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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 24011/2026

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[OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3091 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 157/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 381/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 3091/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al TrNibumuenroa dli era ccolta generale 24011/2026di Taranto chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto allDaat a pubblicazione 24/07/2026maggiorazione sociale ex lege n. 448 del 2001 sul trattamentoassistenziale in godimento.Costituitosi in giudizio, l’Inps ha dato atto di aver provvedutoalla ricostituzione del trattamento e liquidato la somma di7.562,46 euro a titolo di arretrati, insistendo affinché fossedichiarata la cessazione della materia del contendere.Conformemente alla richiesta di entrambe le parti, il Tribunaleha dichiarato la cessazione della materia del contendere econdannato l’Inps alla refusione delle spese, liquidate nellamisura di 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione.2.

Marasco ha impugnato la sentenza censurandoesclusivamente il capo relativo alle spese.La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, haaccolto il gravame per quanto di ragione e liquidato le spese diprimo grado in 866,60 euro.

Inoltre, ha condannato l’Inps allarefusione delle spese del secondo grado, liquidate in 260,00euro.Per quanto qui rileva, con riferimento alle spese del primo gradola Corte di merito ha rilevato che la causa si era conclusa allaprima udienza con la congiunta richiesta di cessazione dellamateria del contendere, per cui dovevano essere liquidati icompensi per la fase di studio e la fase introduttiva, ma non perquella decisoria, non essendovi stata discussione né deposito dinote difensive e conclusive.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.L’Inps ha resistito tramite controricorso.- 2 -4.

All’esito della camera di consiglio del 25 giugno 20N2u6me,r o irle gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 24011/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 24/07/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 4 e 5del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dall’art. 2 del d.m. n.147 del 2022, nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., per averela Corte d’appello omesso, in relazione al primo grado digiudizio, di liquidare il compenso dovuto per la fase decisionale(c.d.

“quarta fase”), erroneamente affermando che talecompenso non andava liquidato a causa del mancato depositodi note difensive e conclusive, e per aver liquidato le speserelative al grado d’appello in misura inferiore a quantoeffettivamente spettante, tenuto conto del valore effettivo dellacontroversia.Parte ricorrente deduce, innanzitutto, che la Corte territorialeavrebbe dovuto considerare anche la fase decisionale, che variconosciuta anche se non sono state depositate comparseconclusionali e memorie di replica.Evidenzia, inoltre, che l’ammontare dei compensi riliquidatimediante inclusione della fase decisionale è pari a 1.405,60euro, sicché, tenendo conto di tale valore, anche la liquidazionedelle spese relative al grado d’appello è da ritenersi errata.2.

Il motivo è da ritenersi fondato nei termini di seguitoprecisati.2.1.

In linea generale, questa Corte ha affermato che ilcompenso per la fase decisionale va riconosciuto anche se “nonsvolta”, nel caso in cui il difensore abbia raggiunto laconciliazione giudiziale o la transazione della controversia, con- 3 -conseguente aumento fino ad un quarto del compNuemnersoo re gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026liquidabile per la fase decisionale (cfr. Cass. n. 17325 delN 2um0e2ro3 di) r,a ccolta generale 24011/2026ed anche qualora non siano state depositate le comparsDeat a pubblicazione 24/07/2026conclusionali e le memorie di replica, ricomprendendo la vocedell’art. 4 comma 5 lett. d) un’ampia serie di attività, tra cui laprecisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimentoconclusivo del giudizio (cfr. Cass. n. 5289 del 2023).È stato precisato che l’aspetto finalistico dell’attivitàdefensionale compiuta, orientata all’ottenimento di unprovvedimento decisorio, costituisce il criterio valutativo dellanatura dell’atto rientrante nell’elenco esemplificativo dell’art. 4,comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, sicché anche laprecisazione delle conclusioni resa in un giudizio destinato aconcludersi con cessata materia del contendere apparemeritevole di liquidazione (v., al riguardo, Cass. n. 12283 del2026).Si è anche osservato che l’art. 5 lett. d) del d.m. n. 55 del 2014,come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, nell’esemplificare losvolgimento delle attività dell’avvocato in funzione delle singolefasi del procedimento prevede che afferiscono alla fasedecisionale «… le precisazioni delle conclusioni e l’esame diquelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionalianche in replica, compreso il loro deposito ed esame, ladiscussione orale, sia in camera di consiglio che in udienzapubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, laredazione e il deposito delle note spese, l’esame e laregistrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo delgiudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro delfascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimentoconclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tieneconto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione- 4 -e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla leNutmteerroa re gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026e)».

Pertanto, rientrano nella fase decisionale anche “l’eNsuammeroe d i era ccolta generale 24011/2026la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivDoat a pubblicazione 24/07/2026del giudizio”, attività svolte nel caso in esame perchénecessariamente implicate dalla redazione dell’impugnazione,per cui la Corte territoriale, nell’escludere il compenso per lafase decisionale, ha violato il combinato disposto degli artt. 4d.m. n. 55 del 2014 e 13, comma 6, della l. n. 247 del 2012(così, in particolare, Cass. n. 430 del 2026).2.2.

La sentenza impugnata non si è attenuta agli esposti criteri,in quanto ha escluso che potesse essere liquidata la fase relativain assenza di discussione tra le parti e di deposito di notedifensive.Così statuendo, dunque, ha omesso di considerare che icompensi relativi alla fase decisoria devono essere riconosciutianche nel caso in cui il giudizio si sia concluso mediantedeclaratoria di cessazione della materia del contendere resa suconcorde richiesta delle parti, giacché deve comunque ritenersisvolta attività, come la precisazione delle conclusioni e l’esamedel provvedimento conclusivo del giudizio, riconducibileall’elenco contenuto nell’art. 5 lett. d) del d.m. n. 55 del 2014.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto nei termini in precedenza descritti e lasentenza impugnata va cassata limitatamente al capo relativoalla liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio,con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto, in diversa composizione, che provvederà alla nuovaliquidazione attenendosi al criterio dinanzi esposto.4.

La necessità di procedere alla riliquidazione delle speseconcernenti il primo grado implica l’assorbimento della censurariguardante la liquidazione delle spese del grado d’appello, che- 5 -dovranno essere nuovamente quantificate tenendo contNoum edroe rle gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026valore della controversia come determinato sulla scoNrutmae rod dei ral ccolta generale 24011/2026criterio del c.d. disputatum (v.

Cass. n. 35195 del 2022 e CasDsa.t a pubblicazione 24/07/2026n. 13145 del 2025).Quale giudice del rinvio, alla Corte di merito è affidato il compitodi regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, in diversa di composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno2026La PresidenteGabriella Marchese- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3091 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 157/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 381/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 3091/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al TrNibumuenroa dli era ccolta generale 24011/2026di Taranto chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto allDaat a pubblicazione 24/07/2026maggiorazione sociale ex lege n. 448 del 2001 sul trattamentoassistenziale in godimento.Costituitosi in giudizio, l’Inps ha dato atto di aver provvedutoalla ricostituzione del trattamento e liquidato la somma di7.562,46 euro a titolo di arretrati, insistendo affinché fossedichiarata la cessazione della materia del contendere.Conformemente alla richiesta di entrambe le parti, il Tribunaleha dichiarato la cessazione della materia del contendere econdannato l’Inps alla refusione delle spese, liquidate nellamisura di 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione.2. Marasco ha impugnato la sentenza censurandoesclusivamente il capo relativo alle spese.La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, haaccolto il gravame per quanto di ragione e liquidato le spese diprimo grado in 866,60 euro. Inoltre, ha condannato l’Inps allarefusione delle spese del secondo grado, liquidate in 260,00euro.Per quanto qui rileva, con riferimento alle spese del primo gradola Corte di merito ha rilevato che la causa si era conclusa allaprima udienza con la congiunta richiesta di cessazione dellamateria del contendere, per cui dovevano essere liquidati icompensi per la fase di studio e la fase introduttiva, ma non perquella decisoria, non essendovi stata discussione né deposito dinote difensive e conclusive.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.L’Inps ha resistito tramite controricorso.- 2 -4. All’esito della camera di consiglio del 25 giugno 20N2u6me,r o irle gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 24011/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 24/07/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 4 e 5del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dall’art. 2 del d.m. n.147 del 2022, nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., per averela Corte d’appello omesso, in relazione al primo grado digiudizio, di liquidare il compenso dovuto per la fase decisionale(c.d. “quarta fase”), erroneamente affermando che talecompenso non andava liquidato a causa del mancato depositodi note difensive e conclusive, e per aver liquidato le speserelative al grado d’appello in misura inferiore a quantoeffettivamente spettante, tenuto conto del valore effettivo dellacontroversia.Parte ricorrente deduce, innanzitutto, che la Corte territorialeavrebbe dovuto considerare anche la fase decisionale, che variconosciuta anche se non sono state depositate comparseconclusionali e memorie di replica.Evidenzia, inoltre, che l’ammontare dei compensi riliquidatimediante inclusione della fase decisionale è pari a 1.405,60euro, sicché, tenendo conto di tale valore, anche la liquidazionedelle spese relative al grado d’appello è da ritenersi errata.2. Il motivo è da ritenersi fondato nei termini di seguitoprecisati.2.1. In linea generale, questa Corte ha affermato che ilcompenso per la fase decisionale va riconosciuto anche se “nonsvolta”, nel caso in cui il difensore abbia raggiunto laconciliazione giudiziale o la transazione della controversia, con- 3 -conseguente aumento fino ad un quarto del compNuemnersoo re gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026liquidabile per la fase decisionale (cfr. Cass. n. 17325 delN 2um0e2ro3 di) r,a ccolta generale 24011/2026ed anche qualora non siano state depositate le comparsDeat a pubblicazione 24/07/2026conclusionali e le memorie di replica, ricomprendendo la vocedell’art. 4 comma 5 lett. d) un’ampia serie di attività, tra cui laprecisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimentoconclusivo del giudizio (cfr. Cass. n. 5289 del 2023).È stato precisato che l’aspetto finalistico dell’attivitàdefensionale compiuta, orientata all’ottenimento di unprovvedimento decisorio, costituisce il criterio valutativo dellanatura dell’atto rientrante nell’elenco esemplificativo dell’art. 4,comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, sicché anche laprecisazione delle conclusioni resa in un giudizio destinato aconcludersi con cessata materia del contendere apparemeritevole di liquidazione (v., al riguardo, Cass. n. 12283 del2026).Si è anche osservato che l’art. 5 lett. d) del d.m. n. 55 del 2014,come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, nell’esemplificare losvolgimento delle attività dell’avvocato in funzione delle singolefasi del procedimento prevede che afferiscono alla fasedecisionale «… le precisazioni delle conclusioni e l’esame diquelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionalianche in replica, compreso il loro deposito ed esame, ladiscussione orale, sia in camera di consiglio che in udienzapubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, laredazione e il deposito delle note spese, l’esame e laregistrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo delgiudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro delfascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimentoconclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tieneconto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione- 4 -e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla leNutmteerroa re gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026e)». Pertanto, rientrano nella fase decisionale anche “l’eNsuammeroe d i era ccolta generale 24011/2026la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivDoat a pubblicazione 24/07/2026del giudizio”, attività svolte nel caso in esame perchénecessariamente implicate dalla redazione dell’impugnazione,per cui la Corte territoriale, nell’escludere il compenso per lafase decisionale, ha violato il combinato disposto degli artt. 4d.m. n. 55 del 2014 e 13, comma 6, della l. n. 247 del 2012(così, in particolare, Cass. n. 430 del 2026).2.2. La sentenza impugnata non si è attenuta agli esposti criteri,in quanto ha escluso che potesse essere liquidata la fase relativain assenza di discussione tra le parti e di deposito di notedifensive.Così statuendo, dunque, ha omesso di considerare che icompensi relativi alla fase decisoria devono essere riconosciutianche nel caso in cui il giudizio si sia concluso mediantedeclaratoria di cessazione della materia del contendere resa suconcorde richiesta delle parti, giacché deve comunque ritenersisvolta attività, come la precisazione delle conclusioni e l’esamedel provvedimento conclusivo del giudizio, riconducibileall’elenco contenuto nell’art. 5 lett. d) del d.m. n. 55 del 2014.3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto nei termini in precedenza descritti e lasentenza impugnata va cassata limitatamente al capo relativoalla liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio,con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto, in diversa composizione, che provvederà alla nuovaliquidazione attenendosi al criterio dinanzi esposto.4. La necessità di procedere alla riliquidazione delle speseconcernenti il primo grado implica l’assorbimento della censurariguardante la liquidazione delle spese del grado d’appello, che- 5 -dovranno essere nuovamente quantificate tenendo contNoum edroe rle gistro generale 19773/2023Numero sezionale 3091/2026valore della controversia come determinato sulla scoNrutmae rod dei ral ccolta generale 24011/2026criterio del c.d. disputatum (v. Cass. n. 35195 del 2022 e CasDsa.t a pubblicazione 24/07/2026n. 13145 del 2025).Quale giudice del rinvio, alla Corte di merito è affidato il compitodi regolare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, in diversa di composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno2026La PresidenteGabriella Marchese- 6 -
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