Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02824/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 27413/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: martelli@pec.studio- martelli.it) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - martelli.it) con domicilio eletto in Roma, via Cicerone n. 44 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 60 dPR n. 600/73 – notifica atto presupposto alla cartella di pagamento Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1144/15/21 depositata in data 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] riassumeva di fronte al giudice d'appello della Lombardia, a seguito di cassazione con rinvio della pronuncia di secondo grado,il giudizio relativo all'impugnazione della cartella di pagamento per imposte reddituali e iva 2004; per quanto qui di interesse il contribuente eccepiva, come dedotto nei precedenti gradi, la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella esattoriale impugnata attesa la mancata produzione in giudizio dell'avviso di accertamento e stanti le incongruenze emergenti agli dagli atti circa la data di effettiva notifica dello stesso; - la CTR nella pronuncia impugnata, dopo aver riportato il disposto dell'ordinanza di questa Corte n. 26739 del 2018 depositata il23 ottobre 2018, che aveva cassato la sentenza di appello con rinvio al giudice del gravame, esaminava la documentazione depositata dall' U fficio , vale a dire la stampa del registro del protocollo interno che abbina il numero di protocollo 176445 del 2013 riportato nell'avviso di accertamento notificato in data 9 agosto 2013 all'avviso di accertamento in questione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - riteneva il giudice dell'appello che a fronte di tal produzione e della mancata contestazione del documento da parte del contribuente poteva ragionevolmente e verosimilmente ritenersi che l'avviso di ricevimento di cui si è detto fosse effettivamente riferibile alla notifica dell'avviso di accertamento rilevante nel presente giudizio come emergeva dalla lettura del protocollo interno anche in forza della circostanza che il contribuente non aveva eccepito l'inesistenza o la nullità dell'avviso di ricevimento in questione o di aver ricevuto in quella data un altro atto; - osservava poi la CTR lombarda che l'indicazione nella cartella di una diversa data di notifica dell'avviso di accertamento non valeva a scalfire la validità e l'efficacia probatoria dell'attestazione riportata nell'avviso di ricevimento e del predetto giudizio di riferibilità all'atto presupposto, potendo trattarsi di mero errore materiale; - riteneva pertanto inammissibile il ricorso introduttivo verso la cartella in quanto proposto non per vizi propri dell'atto impugnato, stante la regolare notifica dell’atto presupposto; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di ricorso; resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria; il concessionario per la riscossione è rimasto intimato; Considerato che: - il ricorso per cassazione risulta notificato presso il difensore nei gradi di merito del Riscossore, e non presso la sede legale del medesimo ente né via PEC all’indirizzo di Agenzia delle Entrate - riscossione; - tale notifica, alla luce dei principi enunciati da questa Corte, è invero nulla (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 ) poiché in tema di giudizio di legittimità, lanotifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente dellariscossione già parte in Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]- è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente dellariscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità dellanotifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente dellariscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art.1 del d.L. n. 193 del 2016; - tale invalidità, pertanto integra una nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione del riscossore (circostanza che qui non si verifica), vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata; - pertanto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, trasmettendosi gli atti alla sezione tributaria della Corte, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica nei confronti di Agenzia delle Entrate – riscossione; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo; dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] presso la sua sede entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27413/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: martelli@pec.studio- martelli.it) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - martelli.it) con domicilio eletto in Roma, via Cicerone n. 44 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 60 dPR n. 600/73 – notifica atto presupposto alla cartella di pagamento Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1144/15/21 depositata in data 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] riassumeva di fronte al giudice d'appello della Lombardia, a seguito di cassazione con rinvio della pronuncia di secondo grado,il giudizio relativo all'impugnazione della cartella di pagamento per imposte reddituali e iva 2004; per quanto qui di interesse il contribuente eccepiva, come dedotto nei precedenti gradi, la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella esattoriale impugnata attesa la mancata produzione in giudizio dell'avviso di accertamento e stanti le incongruenze emergenti agli dagli atti circa la data di effettiva notifica dello stesso; - la CTR nella pronuncia impugnata, dopo aver riportato il disposto dell'ordinanza di questa Corte n. 26739 del 2018 depositata il23 ottobre 2018, che aveva cassato la sentenza di appello con rinvio al giudice del gravame, esaminava la documentazione depositata dall' U fficio , vale a dire la stampa del registro del protocollo interno che abbina il numero di protocollo 176445 del 2013 riportato nell'avviso di accertamento notificato in data 9 agosto 2013 all'avviso di accertamento in questione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - riteneva il giudice dell'appello che a fronte di tal produzione e della mancata contestazione del documento da parte del contribuente poteva ragionevolmente e verosimilmente ritenersi che l'avviso di ricevimento di cui si è detto fosse effettivamente riferibile alla notifica dell'avviso di accertamento rilevante nel presente giudizio come emergeva dalla lettura del protocollo interno anche in forza della circostanza che il contribuente non aveva eccepito l'inesistenza o la nullità dell'avviso di ricevimento in questione o di aver ricevuto in quella data un altro atto; - osservava poi la CTR lombarda che l'indicazione nella cartella di una diversa data di notifica dell'avviso di accertamento non valeva a scalfire la validità e l'efficacia probatoria dell'attestazione riportata nell'avviso di ricevimento e del predetto giudizio di riferibilità all'atto presupposto, potendo trattarsi di mero errore materiale; - riteneva pertanto inammissibile il ricorso introduttivo verso la cartella in quanto proposto non per vizi propri dell'atto impugnato, stante la regolare notifica dell’atto presupposto; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di ricorso; resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria; il concessionario per la riscossione è rimasto intimato; Considerato che: - il ricorso per cassazione risulta notificato presso il difensore nei gradi di merito del Riscossore, e non presso la sede legale del medesimo ente né via PEC all’indirizzo di Agenzia delle Entrate - riscossione; - tale notifica, alla luce dei principi enunciati da questa Corte, è invero nulla (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 ) poiché in tema di giudizio di legittimità, lanotifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente dellariscossione già parte in Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]- è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente dellariscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità dellanotifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente dellariscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art.1 del d.L. n. 193 del 2016; - tale invalidità, pertanto integra una nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione del riscossore (circostanza che qui non si verifica), vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata; - pertanto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, trasmettendosi gli atti alla sezione tributaria della Corte, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica nei confronti di Agenzia delle Entrate – riscossione; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo; dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] presso la sua sede entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone t
Sentenza Cassazione n. 02824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris