CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 luglio 2023
Cassazione n. 21365/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023Numero di raccolta generale 21365/2023Data pubblicazione 19/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DI ** * * Presidente** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6295/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato presso l indirizzo PECdell avvocato * * che lo rappresenta e difende ricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE della [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * n. 29 presso l Avvocatura * dell Istitutorappresentato e difeso dagli avvocati * * ** * * * * e ** controricorrenteavverso il DECRETO di * del 16/11/2021 del TRIBUNALE diUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dalConsigliere * * *RILEVATO CHE1. Con decreto pubblicato il 16.11.2021 il Tribunale di Foggia omologaval accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. accertando la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023sussistenza a favore di * * dei requisiti necessari per ilNumero di raccolta generale 21365/2023riconoscimento dell assegno ordinario di invalidità ex art. 1 dellaD altae pgugbbeli cnaz.io ne 19/07/2023222 del 1984 con decorrenza dalla data dell 1.3.2020 e condannandol INPS al pagamento delle spese della procedura liquidandole in euro1.212 00.3. Avverso la sentenza propone ricorso l interessato con unico motivol INPS resiste con controricorsoCONSIDERATO CHE1. Con l unico motivo di ricorso ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell art. 4 del d.m.n.55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018 avendo il Tribunaletrascurato di aumentare l importo minimo dovuto per spese di lite dellapercentuale del 30% prevista ex art. 1 comma 1 bis del d.m. n. 37 del2018 “di regola” … “quando gli atti depositati con modalità telematichesono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne laconsultazione o la fruizione e in particolare quando esse consentono laricerca testuale all interno dell atto e dei documenti allegati nonché lanavigazione all interno dell atto”.2. Il motivo non è fondato.3. * Corte da tempo ha affermato che in materia di controversie ilvalore della causa va determinato in base all art. 13 comma 2 cod. proc.civ. cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci inquanto le relative prestazioni pur partecipando della natura delleprestazioni alimentari si concretizzano in una somma di denaro dacorrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporaneao vitalizia al contrario per le prestazioni assistenziali che hanno naturaalimentare in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno delbeneficiario il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese digiudizio si stabilisce con il criterio previsto dall art. 13 primo comma cod.proc. civ. sicché se il titolo è controverso occorre fare riferimentoall ammontare delle somme dovute per due anni * * n.10454/2015 .3. Il richiamato principio è stato applicato anche ai fini della determinazionedel valore della causa nei procedimenti disciplinati dall art. 445 bis cod.2 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023proc. civ. e di conseguenza ribadita l inderogabilità dei minimi fissati dalNumero di raccolta generale 21365/2023d.m. 55/2014 lo scaglione di riferimento è stato individuaDtoat a ppuebbrl icalezio ne 19/07/2023controversie assistenziali in quello compreso fra € 5.200 00 ed € 26.000 00 cfr. fra le tante * n. 10791/2020 e per le controversie previdenzialipur tenuto conto dell ammontare variabile della prestazione incontestazione solitamente in quello compreso fra € 26.000 01 ed €52.000 00 cfr. * 28090/2021 .4. Le pronunce citate alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att.cod. proc. civ. anche con riferimento all individuazione dei valori minimiprevisti per le singole fasi dell accertamento tecnico e del giudizio diopposizione hanno quantificato gli importi minimi da liquidare per ilprocedimento di istruzione preventiva rispettivamente in € 911 00 per lecontroversie assistenziali ed in € 1.212 00 per le controversieprevidenziali e per il giudizio di merito in € 2.251 00 per le controversieassistenziali ed in € 3.903 00 per le controversie previdenziali per untotale di € 3.162 00 per le controversie assistenziali e di € 5.115 00per le controversie previdenziali.5. Il capo della pronuncia impugnato non si presenta afflitto dal vizio diviolazione di legge in quanto il giudice dell accertamento tecnico preventivonon era tenuto ad applicare la disposizione normativa invocata nonricorrendone i presupposti.6. L art. 1 comma 1 lett. b del d.m. n. 37 del 2018 ha introdotto nell art.4 del d.m. n. 55 del 2014 il seguente comma «1 bis. Il compensodeterminato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è diregola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositaticon modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee adagevolarne la consultazione o la fruizione e in particolare quando esseconsentono la ricerca testuale all interno dell atto e dei documentiallegati nonché la navigazione all interno dell atto».7. La disposizione normativa ha introdotto la possibilità di utilizzare piùraffinate tecniche informatiche per la redazione di atti giudiziari e didocumenti nella specie la possibilità di “consentire la ricerca testualeall interno dell atto e dei documenti allegati” la tecnica di redazione a cuifa riferimento la norma consente di “navigare” all interno dell atto e deidocumenti allegati con tecniche “ipertestuali” indici ipertestuali e3 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023riferimenti incrociati in modo da “saltare” direttamente cliccando suNumero di raccolta generale 21365/2023specifiche parole tra varie parti dell atto oppure alla lettura dei dDoatcau pmubbelicnatziio ne 19/07/2023allegati oppure ad un sito web avente contenuti rilevanti per lacontroversia . L elaborazione di un testo mediante queste tecnicherichiede all autore una specifica e più complessa strutturazione del testoda redigere e comporta per il lettore avvocato della controparte egiudice il vantaggio di ridurre significativamente i tempi di consultazione.In considerazione da una parte della complessità dell adozione distrumenti per la creazione di “atti navigabili” e dall altra della utilità perle parti del processo il d.m. n. 37 del 2018 ha previsto l aumento di regola ratione temporis con riguardo al momento in cui le spese sono stateliquidate con il decreto impugnato su tale potere discrezionale cfr. *nn. 10531 e 15572 del 2022 del compenso spettante all avvocato.8. I requisiti innanzi descritti non risultano presenti nel caso di specie nelquale il ricorrente si limita a rilevare che la causa nella fasedell accertamento tecnico preventivo è stata trattata unicamente con“l utilizzo del processo telematico” sottolineandosi come “l intero processodi prime cure sia stato introdotto ed accettato dal medesimo Tribunalesecondo le medesime modalità così come lo stesso Tribunale di primecure unitamente al consulente tecnico d ufficio abbiano unicamente fattoricorso all invio di provvedimenti di natura telematica”. Il decreto è inoltrein perfetta linea con gli importi minimi delle liquidazioni previste per lecontroversie previdenziali.9. In conclusione il ricorso va rigettato nessun provvedimento sulle spesedeve essere adottato trattandosi di controversia in materia previdenzialee stante l autodichiarazione resa ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ. dalricorrente.10. * le condizioni di cui all art. 13 comma 1 quater d.P.R.115del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023Numero di raccolta generale 21365/2023Data pubblicazione 19/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DI ** * * Presidente** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6295/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato presso l indirizzo PECdell avvocato * * che lo rappresenta e difende ricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE della [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * n. 29 presso l Avvocatura * dell Istitutorappresentato e difeso dagli avvocati * * ** * * * * e ** controricorrenteavverso il DECRETO di * del 16/11/2021 del TRIBUNALE diUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dalConsigliere * * *RILEVATO CHE1. Con decreto pubblicato il 16.11.2021 il Tribunale di Foggia omologaval accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. accertando la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023sussistenza a favore di * * dei requisiti necessari per ilNumero di raccolta generale 21365/2023riconoscimento dell assegno ordinario di invalidità ex art. 1 dellaD altae pgugbbeli cnaz.io ne 19/07/2023222 del 1984 con decorrenza dalla data dell 1.3.2020 e condannandol INPS al pagamento delle spese della procedura liquidandole in euro1.212 00.3. Avverso la sentenza propone ricorso l interessato con unico motivol INPS resiste con controricorsoCONSIDERATO CHE1. Con l unico motivo di ricorso ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell art. 4 del d.m.n.55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018 avendo il Tribunaletrascurato di aumentare l importo minimo dovuto per spese di lite dellapercentuale del 30% prevista ex art. 1 comma 1 bis del d.m. n. 37 del2018 “di regola” … “quando gli atti depositati con modalità telematichesono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne laconsultazione o la fruizione e in particolare quando esse consentono laricerca testuale all interno dell atto e dei documenti allegati nonché lanavigazione all interno dell atto”.2. Il motivo non è fondato.3. * Corte da tempo ha affermato che in materia di controversie ilvalore della causa va determinato in base all art. 13 comma 2 cod. proc.civ. cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci inquanto le relative prestazioni pur partecipando della natura delleprestazioni alimentari si concretizzano in una somma di denaro dacorrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporaneao vitalizia al contrario per le prestazioni assistenziali che hanno naturaalimentare in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno delbeneficiario il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese digiudizio si stabilisce con il criterio previsto dall art. 13 primo comma cod.proc. civ. sicché se il titolo è controverso occorre fare riferimentoall ammontare delle somme dovute per due anni * * n.10454/2015 .3. Il richiamato principio è stato applicato anche ai fini della determinazionedel valore della causa nei procedimenti disciplinati dall art. 445 bis cod.2 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023proc. civ. e di conseguenza ribadita l inderogabilità dei minimi fissati dalNumero di raccolta generale 21365/2023d.m. 55/2014 lo scaglione di riferimento è stato individuaDtoat a ppuebbrl icalezio ne 19/07/2023controversie assistenziali in quello compreso fra € 5.200 00 ed € 26.000 00 cfr. fra le tante * n. 10791/2020 e per le controversie previdenzialipur tenuto conto dell ammontare variabile della prestazione incontestazione solitamente in quello compreso fra € 26.000 01 ed €52.000 00 cfr. * 28090/2021 .4. Le pronunce citate alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att.cod. proc. civ. anche con riferimento all individuazione dei valori minimiprevisti per le singole fasi dell accertamento tecnico e del giudizio diopposizione hanno quantificato gli importi minimi da liquidare per ilprocedimento di istruzione preventiva rispettivamente in € 911 00 per lecontroversie assistenziali ed in € 1.212 00 per le controversieprevidenziali e per il giudizio di merito in € 2.251 00 per le controversieassistenziali ed in € 3.903 00 per le controversie previdenziali per untotale di € 3.162 00 per le controversie assistenziali e di € 5.115 00per le controversie previdenziali.5. Il capo della pronuncia impugnato non si presenta afflitto dal vizio diviolazione di legge in quanto il giudice dell accertamento tecnico preventivonon era tenuto ad applicare la disposizione normativa invocata nonricorrendone i presupposti.6. L art. 1 comma 1 lett. b del d.m. n. 37 del 2018 ha introdotto nell art.4 del d.m. n. 55 del 2014 il seguente comma «1 bis. Il compensodeterminato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è diregola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositaticon modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee adagevolarne la consultazione o la fruizione e in particolare quando esseconsentono la ricerca testuale all interno dell atto e dei documentiallegati nonché la navigazione all interno dell atto».7. La disposizione normativa ha introdotto la possibilità di utilizzare piùraffinate tecniche informatiche per la redazione di atti giudiziari e didocumenti nella specie la possibilità di “consentire la ricerca testualeall interno dell atto e dei documenti allegati” la tecnica di redazione a cuifa riferimento la norma consente di “navigare” all interno dell atto e deidocumenti allegati con tecniche “ipertestuali” indici ipertestuali e3 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023riferimenti incrociati in modo da “saltare” direttamente cliccando suNumero di raccolta generale 21365/2023specifiche parole tra varie parti dell atto oppure alla lettura dei dDoatcau pmubbelicnatziio ne 19/07/2023allegati oppure ad un sito web avente contenuti rilevanti per lacontroversia . L elaborazione di un testo mediante queste tecnicherichiede all autore una specifica e più complessa strutturazione del testoda redigere e comporta per il lettore avvocato della controparte egiudice il vantaggio di ridurre significativamente i tempi di consultazione.In considerazione da una parte della complessità dell adozione distrumenti per la creazione di “atti navigabili” e dall altra della utilità perle parti del processo il d.m. n. 37 del 2018 ha previsto l aumento di regola ratione temporis con riguardo al momento in cui le spese sono stateliquidate con il decreto impugnato su tale potere discrezionale cfr. *nn. 10531 e 15572 del 2022 del compenso spettante all avvocato.8. I requisiti innanzi descritti non risultano presenti nel caso di specie nelquale il ricorrente si limita a rilevare che la causa nella fasedell accertamento tecnico preventivo è stata trattata unicamente con“l utilizzo del processo telematico” sottolineandosi come “l intero processodi prime cure sia stato introdotto ed accettato dal medesimo Tribunalesecondo le medesime modalità così come lo stesso Tribunale di primecure unitamente al consulente tecnico d ufficio abbiano unicamente fattoricorso all invio di provvedimenti di natura telematica”. Il decreto è inoltrein perfetta linea con gli importi minimi delle liquidazioni previste per lecontroversie previdenziali.9. In conclusione il ricorso va rigettato nessun provvedimento sulle spesedeve essere adottato trattandosi di controversia in materia previdenzialee stante l autodichiarazione resa ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ. dalricorrente.10. * le condizioni di cui all art. 13 comma 1 quater d.P.R.115del 2002. *La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il4 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023versamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo diNumero di raccolta generale 21365/2023contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nDoartam puab bldicaezlio ne 19/07/2023comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n.196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.Così deciso alla camera di consiglio della Sezione Lavoro del 14 giungo2023.Il Presidente* * *5 di 5* **La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il4 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6295/2022Numero sezionale 3056/2023versamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo diNumero di raccolta generale 21365/2023contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nDoartam puab bldicaezlio ne 19/07/2023comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n.196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.Così deciso alla camera di consiglio della Sezione Lavoro del 14 giungo2023.Il Presidente* * *5 di 5* *