CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 20664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 25 marzo 2006, dichiaravainammissibile l’appello trasmesso mediante PEC il 7 febbraio 2025 dal difensore di SerafiniPaolo avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 27-9-2024 a seguito di giudizioordinario, perché irritualmente depositato.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,avv.to Ragni, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc.pen. per erronea individuazione delladisciplina applicabile in materia di impugnazioni posto che essendo la sentenza stataemessa nel settembre del 2024 il regime applicabile doveva ritenersi quello antecedente l’1gennaio 2025 rilevando esclusivamente ai fini del diritto di impugnazione e delle modalità diesercizio la data del provvedimento impugnato;- vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla automaticaapplicazione di una regola sopravvenuta omettendo ogni verifica sulla idoneità dell’atto araggiungere lo scopoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Entrambi i motivi non sono fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.Ed invero secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità cui ilCollegio intende dare continuità a decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 e dell'1 aprile2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l'una invia generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudiziodirettissimo, e fuori dei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appellopresentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile,senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta aconoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità dideposito degli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue uninteresse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali(Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338 - 01). In senso conforme si è ancheaffermato come è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degliartt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilitàdell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato entro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva dideposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativaa casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una sceltalegislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione eaccelerazioni delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensidell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelatodall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favorimpugnationis". (Fattispecie relativa ad atto di appello avverso decisione emessa all'esito digiudizio abbreviato, depositato dopo il 31 marzo 2025 e trasmesso, fuori dai casi di cuiall'art. 175-bis cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata) (Sez. 2, n. 9827 del12/02/2026, Motta, Rv. 289611 - 01).Ne deriva affermarsi che secondo una costante interpretazione giurisprudenziale gli attidi appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario trasmessi dopo l’1gennaio 2025 tramite PEC sono irritualmente depositati e pertanto inammissibili.2. Quanto al secondo motivo, va ricordato che sono proprio le norme in tema dideposito dell’atto e cioè l'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 a radicare illuogo di presentazione non in ragione della data di emissione del provvedimento impugnatoma del momento di presentazione dell’appello, così che, l’interpretazione fornita dal ricorso,appare infondata proprio in ragione della specificità normativa del caso di specie edell’inequivocabile riferimento testuale.3. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto el’imputato condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]