CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 628 comma secondo cod. pen. (capo A) e 582, 585 in rel. all'art. 576 n. 1 cod. pen. (capo B) e, con la recidiva specifica infraquinquennale per il solo capo A), lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., è inammissibile in quanto, a ben guardare, non denunzia affatto l'utilizzazione, da parte del giudicante, di una prova inesistente ovvero, al contrario, la mancata valutazione di una prova incontestatamente esistente (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567) finendo, in realtà, per contestare la valenza significativa delle circostanze che, pur non riprodotte nella sentenza di appello, lo erano state in quella di primo grado; nel caso di specie, peraltro, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); tanto premesso, è proprio la sentenza di primo grado ad aver dato conto dell'atteggiamento minatorio tenuto dall'autore del reato nei confronti della vittima e, per altro verso, della "violenza" esercitata su quest'ultima per guadagnare la fuga; a tal proposito, è appena il caso di ribadire che questa Corte, proprio in tema di rapina, ha avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è integrata da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255199; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279587; Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279813); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i