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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26315/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine all'art. 73 comma 4 del DPR 309/ è inammissibile in quanto la corte ha correttamente escluso la riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 valorizzando i mezzi e le modalità delle azioni e gli accertamenti tecnici coerentemente ritenuti dimostrativi di una attività non lieve, con particolare riferimento al numero di dosi medie ricavabili (oltre 600) al numero di bustine di marjuana detenute, al rinvenimento di un quaderno di appunti ritenuto sintomatico della consistente attività di smercio di droga, alla rilevante quantità di denaro, al luogo di cessione, quale piazza di spaccio.

La censura proposta a fronte di tale motivazione risulta meramente rivalutativa di dati.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine all'art. 73 comma 4 del DPR 309/ è inammissibile in quanto la corte ha correttamente escluso la riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 valorizzando i mezzi e le modalità delle azioni e gli accertamenti tecnici coerentemente ritenuti dimostrativi di una attività non lieve, con particolare riferimento al numero di dosi medie ricavabili (oltre 600) al numero di bustine di marjuana detenute, al rinvenimento di un quaderno di appunti ritenuto sintomatico della consistente attività di smercio di droga, alla rilevante quantità di denaro, al luogo di cessione, quale piazza di spaccio. La censura proposta a fronte di tale motivazione risulta meramente rivalutativa di dati. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris