CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7643-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) (cod. fisc. 11636671007), con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] dei Fontanili, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 07723471210), in persona dei legali rappresentantipro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall'[OSCURATO:PERSONA], con il oc-b . quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via A. Gramsci n. 34, presso lo studio del difensore , - controricorrente e ricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - avverso il decreto della Corte di appello di Roma, depositato in data 25 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto del 10.2.2017 con il quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'opposizione della reclamante all'omologazione del concordato fallimentare del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. La corte del merito, premesso in fatto che la proposta di concordato fallimentare presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a differenza di quella approvata, aveva ricevuto il parere sfavorevole del c.d.c. e non era stata sottoposta alla votazione dei creditori, ha rilevato che la società difettava di un interesse attuale e concreto ad opporsi all'omologazione, in quanto, una volta scartata, la sua proposta doveva ritenersi non più "presente" nella procedura, con la conseguenza che l'ipotetico, vittorioso esperimento dell'opposizione non l'avrebbe esonerata dal dover presentare, alla stregua di qualunque altro terzo, una nuova proposta concordataria: ha sottolineato al riguardo come la fattispecie in esame fosse ben diversa da quella in cui sono sottoposte all'approvazione dei creditori più proposte e in cui il proponente che non abbia visto scelta la propria è pienamente legittimato all'opposizione, dal cui accoglimento conseguirebbe il suo diritto ad ottenere una nuova votazione dei creditori su quella che ha già presentato. La corte ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze della reclamante in ordine alla composizione del comitato dei creditori, al denunciato loro conflitto di interessi e all'illegittimità del parere negativo espresso sulla sua proposta, che, come già osservato dal tribunale, avrebbero dovuto essere avanzate con tempestivi reclami, ex artt. 26 e 36 I. fall., avverso la nomina del c.d.c. e la delibera di approvazione della proposta di [OSCURATO:PERSONA]. Ha infine compensato le spese fra quest'ultima società e la reclamante. 2. Il provvedimento, pubblicato il 25 gennaio 2019, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso con il quale ha anche proposto ricorso incidentale per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 129 I. fall., 100 cod. proc. civ. e 24 Cost.Sostiene che la tesi sposata dalla corte di appello si fonda su un unico precedente di merito, peraltro oggetto di severa critica in dottrina perché frutto di opzione esegetica fortemente limitante l'esercizio del diritto di difesa della parte proponente il concordato fallimentare non approvato. Osserva ancora che la decisione impugnata si pone in evidente contrasto con il disposto dell'art. 129 I. fall., che espressamente prevede che l'opposizione all' omologazione del . concordato possa essere presentata "anche da parte di qualsiasi altro interessato". Evidenzia, a tale proposito, che l'utilizzo della congiunzione "anche" rende evidente la volontà del legislatore di estendere il potere di impugnazione dell'omologazione a soggetti ulteriori rispetto ai legittimati "naturali", ossia ai creditori dissenzienti, individuando come condizione di proponibilità dell'azione quella dell'interesse ad agire, di cui é sicuramente dotato anche il presentatore della proposta concorrente. Deduce, infine, che il suo concreto e attuale interesse ad opporsi all'omologazione deriva dal fatto di essere stata la prima a presentare una proposta di concordato del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], non presa in considerazione dal comitato dei creditori solo perché illegittimamente composto da soggetti in evidente conflitto di interessi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. In limine deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che [OSCURATO:SOCIETA]., che non è stata formalmente parte del giudizio di merito, non avrebbe allegato, così come era suo onere ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. 15136/2014, Cass. 23880/2016), la documentazione atta a provare di essere succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel rapporto controverso e di essere pertanto legittimata all'impugnazione. Già dal ricorso introduttivo emerge infatti l'identità degli elementi identificativi (codice fiscale e REA, rispettivamente 11636671007 e RM 1317654) di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sufficienti a dimostrare che la società che aveva proposto il reclamo è la medesima che ha proposto il ricorso per cassazione, che ha solo mutato la propria ragione sociale. 3. Il ricorso principale va tuttavia ugualmente dichiarato - inammissibile. La Corte di appello di Roma ha in primo luogo evidenziato che, ai sensi dell'art. 125 I.fall., una proposta di concordato fallimentare che - come è pacifico nel caso di specie - non abbia ricevuto il parere favorevole del c.d.c. e, per conseguente decisione del giudice delegato, non sia stata comunicata ai creditori, deve ritenersi tamquam non esset: da qui il rilievo che la posizione della reclamante non era diversa da quella di qualsivoglia ipotetico terzo che, non avendo mai presentato la proposta, sarebbe risultato privo di un interesse attuale e concreto a proporre opposizione avverso l'omologazione della proposta sottoposta invece al voto dei creditori ed approvata; ha poi aggiunto che le doglianze della reclamante, in ordine alla composizione del c.d.c., all'illegittimità del parere negativo dallo stesso formulato sulla sua proposta ed alla decisione del g.d. di sottoporre al voto soltanto la proposta di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere avanzate attraverso la tempestiva impugnazione, ex artt. 26 e 36 I. fall., dei relativi provvedimenti e deliberazioni e non in sede di opposizione all'omologazione. Questo secondo capo della decisione, con il quale la corte del merito ha enunciato un'autonoma ragione di inammissibilità dell'opposizione all'omologazione (ritenendola preclusa al proponente la cui proposta non sia stata ammessa al voto e che, tuttavia, non abbia fatto valere l'eventuale erroneità del parere negativo del c.d.c. e del conseguente decreto del giudice delegato mediante i rimedi specificamente previsti dagli artt. 26 e 36 della I. fall.), non è stato in alcun modo censurato dalla ricorrente, la quale nella presente sede si è soltanto limitata a ribadire (peraltro senza neppure curarsi di indicare da quali elementi di fatto emergesse la circostanza) che il c.d.c. era composto da creditori in conflitto di interessi con [OSCURATO:PERSONA] ed aveva perciò espresso un parere viziato. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) all'esame delle censure volte a contestare la statuizione del giudice a quo concernente il suo difetto di legittimazione, atteso che la decisione impugnata resterebbe comunque sorretta dal capo non censurato (fra le più recenti, fra moltissime, cfr. Cass. nn. 17182/2020, 13880/2020, 18015/2019). Non appare tuttavia superfluo rilevare che il ricorso, anche sotto il profilo censurato, è, prima ancora che infondato, inammissibile perché non investe la ratio sottesa al primo capo della pronuncia impugnata. La corte territoriale ha ben spiegato perché la reclamante fosse priva di un interesse attuale e concreto ad opporsi all'omologazione, laddove ha rilevato che la posizione della società era da parificare a quella di qualsivoglia terzo che non abbia mai presentato la domanda di concordato, il quale non può certo dolersi che sia stata approvata e omologata la proposta effettivamente presentata. Orbene, al di là di argomentazioni teoriche circa la legittimazione a proporre l'opposizione ex art. 129 2° comma I. fall. di "qualsiasi terzo interessato" (astrattamente corrette, ma a condizione che l'interesse del terzo ricorra in concreto) o di mere asserzioni ("certamente"; "è evidente") in ordine alla sussistenza di tale interesse in capo a(Wallora) [OSCURATO:PERSONA], il motivo non muove alcuna obiezione all'assunto della corte del merito secondo cui una proposta che non sia sottoposta all'approvazione dei creditori deve reputarsi come non presentata. Non a caso, [OSCURATO:SOCIETA] continua a definirsi "proponente concorrente", mentre è proprio tale sua qualità che il giudice a quo ha motivatamente escluso. Né, d'altro canto, il motivo chiarisce quale sia "il risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile se non attraverso il ricorso all'autorità giurisdizionale" (nel quale consiste l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.) che un soggetto non proponente può ottenere avanzando opposizione all'omologazione della proposta concordataria approvata. Peraltro, come si desume indirettamente anche dal disposto dell'art. 128 u.c. I. fall., la ricostruzione dell'istituto operata dalla corte capitolina è pienamente condivisibile, perché un conflitto fra due o più proponenti può sussistere solo quando le rispettive proposte siano state tutte messe al voto: solo in questo caso, pertanto, ricorrerà l' interesse attuale e concreto di chi ha presentato una proposta non approvata ad opporsi all'omologazione di quella approvata, atteso che l'opposizione costituisce, per l'appunto strumento, a sua tutela, di soluzione di tale conflitto. Deve per contro negarsi, proprio per assenza di conflitto, la legittimazione ad agire in opposizione di colui che abbia presentato una proposta che, per decisione del giudice delegato non più reclamabile, non sia stata comunicata ai creditori: la nozione di "qualsiasi altro interessato" non può infatti essere estesa sino al punto di ricomprendervi la posizione di qualunque terzo contrario all'omologazione che sia però privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nonché vizio di omessa motivazione in ordine alla statuizione di compensazione delle spese di lite della fase di reclamo. 4.2 Con il secondo mezzo la ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere la corte del merito pronunciato sulla domanda da essa proposta, di condanna della reclamante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, 2° comma, cod. proc. civ. 4.3 Entrambi i motivi sono infondati: il primo perché la corte territoriale ha giustificato la decisione di compensare le spese di lite sulla base dell'osservazione, condivisibile e legittima, dell'assenza di precedenti sulla questione processuale trattata; il secondo perché il giudica a quo ha implicitamente rigettato la domanda di condanna da lite temeraria, evidentemente incompatibile con la pronuncia di compensazione delle spese: non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr., fra molte, Cass nn. 29191/2017; 20718/2018). In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale va respinto. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate fra le parti per un terzo e, per i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo, posti a carico della ricorrente principale, in ragione della sua prevalente soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità, per 1/3 e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, dei restanti 2/3, che liquida in C 5000 per compensi e in C 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente inci