CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04079/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0040D48) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30083-2025 - Udienza del 17/12/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto di energia elettrica, con l'aggravante del mezzo fraudolento e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ritenuto che il motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione delle condizioni di procedibilità del reato contestato - è fondato. Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcuni passaggi. Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art.625 n.2 cod. pen., riconosciute dai Giudici di merito, non rientra nell'elencazione della norma di nuovo conio. Infatti, benché dal capo di imputazione potesse, in astratto, evincersi la sussistenza della circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, di cui all'art.625 n.7 cod. pen., tale aggravante non è stata ritenuta dal Tribunale, cosicché la Corte d'Appello non POTEVA riconoscerla di propria iniziativa. Ne consegue che il reato, così come ritenuto nella sentenza di primo grado, è improcedibile per difetto di querela. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità - questo il secondo snodo del ragionamento - trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati O commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato all'imputato. Ne consegue che l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di