto.Il provvedimento di diniego incide su un diritto soggettivo del detenuto ad essereadeguatamente curato e tale provvedimento di diniego deve essere compiutamente motivatoin ordine alle ragioni ostative di sicurezza; sicché questo deve essere reputato ricorribile percassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Nel caso in valutazione, l’istanza proposta era diretta al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzaonde ottenere l'autorizzazione, con le modalità di cui all'art. 11 cit. ritenute più opportune, dieseguire l'intervento chirurgico di resezione in un centro di fiducia del condannato,specificamente indicato (reparto di urologia dell'ospedale di XXXXXXXXXXXXXXXXXX) daeffettuarsi in data 11 giugno 2025, con secondo accesso programmato per il 13 giugno2025, con successivo intervento chirurgico fissato entro fine giugno, come comunicato dalprimario del reparto competente.La struttura è stata indicata perché, in quella sede, il condannato era già statochirurgicamente trattato e, quindi, in quanto il personale dell’Istituto era già a conoscenzadella storia clinica dell'ammalato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, consultata la Direzione dell'Istituto penitenziario, a frontedella relazione espressa in data 10 giugno 2025, ha ritenuto che il trattamento chirurgico nonsia connotato da particolare difficoltà tecnica, né da significativi rischi procedurali e che ipresidi sanitari genovesi siano idonei a fornire il più appropriato trattamento clinico,segnalando, come luogo di cura esterno, l’indicato Ospedale di XXXXXXper l'esecuzionedell'intervento, comunque, non ancora eseguito alla data del ricorso.L'intervento chirurgico non riguarda un individuo sano ma un soggetto con le patologieindicate diffusamente (v. p. 5 del ricorso).

In quest'ottica, l'unica deroga alla concessionedella chiesta autorizzazione dovrebbe derivare da condizioni di sicurezza che, però, nonsono state ravvisate dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, peraltro, risultando l’indicato ospedalepugliese dotato di apposito reparto per detenuti.Si richiama precedente di legittimità che ravvisa l’impugnabilità, ai sensi dell'art 606 lett.b) cod. proc. pen., del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di rigetto della richiestadel detenuto di essere sottoposto, a proprie spese, a trattamenti medico chirurgici eterapeutici da parte di sanitari di fiducia per lesione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost(Sez. 1, n. 11218 del 18 marzo 2024).L'art. 11 cit., a parere del ricorrente, non pone alcuna limitazione territoriale nella sceltadella struttura sanitaria purché questa sia idonea ad assicurare le cure necessarie e lecondizioni di sicurezza.L’ospedale segnalato presenta, a parere della difesa, tutti i requisiti richiesti perché èuna struttura pubblica specializzata che, peraltro, conosce la storia clinica del paziente e perla quale le altre Autorità giudiziarie, per le quali il detenuto e sottoposto agli arresti domiciliariper altra causa, hanno già di espresso il proprio nullaosta.2.2.

Con riferimento all'interesse al proposto ricorso, si deduce che il provvedimentoimpugnato attiene al diritto fondamentale del detenuto ad essere sottoposto a trattamentimedici e chirurgici presso strutture sanitarie di fiducia.L'istanza è ancora attuale perché la neoformazione necessita di trattamento chirurgico,a prescindere dalle date originariamente programmate, in quanto il programmato trattamentochirurgico non è stato ancora eseguito.Nella specie, dunque, il ricorso mira a rimuovere il diniego illegittimo che ha impeditol'accesso alle cure presso una struttura sanitaria di fiducia del detenuto.Dall'altra parte, si indica, quale finalità positiva, quella di ottenere l'autorizzazione perl'esecuzione dell'intervento con riprogrammazione delle date.La patologia ha, infatti, natura continuativa e vi è permanente necessità del trattamentochirurgico che alla data del ricorso, ancorché prescritto in data 1° ottobre 2024, non risultaancora eseguito.2.3.

Con la memoria da ultimo depositata, in data 15 ottobre 2025, la difesa ha altresìdedotto, quanto all’interesse a ricorrere avverso il provvedimento adottato, che questo èsenz’altro attuale, dovendosi rilevare che la recente cartella sanitaria, proveniente dallaDirezione del carcere ove il detenuto ristretto, riporta l'esito della visita urologica eseguita, indata 8 maggio 2025, ed evidenzia che la neoformazione vescicale ha raggiunto maggioridimensioni e che il monitoraggio carcerario si è rivelato inadeguato perché non hariscontrato neanche le fasi intermedie di progressione dell’accertata malattia.In particolare, si deduce che la neoformazione vescicale, inizialmente diagnosticatacome “eteroplasia peduncolata di circa 15 mm, esofitica” ha subito una progressione -definita dal ricorrente allarmante - raggiungendo le dimensioni di nove centimetri (v. cartellaclinica della [OSCURATO:PERSONA] di Genova -p. 2 e 3 - in cui è riportato l’esito della visitaurologica eseguita in data 8 agosto 2025 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova),insistendo per l’allocazione del ricorrente in un Centro clinico di sua fiducia, tenuto conto dell’inadeguatezza del monitoraggio carcerario e delle strutture esterne cui è stato mediotempore affidato il detenuto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenirememoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.La difesa ha fatto pervenire, con p.e.c. del 15 ottobre 2025, documentazione sanitaria eha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.1.1.

Va, preliminarmente riscontrata la sussistenza dell’interesse ad impugnare ilprovvedimento reitettivo del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza.Tale interesse, peraltro, si ricava anche dalle deduzioni, da ultimo, illustrate nellamemoria tempestivamente depositata dalla difesa.Invero, il detenuto, presentava una neoformazione di quindici millimetri ed è statoindicato dalla Direzione sanitaria dell’Istituto ove questi era detenuto, un intervento diasportazione (si prescrive la resezione vescicale transuretrale e si inserisce il paziente inlista di attesa presso l’OspedaleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Alla luce delle deduzioni, da ultimo articolate, poi, questi, all’attualità, presentaun’evoluzione della patologia, posto che la formazione ha subito un incremento di volume,raggiungendo l’indicata dimensione di nove centimetri.Tanto, peraltro, segnalando, pur prescindendo da tale incremento, che a fronte di unintervento indicato come necessario e programmato anche dalle Autorità sanitariedell’Istituto ove il detenuto è ristretto, a far data dal 1° ottobre 2024 e, fino alla data delricorso (e della memoria del 14 ottobre 2025), questo non è stato ancora eseguito.1.2.

Ciò posto, si rileva, quanto alla dedotta lesione del diritto soggettivo del detenuto ascegliere il luogo esterno di cura ove praticare il programmato intervento, che lagiurisprudenza di questa Corte ha reputato che le ordinanze di rigetto delle istanze dipermesso o di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 Ord. pen., non sono soggette adalcun mezzo di impugnazione, neppure al reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord.pen., aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge. n.10 del 2014.In particolare, si è riscontrato che gli indicati provvedimenti hanno carattereamministrativo, inerente alle modalità della detenzione, e non incidono sulla libertàpersonale del soggetto, mentre il rimedio introdotto dall'art. 35-bis ha riguardo ai diritti di cuiall'art. 3 della CEDU, e che per la tutela dell'integrità fisica del detenuto l'ordinamentoprevede l'istituto del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (cfr.Sez. 1, n. 32470 del 07/04/2015, Rv. 264292 – 01; nel medesimo senso e cioè che, in temadi ordinamento penitenziario, le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero inospedale, avanzate ex art. 11 Ord. pen., hanno carattere amministrativo, riguardando laregolamentazione del regime carcerario, e pertanto non sono soggette ad alcun mezzo digravame, Sez. 6, n. 15703 del 25/03/2009, Rv. 243314 - 01).Si è notato, in definitiva, che l’art. 11 Ord. pen. assicura la tutela del diritto alla salutedel detenuto attraverso il servizio sanitario nazionale e la medicina penitenziaria e prevede,in particolare, al comma 11, la possibilità di trasferire i detenuti in strutture sanitarie esterne,ove siano necessarie cure o accertamenti che non possono essere apprestati dai servizisanitari presso gli istituti.Invece, al detenuto, ai sensi del successivo comma 12, è riconosciuto un margine discelta di farsi assistere da un medico di fiducia che può visitare, a spese del detenuto o chepuò sottoporre il detenuto a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici “nelle infermerie o neireparti clinici all’interno degli istituti”.Sicché, si è ritenuto ricorribile per cassazione il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzache respinge la richiesta del detenuto di sottoporsi a visita medica da parte di unprofessionista di sua scelta.

Si è, infatti, affermato che, in tema di ordinamento penitenziario,il provvedimento di rigetto reso dal Giudice che procede ai sensi dell'art. 11, comma 12, Ord.pen., concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, èricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul dirittoalla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizionecarceraria. (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 - 01).Il citato comma 12 “ritaglia”, però, uno spazio limitato alla scelta del detenuto di farsiassistere da medico di fiducia: egli può chiedere di essere visitato a proprie spese da unsanitario di fiducia o di essere sottoposti a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da partedi sanitari di fiducia “nelle infermerie o nei reparti clinici all’interno degli istituti”.Quindi, l’elemento discriminante è, evidentemente, quello della possibilità di esseresottoposti a visite o a trattamenti medici “all’interno degli istituti”.Anche il precedente di legittimità citato dal ricorrente (v. p. 5 del ricorso) giunge, insostanza, a conclusioni conformi a quanto sin qui esposto.Invero, si afferma che è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.,il provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal detenuto, condannato o sottoposto amisura cautelare, ai sensi dell'art. 11, comma 12, Ord. pen. (Sez. 1, n. 39875 del03/05/2023, Rv. 285370 - 01; Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 - 01).

Si èpervenuti a tale approdo ermeneutico correttamente osservando che la decisione di rigettarela richiesta dei detenuti e degli internati di essere visitati a proprie spese da un medico difiducia o di essere sottoposti a "trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi aspese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparticlinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente enel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa", incide sul diritto alla salutegarantito dall'art. 32, primo comma, Cost.”Sicché, la ricorribilità avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è statariconosciuta nei (limitati) casi in cui vi è il diniego di un trattamento sanitario o chirurgico“all’interno degli istituti”.Tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, sono relativi, quindi, a fattispeciediverse da quella al vaglio in cui il detenuto, già indirizzato dalla stessa Direzione sanitariadell’Istituto di pena presso un luogo esterno di cura, dovendo essere sottoposto adintervento chirurgico, evidentemente non praticabile in carcere ma presso un Ospedale,peraltro, già individuato dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, fa richiesta di essere allocato in altroOspedale a sua scelta, diverso da quello indicato dall’Amministrazione penitenziaria, sito,peraltro, in luogo geografico distante da quello di detenzione.Nella sostanza, il ricorrente, nel caso in valutazione, denuncia che, presso la strutturaesterna, pur indicata dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza della cui adeguatezza non si discute,comunque il paziente resta da tempo in lista di attesa, con una prescrizione di intervento cherisale al 1° ottobre 2024, mentre presso altra struttura, da lui reperita, avrebbe già praticatol’intervento, programmato nel mese di giugno 2025 o, comunque, per una data successiva,da riprogrammare.

Tanto, visto anche il considerevole incremento della neoformazione, nonrilevata dalla Direzione sanitaria tempestivamente e, comunque, divenuta tale da rendereancora più attuale la necessità di procedere all’intervento presso luogo esterno di cura,ancorché diverso indicato dalla Amministrazione penitenziaria.1.3.

In tale prospettiva, si rileva che, se è vero che non sembra ravvisarsi, alla lucedell’evoluzione giurisprudenziale ripotata, in via generale, un diritto del detenuto a scegliere illuogo esterno di cura, nella specie, all’allocazione presso quello indicato dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza come idoneo e adatto alla tipologia di intervento necessaria per le condizioni disalute del detenuto, non si è ancora provveduto, da oltre un anno, né alla data del ricorso.A fronte di tale prospettazione, si deve riscontrare che il provvedimento censurato, daun lato, non svolge alcuna motivazione circa eventuali esigenze attenenti al profilo dellasicurezza e prevenzione del rischio di consumazione di reati da parte del condannato, oveautorizzato a recarsi nel luogo di cura esterno diverso da quel lo indicatodall’Amministrazione e posto a molti chilometri di distanza dal luogo di detenzione.

Tanto,considerato che il provvedimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] presuppone un rapporto costantetra la Direzione del carcere e quell’Ospedale nell’ambito del servizio complessivo di tuteladella salute garantito dall’art. 11 ord. pen.Dall’altro, il provvedimento prende in considerazione una posizione che, in definitiva,finisce per essere assimilabile a quella del detenuto che non può essere sottoposto a cura ointervento chirurgico in carcere, visto che l’intervento, ancorché prescritto e programmato daoltre un anno presso un luogo esterno di cura, non è stato eseguito.La motivazione del provvedimento, sul punto, è carente perché non illustra l’eventualeincidenza di tale lasso temporale sulle condizioni di salute del detenuto, né rende conto diaccertamenti successivi, onde verificare se il mancato espletamento del programmatointervento incida o meno sulle condizioni di salute del detenuto aggravandole, così darendere conto dell’assenza di ogni lesione del diritto del detenuto a un trattamento sanitarioadeguato alle sue condizioni patologiche all’attualità.2.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento perchéil [OSCURATO:PERSONA] integri i riscontrati vizi motivazionali (v. § 1.3.) anche attraverso ulterioriaccertamenti, ove reputati necessari.Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del detenuto chesi commentano nel presente provvedimento.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di GenovaCosì è deciso, 22/10/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. C. D’Agostino e L. Massari, del 15 ottobre 2025, con allegatadocumentazione, con la quale la difesa ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Genova ha rigettato larichiesta di esecuzione dell’ intervento chirurgico prescritto presso l’OspedaleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. proposta nell’interessedell’odierno ricorrente.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato,per il tramite dei difensori, affidando il ricorso a un unico motivo con il quale si denunciainosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all’art. 11, comma 4 e 12,Ord. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 32 Cost. e 3 CEDU.2.1. Si deduce che il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza può essereimpugnato ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Invero il provvedimento di rigetto, adottato ai sensi dell'art 11, comma 4, Ord. pen., nonè soggetto ad alcun mezzo di impugnazione compreso il reclamo giurisdizionale di cui all'art.35-bis Ord. pen., ma il provvedimento che respinge la richiesta del detenuto di sottoporsi avisita medica da parte di un professionista sanitario di propria scelta, di cui all'art. 11, comma12, Ord. pen. va reputato ricorribile per cassazione perché interferisce con il diritto alla saluteinviolabile dell'individuo ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Nel caso in esame, il condannato ha chiesto di essere temporaneamente ricoverato inuna struttura esterna all'Istituto penitenziario di XXXXXXXXXXXXXXXXX per esseresottoposto, previa preospedalizzazione, a trattamento chirurgico terapeutico di resezionetransuretrale di vescica, per neoformazione vegetante di quindici millimetri, come riscontratoe indicato nella cartella clinica estratta dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale ove il detenuto è ristretto.Il provvedimento di diniego incide su un diritto soggettivo del detenuto ad essereadeguatamente curato e tale provvedimento di diniego deve essere compiutamente motivatoin ordine alle ragioni ostative di sicurezza; sicché questo deve essere reputato ricorribile percassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Nel caso in valutazione, l’istanza proposta era diretta al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzaonde ottenere l'autorizzazione, con le modalità di cui all'art. 11 cit. ritenute più opportune, dieseguire l'intervento chirurgico di resezione in un centro di fiducia del condannato,specificamente indicato (reparto di urologia dell'ospedale di XXXXXXXXXXXXXXXXXX) daeffettuarsi in data 11 giugno 2025, con secondo accesso programmato per il 13 giugno2025, con successivo intervento chirurgico fissato entro fine giugno, come comunicato dalprimario del reparto competente.La struttura è stata indicata perché, in quella sede, il condannato era già statochirurgicamente trattato e, quindi, in quanto il personale dell’Istituto era già a conoscenzadella storia clinica dell'ammalato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, consultata la Direzione dell'Istituto penitenziario, a frontedella relazione espressa in data 10 giugno 2025, ha ritenuto che il trattamento chirurgico nonsia connotato da particolare difficoltà tecnica, né da significativi rischi procedurali e che ipresidi sanitari genovesi siano idonei a fornire il più appropriato trattamento clinico,segnalando, come luogo di cura esterno, l’indicato Ospedale di XXXXXXper l'esecuzionedell'intervento, comunque, non ancora eseguito alla data del ricorso.L'intervento chirurgico non riguarda un individuo sano ma un soggetto con le patologieindicate diffusamente (v. p. 5 del ricorso). In quest'ottica, l'unica deroga alla concessionedella chiesta autorizzazione dovrebbe derivare da condizioni di sicurezza che, però, nonsono state ravvisate dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, peraltro, risultando l’indicato ospedalepugliese dotato di apposito reparto per detenuti.Si richiama precedente di legittimità che ravvisa l’impugnabilità, ai sensi dell'art 606 lett.b) cod. proc. pen., del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di rigetto della richiestadel detenuto di essere sottoposto, a proprie spese, a trattamenti medico chirurgici eterapeutici da parte di sanitari di fiducia per lesione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost(Sez. 1, n. 11218 del 18 marzo 2024).L'art. 11 cit., a parere del ricorrente, non pone alcuna limitazione territoriale nella sceltadella struttura sanitaria purché questa sia idonea ad assicurare le cure necessarie e lecondizioni di sicurezza.L’ospedale segnalato presenta, a parere della difesa, tutti i requisiti richiesti perché èuna struttura pubblica specializzata che, peraltro, conosce la storia clinica del paziente e perla quale le altre Autorità giudiziarie, per le quali il detenuto e sottoposto agli arresti domiciliariper altra causa, hanno già di espresso il proprio nullaosta.2.2. Con riferimento all'interesse al proposto ricorso, si deduce che il provvedimentoimpugnato attiene al diritto fondamentale del detenuto ad essere sottoposto a trattamentimedici e chirurgici presso strutture sanitarie di fiducia.L'istanza è ancora attuale perché la neoformazione necessita di trattamento chirurgico,a prescindere dalle date originariamente programmate, in quanto il programmato trattamentochirurgico non è stato ancora eseguito.Nella specie, dunque, il ricorso mira a rimuovere il diniego illegittimo che ha impeditol'accesso alle cure presso una struttura sanitaria di fiducia del detenuto.Dall'altra parte, si indica, quale finalità positiva, quella di ottenere l'autorizzazione perl'esecuzione dell'intervento con riprogrammazione delle date.La patologia ha, infatti, natura continuativa e vi è permanente necessità del trattamentochirurgico che alla data del ricorso, ancorché prescritto in data 1° ottobre 2024, non risultaancora eseguito.2.3. Con la memoria da ultimo depositata, in data 15 ottobre 2025, la difesa ha altresìdedotto, quanto all’interesse a ricorrere avverso il provvedimento adottato, che questo èsenz’altro attuale, dovendosi rilevare che la recente cartella sanitaria, proveniente dallaDirezione del carcere ove il detenuto ristretto, riporta l'esito della visita urologica eseguita, indata 8 maggio 2025, ed evidenzia che la neoformazione vescicale ha raggiunto maggioridimensioni e che il monitoraggio carcerario si è rivelato inadeguato perché non hariscontrato neanche le fasi intermedie di progressione dell’accertata malattia.In particolare, si deduce che la neoformazione vescicale, inizialmente diagnosticatacome “eteroplasia peduncolata di circa 15 mm, esofitica” ha subito una progressione -definita dal ricorrente allarmante - raggiungendo le dimensioni di nove centimetri (v. cartellaclinica della [OSCURATO:PERSONA] di Genova -p. 2 e 3 - in cui è riportato l’esito della visitaurologica eseguita in data 8 agosto 2025 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova),insistendo per l’allocazione del ricorrente in un Centro clinico di sua fiducia, tenuto conto dell’inadeguatezza del monitoraggio carcerario e delle strutture esterne cui è stato mediotempore affidato il detenuto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenirememoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.La difesa ha fatto pervenire, con p.e.c. del 15 ottobre 2025, documentazione sanitaria eha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.1.1. Va, preliminarmente riscontrata la sussistenza dell’interesse ad impugnare ilprovvedimento reitettivo del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza.Tale interesse, peraltro, si ricava anche dalle deduzioni, da ultimo, illustrate nellamemoria tempestivamente depositata dalla difesa.Invero, il detenuto, presentava una neoformazione di quindici millimetri ed è statoindicato dalla Direzione sanitaria dell’Istituto ove questi era detenuto, un intervento diasportazione (si prescrive la resezione vescicale transuretrale e si inserisce il paziente inlista di attesa presso l’OspedaleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Alla luce delle deduzioni, da ultimo articolate, poi, questi, all’attualità, presentaun’evoluzione della patologia, posto che la formazione ha subito un incremento di volume,raggiungendo l’indicata dimensione di nove centimetri.Tanto, peraltro, segnalando, pur prescindendo da tale incremento, che a fronte di unintervento indicato come necessario e programmato anche dalle Autorità sanitariedell’Istituto ove il detenuto è ristretto, a far data dal 1° ottobre 2024 e, fino alla data delricorso (e della memoria del 14 ottobre 2025), questo non è stato ancora eseguito.1.2. Ciò posto, si rileva, quanto alla dedotta lesione del diritto soggettivo del detenuto ascegliere il luogo esterno di cura ove praticare il programmato intervento, che lagiurisprudenza di questa Corte ha reputato che le ordinanze di rigetto delle istanze dipermesso o di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 Ord. pen., non sono soggette adalcun mezzo di impugnazione, neppure al reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord.pen., aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge. n.10 del 2014.In particolare, si è riscontrato che gli indicati provvedimenti hanno carattereamministrativo, inerente alle modalità della detenzione, e non incidono sulla libertàpersonale del soggetto, mentre il rimedio introdotto dall'art. 35-bis ha riguardo ai diritti di cuiall'art. 3 della CEDU, e che per la tutela dell'integrità fisica del detenuto l'ordinamentoprevede l'istituto del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (cfr.Sez. 1, n. 32470 del 07/04/2015, Rv. 264292 – 01; nel medesimo senso e cioè che, in temadi ordinamento penitenziario, le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero inospedale, avanzate ex art. 11 Ord. pen., hanno carattere amministrativo, riguardando laregolamentazione del regime carcerario, e pertanto non sono soggette ad alcun mezzo digravame, Sez. 6, n. 15703 del 25/03/2009, Rv. 243314 - 01).Si è notato, in definitiva, che l’art. 11 Ord. pen. assicura la tutela del diritto alla salutedel detenuto attraverso il servizio sanitario nazionale e la medicina penitenziaria e prevede,in particolare, al comma 11, la possibilità di trasferire i detenuti in strutture sanitarie esterne,ove siano necessarie cure o accertamenti che non possono essere apprestati dai servizisanitari presso gli istituti.Invece, al detenuto, ai sensi del successivo comma 12, è riconosciuto un margine discelta di farsi assistere da un medico di fiducia che può visitare, a spese del detenuto o chepuò sottoporre il detenuto a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici “nelle infermerie o neireparti clinici all’interno degli istituti”.Sicché, si è ritenuto ricorribile per cassazione il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzache respinge la richiesta del detenuto di sottoporsi a visita medica da parte di unprofessionista di sua scelta. Si è, infatti, affermato che, in tema di ordinamento penitenziario,il provvedimento di rigetto reso dal Giudice che procede ai sensi dell'art. 11, comma 12, Ord.pen., concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, èricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul dirittoalla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizionecarceraria. (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 - 01).Il citato comma 12 “ritaglia”, però, uno spazio limitato alla scelta del detenuto di farsiassistere da medico di fiducia: egli può chiedere di essere visitato a proprie spese da unsanitario di fiducia o di essere sottoposti a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da partedi sanitari di fiducia “nelle infermerie o nei reparti clinici all’interno degli istituti”.Quindi, l’elemento discriminante è, evidentemente, quello della possibilità di esseresottoposti a visite o a trattamenti medici “all’interno degli istituti”.Anche il precedente di legittimità citato dal ricorrente (v. p. 5 del ricorso) giunge, insostanza, a conclusioni conformi a quanto sin qui esposto.Invero, si afferma che è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.,il provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal detenuto, condannato o sottoposto amisura cautelare, ai sensi dell'art. 11, comma 12, Ord. pen. (Sez. 1, n. 39875 del03/05/2023, Rv. 285370 - 01; Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 - 01). Si èpervenuti a tale approdo ermeneutico correttamente osservando che la decisione di rigettarela richiesta dei detenuti e degli internati di essere visitati a proprie spese da un medico difiducia o di essere sottoposti a "trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi aspese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparticlinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente enel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa", incide sul diritto alla salutegarantito dall'art. 32, primo comma, Cost.”Sicché, la ricorribilità avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è statariconosciuta nei (limitati) casi in cui vi è il diniego di un trattamento sanitario o chirurgico“all’interno degli istituti”.Tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, sono relativi, quindi, a fattispeciediverse da quella al vaglio in cui il detenuto, già indirizzato dalla stessa Direzione sanitariadell’Istituto di pena presso un luogo esterno di cura, dovendo essere sottoposto adintervento chirurgico, evidentemente non praticabile in carcere ma presso un Ospedale,peraltro, già individuato dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, fa richiesta di essere allocato in altroOspedale a sua scelta, diverso da quello indicato dall’Amministrazione penitenziaria, sito,peraltro, in luogo geografico distante da quello di detenzione.Nella sostanza, il ricorrente, nel caso in valutazione, denuncia che, presso la strutturaesterna, pur indicata dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza della cui adeguatezza non si discute,comunque il paziente resta da tempo in lista di attesa, con una prescrizione di intervento cherisale al 1° ottobre 2024, mentre presso altra struttura, da lui reperita, avrebbe già praticatol’intervento, programmato nel mese di giugno 2025 o, comunque, per una data successiva,da riprogrammare. Tanto, visto anche il considerevole incremento della neoformazione, nonrilevata dalla Direzione sanitaria tempestivamente e, comunque, divenuta tale da rendereancora più attuale la necessità di procedere all’intervento presso luogo esterno di cura,ancorché diverso indicato dalla Amministrazione penitenziaria.1.3. In tale prospettiva, si rileva che, se è vero che non sembra ravvisarsi, alla lucedell’evoluzione giurisprudenziale ripotata, in via generale, un diritto del detenuto a scegliere illuogo esterno di cura, nella specie, all’allocazione presso quello indicato dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza come idoneo e adatto alla tipologia di intervento necessaria per le condizioni disalute del detenuto, non si è ancora provveduto, da oltre un anno, né alla data del ricorso.A fronte di tale prospettazione, si deve riscontrare che il provvedimento censurato, daun lato, non svolge alcuna motivazione circa eventuali esigenze attenenti al profilo dellasicurezza e prevenzione del rischio di consumazione di reati da parte del condannato, oveautorizzato a recarsi nel luogo di cura esterno diverso da quel lo indicatodall’Amministrazione e posto a molti chilometri di distanza dal luogo di detenzione. Tanto,considerato che il provvedimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] presuppone un rapporto costantetra la Direzione del carcere e quell’Ospedale nell’ambito del servizio complessivo di tuteladella salute garantito dall’art. 11 ord. pen.Dall’altro, il provvedimento prende in considerazione una posizione che, in definitiva,finisce per essere assimilabile a quella del detenuto che non può essere sottoposto a cura ointervento chirurgico in carcere, visto che l’intervento, ancorché prescritto e programmato daoltre un anno presso un luogo esterno di cura, non è stato eseguito.La motivazione del provvedimento, sul punto, è carente perché non illustra l’eventualeincidenza di tale lasso temporale sulle condizioni di salute del detenuto, né rende conto diaccertamenti successivi, onde verificare se il mancato espletamento del programmatointervento incida o meno sulle condizioni di salute del detenuto aggravandole, così darendere conto dell’assenza di ogni lesione del diritto del detenuto a un trattamento sanitarioadeguato alle sue condizioni patologiche all’attualità.2. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento perchéil [OSCURATO:PERSONA] integri i riscontrati vizi motivazionali (v. § 1.3.) anche attraverso ulterioriaccertamenti, ove reputati necessari.Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del detenuto chesi commentano nel presente provvedimento. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di GenovaCosì è deciso, 22/10/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Decreto Cassazione n. 00628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris