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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31565/2026

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to e il ricorso proposto dal difensore diudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 24dicembre 2025 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo in data 13 dicembre 2025, che ha applicatola misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 3 agosto 2023.2.

Il G.i.p. riteneva sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dicolpevolezza e per quel che riguarda le esigenze cautelari, ravvisava, da un lato,un pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a), c.p.p. e, dall'altro, ilpericolo di reiterazione di reati dalla stessa specie di quelli per cui si procede,considerati in particolare i suoi precedenti penali anche gravi e soprattutto lagravità della condotta.

Pertanto, applicava nei suoi confronti la misura coercitivadella custodia cautelare in carcere.3.

Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., osservando che, a seguito di una complessa indagine –svolta con intercettazioni telefoniche e tra presenti, servizi di videosorveglianza,servizi di osservazione, controllo e pedinamento posti in essere dalla p.g., arrestiin flagranza e sequestri di sostanza stupefacente – era stata accertatal’operatività di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanzestupefacenti del tipo hashish e in questo contesto era emersa la figura di PietroMira, quale soggetto dedito al narcotraffico.

In particolare, dalle indagini eraemerso che il predetto acquistava ingenti quantitativi di hashish dai fratellicampani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini, venendo così allacontestazione di cui al capo 7), consentivano di procedere in data 3 agosto 2023al sequestro di 44 kg. di hashish e all’arresto immediato dell’autotrasportatoreSalvatore [OSCURATO:PERSONA] nonché – anche a seguito delle dichiarazioni etero-accusatorierese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, in sede di interrogatorio di garanzia all’udienza diconvalida dell’arresto, ammetteva di aver trasportato la droga su esplicitoincarico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] per il compenso di 3.000,00 euro – al ritardatoarresto dei fratelli campani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alleesigenze cautelari, il Tribunale del riesame escludeva la sussistenza del pericolodi inquinamento probatorio, mentre riteneva sussistente il ravvisato pericolo direcidiva e confermava il giudizio sulla concretezza del pericolo di reiterazionecriminosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei suoi precedentipenali e della gravità delle condotte.

Riteneva, infine, unica misura idonea afronteggiare le ravvisate esigenze cautelari nonché proporzionata alla gravità delfatto, la misura della custodia cautelare in carcere, valutando in particolare chela misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con il controllo elettronico exart. 275 bis cod. proc. pen., non valesse a neutralizzare il rischio di reiterazionedel reato.4.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,con un unico articolato motivo con il quale lamenta violazione di legge esegnatamente degli artt. 274, 275 e 275 bis cod. proc. pen. nonchècontestualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – con riferimento allaritenuta sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari e alla ritenutaimpossibilità di fronteggiarle con la misura cautelare degli arresti domiciliari,neanche con le modalità di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen.Deduce il difensore la mancanza di attuali e concrete esigenze cautelari inquanto la misura cautelare era stata applicata con ordinanza del G.i.p. in data 24novembre 2025, a distanza di quasi due anni e mezzo dal fatto commesso il 3agosto 2023.Lamenta, inoltre, che il Tribunale del riesame non aveva valutato ladocumentazione prodotta attestante lo svolgimento da parte di Pasqualetempo indeterminato, con conseguente mancanza di attualità del pericolo direiterazione del reato.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2.

Dal verbale dell’udienza del 24 dicembre 2025 davanti al Tribunale delriesame risulta chiaramente che la difesa ha prodotto documentazione attestantelo svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di stabile attività lavorativa sin dal9 aprile 2024, in un supermercato, con contratto a tempo indeterminato, nonchédichiarazione di disponibilità, a firma della sorella di [OSCURATO:PERSONA], adaccogliere quest’ultimo presso la sua abitazione.3.

Il Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata, ha del tutto obliteratola circostanza della produzione della documentazione, in ipotesi rilevante ai finidel giudizio in ordine alla sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari ealla possibilità di fronteggiarle con la misura cautelare degli arresti domiciliari,anche con le modalità di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen.Sussiste, quindi, sul punto, il dedotto vizio di mancanza di motivazione.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e il ricorso proposto dal difensore diudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 24dicembre 2025 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo in data 13 dicembre 2025, che ha applicatola misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 3 agosto 2023.2. Il G.i.p. riteneva sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dicolpevolezza e per quel che riguarda le esigenze cautelari, ravvisava, da un lato,un pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a), c.p.p. e, dall'altro, ilpericolo di reiterazione di reati dalla stessa specie di quelli per cui si procede,considerati in particolare i suoi precedenti penali anche gravi e soprattutto lagravità della condotta. Pertanto, applicava nei suoi confronti la misura coercitivadella custodia cautelare in carcere.3. Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., osservando che, a seguito di una complessa indagine –svolta con intercettazioni telefoniche e tra presenti, servizi di videosorveglianza,servizi di osservazione, controllo e pedinamento posti in essere dalla p.g., arrestiin flagranza e sequestri di sostanza stupefacente – era stata accertatal’operatività di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanzestupefacenti del tipo hashish e in questo contesto era emersa la figura di PietroMira, quale soggetto dedito al narcotraffico. In particolare, dalle indagini eraemerso che il predetto acquistava ingenti quantitativi di hashish dai fratellicampani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini, venendo così allacontestazione di cui al capo 7), consentivano di procedere in data 3 agosto 2023al sequestro di 44 kg. di hashish e all’arresto immediato dell’autotrasportatoreSalvatore [OSCURATO:PERSONA] nonché – anche a seguito delle dichiarazioni etero-accusatorierese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, in sede di interrogatorio di garanzia all’udienza diconvalida dell’arresto, ammetteva di aver trasportato la droga su esplicitoincarico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] per il compenso di 3.000,00 euro – al ritardatoarresto dei fratelli campani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alleesigenze cautelari, il Tribunale del riesame escludeva la sussistenza del pericolodi inquinamento probatorio, mentre riteneva sussistente il ravvisato pericolo direcidiva e confermava il giudizio sulla concretezza del pericolo di reiterazionecriminosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei suoi precedentipenali e della gravità delle condotte. Riteneva, infine, unica misura idonea afronteggiare le ravvisate esigenze cautelari nonché proporzionata alla gravità delfatto, la misura della custodia cautelare in carcere, valutando in particolare chela misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con il controllo elettronico exart. 275 bis cod. proc. pen., non valesse a neutralizzare il rischio di reiterazionedel reato.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,con un unico articolato motivo con il quale lamenta violazione di legge esegnatamente degli artt. 274, 275 e 275 bis cod. proc. pen. nonchècontestualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – con riferimento allaritenuta sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari e alla ritenutaimpossibilità di fronteggiarle con la misura cautelare degli arresti domiciliari,neanche con le modalità di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen.Deduce il difensore la mancanza di attuali e concrete esigenze cautelari inquanto la misura cautelare era stata applicata con ordinanza del G.i.p. in data 24novembre 2025, a distanza di quasi due anni e mezzo dal fatto commesso il 3agosto 2023.Lamenta, inoltre, che il Tribunale del riesame non aveva valutato ladocumentazione prodotta attestante lo svolgimento da parte di Pasqualetempo indeterminato, con conseguente mancanza di attualità del pericolo direiterazione del reato.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Dal verbale dell’udienza del 24 dicembre 2025 davanti al Tribunale delriesame risulta chiaramente che la difesa ha prodotto documentazione attestantelo svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di stabile attività lavorativa sin dal9 aprile 2024, in un supermercato, con contratto a tempo indeterminato, nonchédichiarazione di disponibilità, a firma della sorella di [OSCURATO:PERSONA], adaccogliere quest’ultimo presso la sua abitazione.3. Il Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata, ha del tutto obliteratola circostanza della produzione della documentazione, in ipotesi rilevante ai finidel giudizio in ordine alla sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari ealla possibilità di fronteggiarle con la misura cautelare degli arresti domiciliari,anche con le modalità di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen.Sussiste, quindi, sul punto, il dedotto vizio di mancanza di motivazione.4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
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