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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 34908/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] `11,-Fti• avverso la sentenza del 26/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOlette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al Mandato di arresto europeo (M.a.e.) emesso dalla autorità giudiziaria tedesca — Pretura di [OSCURATO:PERSONA] — il 26 maggio 2023 per il reato di furto aggravato in abitazione commesso il 14 ottobre 2022.

La Corte di appello disponeva per altro il rinvio della consegna, in quanto Vona era sottoposto in Italia ad esecuzione di pena, da effettuarsi a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria tedesca.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sviluppando tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, rilevando come la sentenza impugnata non abbia dato conto degli elementi di gravità indiziaria che attribuiscono il fatto-reato al Vona, del tutto assenti nel provvedimento impugnato, tanto che la Corte di appello ha provveduto anche alla revoca della misura cautelare applicata dell'obbligo di dimora. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge quanto alla omessa indicazione nel M.a.e. della pena minima prevista in ordine al reato di furto aggravato. 2.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per la mancata indicazione di prefissati tempi per la permanenza dell'indagato nel paese richiedente a seguito della procedura di consegna temporanea. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che in ordine al primo e al terzo motivo il ricorrente formula censure ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. lamentando vizio di motivazione.

A ben vedere, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911 - 01; mass. conf.

N. 41074 del 2021 Rv. 282260 - 01).

Ne consegue la natura non consentita dei motivi primo e terzo. 2.1 Per altro, deve anche evidenziarsi che, al di là della prospettazione dei motivi medesimi, quanto alla prima doglianza la Corte di appello ha ritenuto il ricorrente autore del reato, in ordine al grado di partecipazione, indicando specificamente Vona come colui che fece ingresso nell'abitazione impossessandosi della refurtiva.

A riguardo, in primo luogo non risulta che la censura sulla sussistenza del grado di partecipazione sia stata già rivolta alla Corte di appello: la stessa viene in modo inedito proposta ora, solo con il presente ricorso.

E dunque è precluso tale motivo, in quanto la doglianza non è stata preceduta dalla corrispondente deduzione dinanzi alla Corte d'appello, poiché solo quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, mentre, in sede di legittimità, la cognizione è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelli che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (in tema di doglianza relativa al riconoscimento dello stabile radicamento nel territorio dello Stato, Sez.

F., n. 24244 del 25/08/2020, Jitariu, Rv. 279543 - 01).

In effetti la Corte di appello è onerata secondo il criterio della ritenuta (o meno) sufficienza, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 69 del 2005, della acquisizione di ulteriori informazioni anche sul grado di partecipazione, in quanto rinvia a tale ultima disposizione l'art. 6, comma 2.

Ma nel caso in esame la Corte territoriale non ha ritenuto, correttamente, sussistere un deficit di adeguatezza delle informazioni a fronte della descrizione contenuta nel M.a.e.

Né, tantomeno, il tema posto dalla difesa può attingere il piano della gravità indiziaria.

Infatti, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 - 01, in tema di mandato di arresto europeo, ha rilevato come l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporti che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo, cosicchè la doglianza, che di fatto contesta il contenuto del M.a.e. quanto alla qualificazione del ricorrente quale autore del reato, nemmeno può sostanziarsi in una censura ai gravi indizi di colpevolezza, che non vanno illustrati in sede di mandato di arresto.

Infine, non risulta neanche manifestamente illogica la revoca della misura cautelare intervenuta con la disposta consegna, non essendo il primo provvedimento conseguenza del venir meno della gravità indiziaria. 2,2 Quanto al terzo motivo, ferma la natura non consentita dello stesso, perché relativo a vizio di motivazione, comunque l'art. 24, comma 2, d.lgs. 69 del 2005 non richiede prescrizioni particolari quanto ai temi e ai modi della consegna provvisoria, che è rimessa alla richiesta della autorità giudiziaria dello Stato membro che ha emesso il M.a.e.

In sostanza, il trasferimento temporaneo all'estero, previsto dall'art. 24, comma 2, cit. presuppone una deliberazione di consegna dell'interessato già adottata, e dunque la verifica, già positivamente compiuta da parte dello Stato richiesto, della legittimità dell'atto emesso dall'autorità giudiziaria straniera: l'esecuzione del quale, infatti, in tali casi, viene rinviata soltanto per soddisfare esigenze di giustizia interna dello stesso Stato richiesto, e quindi esclusive di quest'ultimo, in ossequio al generale principio di mutua e leale collaborazione tra Stati.

Pertanto, in assenza di un provvedimento di consegna temporanea, non vi è alcuna ragione che consenta di impugnare l'omessa indicazione delle modalità della stessa, che allo stato è del tutto eventuale e che è subordinata esclusivamente alla richiesta dell'autorità giudiziaria straniera, che non risulta allo stato essere intervenuta.

Di fatto, sussiste una evidente carenza di interesse da parte del ricorrente sul punto, dal che consegue una ulteriore ragione per cui il motivo non è consentito.

3. Quanto al secondo motivo, invece, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto pacifico è l'orientamento condiviso da questa Corte — affermato da ultimo da Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782 - 02 — per cui in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel M.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (mass. conf.

N. 45364 del 2011 Rv. 251187 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] `11,-Fti• avverso la sentenza del 26/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOlette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al Mandato di arresto europeo (M.a.e.) emesso dalla autorità giudiziaria tedesca — Pretura di [OSCURATO:PERSONA] — il 26 maggio 2023 per il reato di furto aggravato in abitazione commesso il 14 ottobre 2022. La Corte di appello disponeva per altro il rinvio della consegna, in quanto Vona era sottoposto in Italia ad esecuzione di pena, da effettuarsi a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria tedesca. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sviluppando tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, rilevando come la sentenza impugnata non abbia dato conto degli elementi di gravità indiziaria che attribuiscono il fatto-reato al Vona, del tutto assenti nel provvedimento impugnato, tanto che la Corte di appello ha provveduto anche alla revoca della misura cautelare applicata dell'obbligo di dimora. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge quanto alla omessa indicazione nel M.a.e. della pena minima prevista in ordine al reato di furto aggravato. 2.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per la mancata indicazione di prefissati tempi per la permanenza dell'indagato nel paese richiedente a seguito della procedura di consegna temporanea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che in ordine al primo e al terzo motivo il ricorrente formula censure ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. lamentando vizio di motivazione. A ben vedere, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911 - 01; mass. conf. N. 41074 del 2021 Rv. 282260 - 01). Ne consegue la natura non consentita dei motivi primo e terzo. 2.1 Per altro, deve anche evidenziarsi che, al di là della prospettazione dei motivi medesimi, quanto alla prima doglianza la Corte di appello ha ritenuto il ricorrente autore del reato, in ordine al grado di partecipazione, indicando specificamente Vona come colui che fece ingresso nell'abitazione impossessandosi della refurtiva. A riguardo, in primo luogo non risulta che la censura sulla sussistenza del grado di partecipazione sia stata già rivolta alla Corte di appello: la stessa viene in modo inedito proposta ora, solo con il presente ricorso. E dunque è precluso tale motivo, in quanto la doglianza non è stata preceduta dalla corrispondente deduzione dinanzi alla Corte d'appello, poiché solo quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, mentre, in sede di legittimità, la cognizione è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelli che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (in tema di doglianza relativa al riconoscimento dello stabile radicamento nel territorio dello Stato, Sez. F., n. 24244 del 25/08/2020, Jitariu, Rv. 279543 - 01). In effetti la Corte di appello è onerata secondo il criterio della ritenuta (o meno) sufficienza, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 69 del 2005, della acquisizione di ulteriori informazioni anche sul grado di partecipazione, in quanto rinvia a tale ultima disposizione l'art. 6, comma 2. Ma nel caso in esame la Corte territoriale non ha ritenuto, correttamente, sussistere un deficit di adeguatezza delle informazioni a fronte della descrizione contenuta nel M.a.e. Né, tantomeno, il tema posto dalla difesa può attingere il piano della gravità indiziaria. Infatti, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 - 01, in tema di mandato di arresto europeo, ha rilevato come l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporti che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo, cosicchè la doglianza, che di fatto contesta il contenuto del M.a.e. quanto alla qualificazione del ricorrente quale autore del reato, nemmeno può sostanziarsi in una censura ai gravi indizi di colpevolezza, che non vanno illustrati in sede di mandato di arresto. Infine, non risulta neanche manifestamente illogica la revoca della misura cautelare intervenuta con la disposta consegna, non essendo il primo provvedimento conseguenza del venir meno della gravità indiziaria. 2,2 Quanto al terzo motivo, ferma la natura non consentita dello stesso, perché relativo a vizio di motivazione, comunque l'art. 24, comma 2, d.lgs. 69 del 2005 non richiede prescrizioni particolari quanto ai temi e ai modi della consegna provvisoria, che è rimessa alla richiesta della autorità giudiziaria dello Stato membro che ha emesso il M.a.e. In sostanza, il trasferimento temporaneo all'estero, previsto dall'art. 24, comma 2, cit. presuppone una deliberazione di consegna dell'interessato già adottata, e dunque la verifica, già positivamente compiuta da parte dello Stato richiesto, della legittimità dell'atto emesso dall'autorità giudiziaria straniera: l'esecuzione del quale, infatti, in tali casi, viene rinviata soltanto per soddisfare esigenze di giustizia interna dello stesso Stato richiesto, e quindi esclusive di quest'ultimo, in ossequio al generale principio di mutua e leale collaborazione tra Stati. Pertanto, in assenza di un provvedimento di consegna temporanea, non vi è alcuna ragione che consenta di impugnare l'omessa indicazione delle modalità della stessa, che allo stato è del tutto eventuale e che è subordinata esclusivamente alla richiesta dell'autorità giudiziaria straniera, che non risulta allo stato essere intervenuta. Di fatto, sussiste una evidente carenza di interesse da parte del ricorrente sul punto, dal che consegue una ulteriore ragione per cui il motivo non è consentito. 3. Quanto al secondo motivo, invece, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto pacifico è l'orientamento condiviso da questa Corte — affermato da ultimo da Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782 - 02 — per cui in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel M.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (mass. conf. N. 45364 del 2011 Rv. 251187 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. R
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