CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 27486/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 7 luglio 2023, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (capo A), 110 e 624 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Terlizzi il 21 marzo 2022) e 648 cod. pen. (capo C) (fatto commesso in Corato il 31 marzo 2022), riqualificato il fatto di cui al capo C) alla stregua del delitto di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo C) per mancanza di querela e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B), ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con un solo motivo, con il quale ha dedotto vizi attinenti alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto: infatti, scaduto il termine per impugnare il 20 novembre 2023, il ricorso è stato depositato soltanto il 7 dicembre 2023. L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec