CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino - infunzione di Giudice dell’esecuzione - ha rigettato l’istanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXXX, volta alla unificazione in continuazione dei reati oggetto didue condanne (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Alessandria del 29/04/2021,passata in giudicato il 05/10/2021, di condanna alla pena detentiva di anniquattro e mesi due di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 09 ottobre1990, n. 309, 629, 582-585, 56-624-bis-625 cod. pen., commessi in Alessandriain periodo compreso fra il febbraio e l’ottobre del 2020; sentenza della Corted’appello di Torino del 17/09/2025, in parziale riforma della decisione del G.u.p.del Tribunale di Alessandria del 09/11/2022, divenuta irrevocabile il 12/02/2026,di condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, per il reato ditentato omicidio aggravato, posto in essere in Alessandria il 12 novembre 2021).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ede) cod. proc. pen. e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, peresser stati trascurati gli indici rivelatori della unitarietà del disegno criminosooriginario.3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultanoinammissibili, perché costituite da mere critiche versate in punto di fatto,lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato in maniera erroneagli elementi emergenti dall’incarto processuale. Dette censure, altresì, appaionoaspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste afondamento della decisione oggetto di impugnazione.La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, alcontrario, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà (vieneadeguatamente considerata la diversità di contesto in cui si collocano i fattigiudicati, che sono anche separati da un considerevole iato temporale e che sonodel tutto privi di alcuna forma di programmazione unitaria); in quanto tale, ilprovvedimento impugnato merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma insede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.