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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24331/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5565/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 - ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascoli e domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Salerno n. 950 / 201 9 , pubblicata in data3 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] , con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile sito in Salerno, nel Condominio di via Guaiferio, n. 37, al fine di chiedere il ‹‹rimborso dell’importo pari ad euro 134.628,20 corrisposto dalla medesima a titolo di oneri giudiziari alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta della sentenza resa nel giudizio intentato dalla predetta società avverso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 37 in Salerno››.

Rappresentò di avere ricevuto, in qualità di condomino e secondo il valore delle tabelle millesimali, la richiesta di contribuire al pagamento di somme dovute dal Condominio alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell’esito del contenzioso introdotto dalla predetta società e concluso con lodo arbitrale del 9 settembre 2008, confermato dalla Corte d’appello di Napoli; di essersi opposta agli atti di precetto e di avere successivamente provveduto, previa transazione, al pagamento di quanto dovuto.

Evidenziò, altresì, che la richiesta di rimborso trovava titolo nella clausola contenuta nel contratto di compravendita, stipulato con i venditori in data 31 gennaio 2008 quando la controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Condominio era ancora in corso.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, chiesero e ottennero l’autorizzazione a chiamarein causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dai quali la madre dei convenuti, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato il medesimo immobile, poi donato ai figli, con atto di compravendita del 3 marzo 1994- al fine di essere tenuti indenni dalle somme che avrebbero dovuto versare in favore dell’attrice, in forza di altra clausola di garanzia, presente nell’art. 6 dell’atto di acquisto del 1994, assunta dagli Imbriaco nei confronti dell’acquirente e dei suoi aventi causa.

Il Tribunale di Salerno, ritenendo valide le due clausole, accolse la domanda dell’attrice limitatamente alle somme dalla stessa corrisposte, escludendo il rimborso delle spese relative all’opposizione all’esecuzione; ritenne inoltre fondata la domanda di manleva spiegata nei confronti dei terzi chiamati in causa, respingendo l’eccezione di prescrizione da questi ultimi sollevata.

2. La Corte d’appello di Salerno, pronunciandosi sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma del punto due della ordinanza impugnata, ha condannato i terzi chiamati in causa a tenere indenni gli originari convenuti da quanto questi erano tenuti a pagare alla Bonanni, entro il limite della somma di euro 20.956,82, oltre interessi nella misura legale dalla domanda, confermando nel resto quanto previsto sul punto; in riforma integrale del punto quattro dell’impugnata ordinanza, ha compensato le spese del giudizio tra appellati e terzi chiamati in causa.

Premettendo che gli appellati Giannatiempo avevano l’onere di provare tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di manleva, i giudici di appello hanno ritenuto dimostrato ‹‹a monte, il mancato versamento dei contributi ex legge 219 da parte dei coniugi Imbriaco e la garanzia prestata all’epoca ai loro danti causa, a valle la conclusione della catena di eventi con la loro condanna a rimborsare somme di denaro››, ma hanno definito ‹‹scarna›› la ‹‹ prova intermedia ›› , ossia la dimostrazione che la condanna finale fosse conseguenza del mancato pagamento da parte degli Imbriaco e, quindi, che fosse collegabile alla garanzia prestata.

Hanno poi ritenuto sussistente il nesso di causalità, puntualizzando che nella comparsa di costituzione depositata dagli Imbriaco si confermava che le somme rivendicate dalla Bonanni erano proprio quelle originariamente oggetto dell’ingiunzione di pagamento n. 7675/1994 del Tribunale di Napoli, quali risultanti all’esito delle varie controversie svoltesi dinanzi ai giudici ordinari ed al Collegio arbitrale, intercorse tra il Condominio di via Guaiferio n. 37, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’ATI da essa rappresentata.

Respinte, inoltre, l’eccezione di prescrizione e quella di inoperatività della garanzia prevista dall’art. 6 del contratto, in ordine al quantum, i giudici territoriali, sul rilievo che gli appellati avrebbero dovuto produrre tutti gli atti relativi allo svolgimento della vicenda giudiziale, con particolare riferimento al lodo arbitrale, e che gli stessi appellati nei propri scritti avevano affermato che l’azione della [OSCURATO:SOCIETA]. era scaturita ‹‹soprattutto›› dalla sospensione dei versamenti, hanno ritenuto che la domanda di garanzia potesse essere accolta nei limiti dell’importo di euro 20.956,82, pari al capitale iniziale, e che su tale somma fossero dovuti interessi nella misura legale, non potendo essere addebitati interessi moratori ‹‹conseguenti alle scelte processuali di soggetti diversi dalla parte oggi appellante››.

Infine, in ragione del parziale accoglimento dell’appello, hanno compensato le spese di lite.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono mediante controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso incidentale.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 76/1990 in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 della legge n. 219/1981, come confermati dall’art. 10 del d.lgs. n. 76/1990 –in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5, cod. proc. civ.››.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione delle disposizioni richiamate in rubrica, poiché avrebbe omesso qualsiasi riferimento all’UMI, ovvero all’unità minima di intervento costituita per percepire i contributi statali postsisma del 1980.

Precisa, al riguardo, che a seguito di detto terremoto, al fine di eseguire le opere di riparazione conseguenti ai danni, i proprietari degli immobili del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 33 e del Condominio di via Guaifeiro n. 37 avevano costituito, ai sensi dell’art. 15 del t.u. n. 76/1990, per quanto stabilito dal Comune di Salerno, il condominio convenzionale UMI, che aveva stipulato, per i lavori da realizzare, un contratto di appalto con l’ATI, di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era la capofila; di conseguenza, l’UMI, dovendo gestire i contributi, commissionare e seguire l’esecuzione delle opere, era l’unica destinataria finale dei contributi e l’unica interlocutrice dei singoli proprietari-condomini.

La Corte d’appello, secondo il ricorrente, avrebbe tralasciato di tenere conto di tale circostanza, pure evidenziata nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello, ossia che i contributi ex lege n. 219/81 erano stati gestiti dall’UMI, che aveva stipulato il relativo contratto per l’esecuzione delle opere, cosicché il percorso argomentativo della sentenza gravata sarebbe errato perché, quanto all’evento ‹‹a monte››, non esistevano contributi ex legge n. 219/81 che i coniugi Imbriaco avrebbero dov uto versare, dato che l’unico soggetto legittimato a ricevere i contributi statali era l’UMI, che era anche unica titolare di tutte le obbligazioni attive e passive relative alle opere.

Soggiunge il ricorrente che gli Imbriaco avevano acquistato l’appartamento, nel Condominio di via Guaiferio n. 37, dopo il terremoto, sicché non essendo proprietari dell’immobile alla data del sisma non avevano ottenuto il riconoscimento di alcun contributo ex art. 10 del d.lgs. n. 76/1990 per le opere che riguardavano la proprietà esclusiva.

1.1. La censura è infondata.

1.2. L'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), sotto il titolo ‹‹Condominio di edifici››, dispone: «1.

Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione.

Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3…››.

Come già chiarito da questa Corte (Cass., sez. 2, 18/04/2018, n. 9547), trattasi di una disposizione che, mirando ad agevolare la ricostruzione delle zone territoriali colpite dal sisma, prevede l'applicabilità della disciplina del condominio, non solo nella interlocuzione tra privati e pubblica amministrazione, ma anche per tutto quanto attiene alla esecuzione delle opere di ricostruzione.

L’amministratore del condominio costituito convenzionalmente, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è, dunque, legittimato passivamente in relazione alle controversie concernenti l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio stesso, essendo ciò conforme alle ragioni acceleratrici della normativa sulla ricostruzione, che postulano un amministratore munito dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 1131 cod. civ. (Cass., sez. 2, 13/06/2013, n. 14899).

L'amministratore delle unità minimedi intervento (UMI), costituite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 con riferimento agli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è legittimato sia attivamente che passivamente, per tutto quanto concerne l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio, nei medesimi termini in cui lo è l'amministratore di un condominio di edificio.

É evidente , tuttavia , che, a l di là de i poteri di rappresentanza riconosciuti in capo all’UMI, il pagamento di eventuali somme dovute in forzad e l contratto di appalto concluso dall’Unità, nel caso di specie con la ditta esecutrice dei lavori [OSCURATO:SOCIETA]., non può che gravare sul Condominio in rappresentanza del quale quel contratto è stato stipulato, cosicché la società appaltatrice ben poteva agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini, tra i quali si ripartivano gli oneri secondo le tabelle millesimali, a nulla rilevando che destinataria dei contributi elargiti dallo Stato ex lege n. 219/81 fosse esclusivamente l’UMI, e non il Condominio.

2. Con il secondo motivo, deducendo ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. ed in particolare degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e, per l’effetto, vizi nell’interpretazione e nell’applicazione di clausola contrattuale››, il ricorrente contesta alla Corte d’appello di non avere valutato, ai fini dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 6 del contratto di compravendita stipulato in data 3 marzo 1994 da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], madre e dante causa dei germani Giannatiempo, l’intero contenuto della clausola contrattuale e di non avere considerato la clausola in rapporto all’intero regolamento contrattuale.

Sostiene, in particolare, che la clausola avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che la garanzia era stata assunta dagli Imbriaco verso l’acquirente e i suoi aventi causa per tenerli indenni nell’ipotesi che chiunque avesse titolo (ovvero l’UMI) a detti pagamenti (ovvero i pagamenti connessi ai lavori exlegge n. 219/81) agisse nei loro confrontie, quindi, nel senso di un obbligo di manleva solo ed esclusivamente nel caso di richiesta avanzata dall’UMI.

Lamenta, pertanto, che i giudici di appello avrebbero attribuito alla clausola di garanzia un significato non rispondente alla reale intenzione delle parti, addivenendo a ritenere che gli Imbriaco avessero inteso tenere indenni l’acquirente e i suoi aventi causa per qualunque debito, di qualunque natura, e che l’interpretazione della clausola offerta dalla Corte, là dove si affermava che ‹‹ la garanzia fornita all’epoca dai venditori risultava ampia ed onnicomprensiva››, ove fosse ritenuta corretta, porterebbe a ritenere che le parti abbiano sottoscritto ed inserito nel contratto una clausola nulla proprio perché eccessivamente generica e dunque eccessivamente onerosa.

2.1. La censura è inammissibile perché affetta da novità.

2.2. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi delricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (Cass., sez. 1, 30/03/ 2007, n. 7981; Cass. , sez. 3, 16/07/2010, n. 16632).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass., sez. 3, 10/05/2005, n.9765; Cass., sez. 3, 12/09/ 2000, n. 12025).

E ciò perché nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. 1, 13 /0 9 / 2007, n. 19164; Cass., sez. 6-1,09/07/2013, n. 17041).

L’odierno ricorrente, nell’illustrare il motivo, pur premettendo che sia il giudice d’appello sia il Tribunale hanno considerato operante nel caso di specie la garanzia di cui all’art. 6 del contratto di compravendita, omette di specificare se la dedotta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, prospettata con la doglianza in esame, fosse stata posta in secondo grado, in ossequio al principio di specificità del motivo, indicando in quale atto del giudizio precedente lo avessefatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., sez. 6- 1, 13/06/2018, n. 15430 ) .

In difetto diprova di tale deduzione, a questa Corte è precluso lo scrutinio del mezzo in esame.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato: ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’efficacia della garanzia di cui all’art. 6 dell’atto di vendita datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]››, i ricorrenti lamentano che la sentenza gravata, nella parte in cui si ritiene provato ‹‹il primo e l’ultimo atto della catena di eventi›› e considera ‹‹ scarna la prova intermedia ›› , si pone in evidente contraddizione con il passo in cui la Corte territoriale ritiene ‹‹l’esistenza del nesso di causalità››e con il passo successivo in cui si rigetta il motivo di appello relativo al difetto di prova.

Sollecitano, pertanto, una correzione della moti va zione della sentenza, in modo tale che si riconosca come pienamente provato il nesso di causalità tra la condanna finale di cui all’ordinanza di primo grado e la sospensione dei pagamenti all’epoca posta in essere dai coniugi Imbriaco. 3.1.

Il motivo è inammissibile.

3.2. Si èprecisato che la motivazione incorre nel vizio ex art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez.

U, 03/11/2016, n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibileogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6 - 5, 07/04/2017, n. 9105) , oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il percorso seguito, cioè di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. , sez. 3,18/09/2009 n. 20112; Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Anche di recente si è ribadito che il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., sez.

L, 17/08/2020,n. 17196).

Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata, della quale è agevole ricostruire il percorso argomentativo.

Invero, la Corte territoriale, dovendo pronunciarsi sul motivo di appello formulato dagli Imbriaco, che avevano dedotto che non vi fosse prova della pretesa creditoria azionata, né che l’importo richiesto dalla originaria attrice gravasse sull’appartamento oggetto dell’atto di compravendita del 1994, dopo avere evidenziato che i Giannatiempo avevano sicuramente offerto prova del mancato versamento dei ‹‹ contributi ›› da parte dei coniugi Imbriaco , dell’esistenza della garanzia e della loro condanna al rimborso delle somme di denaro in favore della Bonanni, ma non anche che tale ultima condanna fosse direttamente imputabile al mancato pagamento da parte degli Imbriaco, è addivenuta a ritenere sussistente il nesso di causalità sulla base della considerazione logica che ‹‹i mancati versamenti dei coniugiImbriaco, se non supportati da versamenti aggiuntivi degli altri condomini (che non vi furono) non potevano restare senza conseguenze››.

Le ragioni poste a fondamento della decisione non risultano, dunque, tra loro incompatibili e sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione del procedimento logico-giuridico seguito, cosicché deve escludersi il vizio denunciato.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza per ‹‹omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al motivo di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla individuazione della somma omessa originariamente dai coniugi Imbriaco ed alla consequenziale applicazione degli interessi moratori››.

I ricorrenti sostengono che, acclarata la sussistenza del nesso di causalità tra la sospensione dei pagamenti effettuata dai coniugi Imbriaco e la condanna, in virtù della manleva, alla ripetizione delle somme eventualmente versate dai germani Giannatiempo alla Bonanni, la Corte d’appello avrebbe erroneamente dato rilievo alla ‹‹misura››dell’inadempimento degli originari alienanti.Soggiungono che i giudici d’appello avrebbero dovuto maggiorare la somma di euro 20.956,82, per la quale è stata emessa pronuncia di condanna, degli interessi moratori anziché applicare gli interessi nella misura legale.

4.1. La censura è inammissibilesotto entrambi i profili denunciati.

4.2. Non è, innanzitutto, ravvisabile ‹‹ illogicità e contraddittorietà››della motivazione, in quanto la Corte d’appello ha adeguatamente illustrato di avere limitato la condanna all’importo di euro 20.956,82, ossia entro i limiti della domanda subordinata spiegata dagli stessi germani Giannatiempo sul presupposto, del tutto corretto, che avendo gli stessi appellati ammesso che l’azione incardinata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era scaturita ‹‹soprattutto››, ma non soltanto, dalla sospensione dei versamenti da parte dei coniugi Imbriaco, la domanda di garanzia non poteva essere integralmente accolta, in mancanza di prova, non offerta dagli appellati, che neppure avevano prodotto il lodo arbitrale, della misura in cui l’inadempimento ascrivibile agli Imbriaco avesse in concreto inciso sulla condanna definitiva.

Quanto, poi, agli interessi, ha ritenuto di non poter addebitare interessi moratori, considerato che l’inadempimento non era esclusivamente imputabile agli Imbriaco, ma anche alle scelte operate da soggetti diversi.

Le argomentazioni poste a fondamento del decisum risultano adeguate, sufficientemente chiare e prive di vizi logici, in quanto consentono di comprendere il percorso seguito dal giudice d’appello per pervenire al proprio convincimento e, pertanto, la sentenza sfugge alla critica ad essa rivolta.

4.3. Neppure è configurabile l’ulteriore profilo di doglianza.

La denunzia di omesso esame di fatto controverso e decisivo, formulata con il medesimo motivo , è inammissibile , in quanto articolata con modalità non coerenti con l'attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., sez.

U, n. 8053 del 2014), fatto neppure indicato dagli odierni ricorrenti.

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale iricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, e dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio e sostengono che dall’eventuale accoglimento del secondo motivo non potrebbe che conseguire la caducazione della compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Trattasi di un ‹‹non motivo››, dato che si limita a postulare la caducazione della condanna alle spese come conseguenza della cassazione della sentenza in forza dell’accoglimento dei motivi , sebbene tale effetto operi ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.

6. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5565/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 - ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascoli e domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Salerno n. 950 / 201 9 , pubblicata in data3 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] , con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile sito in Salerno, nel Condominio di via Guaiferio, n. 37, al fine di chiedere il ‹‹rimborso dell’importo pari ad euro 134.628,20 corrisposto dalla medesima a titolo di oneri giudiziari alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta della sentenza resa nel giudizio intentato dalla predetta società avverso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 37 in Salerno››. Rappresentò di avere ricevuto, in qualità di condomino e secondo il valore delle tabelle millesimali, la richiesta di contribuire al pagamento di somme dovute dal Condominio alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell’esito del contenzioso introdotto dalla predetta società e concluso con lodo arbitrale del 9 settembre 2008, confermato dalla Corte d’appello di Napoli; di essersi opposta agli atti di precetto e di avere successivamente provveduto, previa transazione, al pagamento di quanto dovuto. Evidenziò, altresì, che la richiesta di rimborso trovava titolo nella clausola contenuta nel contratto di compravendita, stipulato con i venditori in data 31 gennaio 2008 quando la controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Condominio era ancora in corso. I convenuti, nel costituirsi in giudizio, chiesero e ottennero l’autorizzazione a chiamarein causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dai quali la madre dei convenuti, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato il medesimo immobile, poi donato ai figli, con atto di compravendita del 3 marzo 1994- al fine di essere tenuti indenni dalle somme che avrebbero dovuto versare in favore dell’attrice, in forza di altra clausola di garanzia, presente nell’art. 6 dell’atto di acquisto del 1994, assunta dagli Imbriaco nei confronti dell’acquirente e dei suoi aventi causa. Il Tribunale di Salerno, ritenendo valide le due clausole, accolse la domanda dell’attrice limitatamente alle somme dalla stessa corrisposte, escludendo il rimborso delle spese relative all’opposizione all’esecuzione; ritenne inoltre fondata la domanda di manleva spiegata nei confronti dei terzi chiamati in causa, respingendo l’eccezione di prescrizione da questi ultimi sollevata. 2. La Corte d’appello di Salerno, pronunciandosi sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma del punto due della ordinanza impugnata, ha condannato i terzi chiamati in causa a tenere indenni gli originari convenuti da quanto questi erano tenuti a pagare alla Bonanni, entro il limite della somma di euro 20.956,82, oltre interessi nella misura legale dalla domanda, confermando nel resto quanto previsto sul punto; in riforma integrale del punto quattro dell’impugnata ordinanza, ha compensato le spese del giudizio tra appellati e terzi chiamati in causa. Premettendo che gli appellati Giannatiempo avevano l’onere di provare tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di manleva, i giudici di appello hanno ritenuto dimostrato ‹‹a monte, il mancato versamento dei contributi ex legge 219 da parte dei coniugi Imbriaco e la garanzia prestata all’epoca ai loro danti causa, a valle la conclusione della catena di eventi con la loro condanna a rimborsare somme di denaro››, ma hanno definito ‹‹scarna›› la ‹‹ prova intermedia ›› , ossia la dimostrazione che la condanna finale fosse conseguenza del mancato pagamento da parte degli Imbriaco e, quindi, che fosse collegabile alla garanzia prestata. Hanno poi ritenuto sussistente il nesso di causalità, puntualizzando che nella comparsa di costituzione depositata dagli Imbriaco si confermava che le somme rivendicate dalla Bonanni erano proprio quelle originariamente oggetto dell’ingiunzione di pagamento n. 7675/1994 del Tribunale di Napoli, quali risultanti all’esito delle varie controversie svoltesi dinanzi ai giudici ordinari ed al Collegio arbitrale, intercorse tra il Condominio di via Guaiferio n. 37, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’ATI da essa rappresentata. Respinte, inoltre, l’eccezione di prescrizione e quella di inoperatività della garanzia prevista dall’art. 6 del contratto, in ordine al quantum, i giudici territoriali, sul rilievo che gli appellati avrebbero dovuto produrre tutti gli atti relativi allo svolgimento della vicenda giudiziale, con particolare riferimento al lodo arbitrale, e che gli stessi appellati nei propri scritti avevano affermato che l’azione della [OSCURATO:SOCIETA]. era scaturita ‹‹soprattutto›› dalla sospensione dei versamenti, hanno ritenuto che la domanda di garanzia potesse essere accolta nei limiti dell’importo di euro 20.956,82, pari al capitale iniziale, e che su tale somma fossero dovuti interessi nella misura legale, non potendo essere addebitati interessi moratori ‹‹conseguenti alle scelte processuali di soggetti diversi dalla parte oggi appellante››. Infine, in ragione del parziale accoglimento dell’appello, hanno compensato le spese di lite. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono mediante controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 76/1990 in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 della legge n. 219/1981, come confermati dall’art. 10 del d.lgs. n. 76/1990 –in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5, cod. proc. civ.››. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione delle disposizioni richiamate in rubrica, poiché avrebbe omesso qualsiasi riferimento all’UMI, ovvero all’unità minima di intervento costituita per percepire i contributi statali postsisma del 1980. Precisa, al riguardo, che a seguito di detto terremoto, al fine di eseguire le opere di riparazione conseguenti ai danni, i proprietari degli immobili del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 33 e del Condominio di via Guaifeiro n. 37 avevano costituito, ai sensi dell’art. 15 del t.u. n. 76/1990, per quanto stabilito dal Comune di Salerno, il condominio convenzionale UMI, che aveva stipulato, per i lavori da realizzare, un contratto di appalto con l’ATI, di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era la capofila; di conseguenza, l’UMI, dovendo gestire i contributi, commissionare e seguire l’esecuzione delle opere, era l’unica destinataria finale dei contributi e l’unica interlocutrice dei singoli proprietari-condomini. La Corte d’appello, secondo il ricorrente, avrebbe tralasciato di tenere conto di tale circostanza, pure evidenziata nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello, ossia che i contributi ex lege n. 219/81 erano stati gestiti dall’UMI, che aveva stipulato il relativo contratto per l’esecuzione delle opere, cosicché il percorso argomentativo della sentenza gravata sarebbe errato perché, quanto all’evento ‹‹a monte››, non esistevano contributi ex legge n. 219/81 che i coniugi Imbriaco avrebbero dov uto versare, dato che l’unico soggetto legittimato a ricevere i contributi statali era l’UMI, che era anche unica titolare di tutte le obbligazioni attive e passive relative alle opere. Soggiunge il ricorrente che gli Imbriaco avevano acquistato l’appartamento, nel Condominio di via Guaiferio n. 37, dopo il terremoto, sicché non essendo proprietari dell’immobile alla data del sisma non avevano ottenuto il riconoscimento di alcun contributo ex art. 10 del d.lgs. n. 76/1990 per le opere che riguardavano la proprietà esclusiva. 1.1. La censura è infondata. 1.2. L'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), sotto il titolo ‹‹Condominio di edifici››, dispone: «1. Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3…››. Come già chiarito da questa Corte (Cass., sez. 2, 18/04/2018, n. 9547), trattasi di una disposizione che, mirando ad agevolare la ricostruzione delle zone territoriali colpite dal sisma, prevede l'applicabilità della disciplina del condominio, non solo nella interlocuzione tra privati e pubblica amministrazione, ma anche per tutto quanto attiene alla esecuzione delle opere di ricostruzione. L’amministratore del condominio costituito convenzionalmente, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è, dunque, legittimato passivamente in relazione alle controversie concernenti l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio stesso, essendo ciò conforme alle ragioni acceleratrici della normativa sulla ricostruzione, che postulano un amministratore munito dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 1131 cod. civ. (Cass., sez. 2, 13/06/2013, n. 14899). L'amministratore delle unità minimedi intervento (UMI), costituite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 con riferimento agli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è legittimato sia attivamente che passivamente, per tutto quanto concerne l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio, nei medesimi termini in cui lo è l'amministratore di un condominio di edificio. É evidente , tuttavia , che, a l di là de i poteri di rappresentanza riconosciuti in capo all’UMI, il pagamento di eventuali somme dovute in forzad e l contratto di appalto concluso dall’Unità, nel caso di specie con la ditta esecutrice dei lavori [OSCURATO:SOCIETA]., non può che gravare sul Condominio in rappresentanza del quale quel contratto è stato stipulato, cosicché la società appaltatrice ben poteva agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini, tra i quali si ripartivano gli oneri secondo le tabelle millesimali, a nulla rilevando che destinataria dei contributi elargiti dallo Stato ex lege n. 219/81 fosse esclusivamente l’UMI, e non il Condominio. 2. Con il secondo motivo, deducendo ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. ed in particolare degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e, per l’effetto, vizi nell’interpretazione e nell’applicazione di clausola contrattuale››, il ricorrente contesta alla Corte d’appello di non avere valutato, ai fini dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 6 del contratto di compravendita stipulato in data 3 marzo 1994 da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], madre e dante causa dei germani Giannatiempo, l’intero contenuto della clausola contrattuale e di non avere considerato la clausola in rapporto all’intero regolamento contrattuale. Sostiene, in particolare, che la clausola avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che la garanzia era stata assunta dagli Imbriaco verso l’acquirente e i suoi aventi causa per tenerli indenni nell’ipotesi che chiunque avesse titolo (ovvero l’UMI) a detti pagamenti (ovvero i pagamenti connessi ai lavori exlegge n. 219/81) agisse nei loro confrontie, quindi, nel senso di un obbligo di manleva solo ed esclusivamente nel caso di richiesta avanzata dall’UMI. Lamenta, pertanto, che i giudici di appello avrebbero attribuito alla clausola di garanzia un significato non rispondente alla reale intenzione delle parti, addivenendo a ritenere che gli Imbriaco avessero inteso tenere indenni l’acquirente e i suoi aventi causa per qualunque debito, di qualunque natura, e che l’interpretazione della clausola offerta dalla Corte, là dove si affermava che ‹‹ la garanzia fornita all’epoca dai venditori risultava ampia ed onnicomprensiva››, ove fosse ritenuta corretta, porterebbe a ritenere che le parti abbiano sottoscritto ed inserito nel contratto una clausola nulla proprio perché eccessivamente generica e dunque eccessivamente onerosa. 2.1. La censura è inammissibile perché affetta da novità. 2.2. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi delricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (Cass., sez. 1, 30/03/ 2007, n. 7981; Cass. , sez. 3, 16/07/2010, n. 16632). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass., sez. 3, 10/05/2005, n.9765; Cass., sez. 3, 12/09/ 2000, n. 12025). E ciò perché nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. 1, 13 /0 9 / 2007, n. 19164; Cass., sez. 6-1,09/07/2013, n. 17041). L’odierno ricorrente, nell’illustrare il motivo, pur premettendo che sia il giudice d’appello sia il Tribunale hanno considerato operante nel caso di specie la garanzia di cui all’art. 6 del contratto di compravendita, omette di specificare se la dedotta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, prospettata con la doglianza in esame, fosse stata posta in secondo grado, in ossequio al principio di specificità del motivo, indicando in quale atto del giudizio precedente lo avessefatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., sez. 6- 1, 13/06/2018, n. 15430 ) . In difetto diprova di tale deduzione, a questa Corte è precluso lo scrutinio del mezzo in esame. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato: ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’efficacia della garanzia di cui all’art. 6 dell’atto di vendita datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]››, i ricorrenti lamentano che la sentenza gravata, nella parte in cui si ritiene provato ‹‹il primo e l’ultimo atto della catena di eventi›› e considera ‹‹ scarna la prova intermedia ›› , si pone in evidente contraddizione con il passo in cui la Corte territoriale ritiene ‹‹l’esistenza del nesso di causalità››e con il passo successivo in cui si rigetta il motivo di appello relativo al difetto di prova. Sollecitano, pertanto, una correzione della moti va zione della sentenza, in modo tale che si riconosca come pienamente provato il nesso di causalità tra la condanna finale di cui all’ordinanza di primo grado e la sospensione dei pagamenti all’epoca posta in essere dai coniugi Imbriaco. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Si èprecisato che la motivazione incorre nel vizio ex art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibileogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6 - 5, 07/04/2017, n. 9105) , oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il percorso seguito, cioè di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. , sez. 3,18/09/2009 n. 20112; Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Anche di recente si è ribadito che il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., sez. L, 17/08/2020,n. 17196). Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata, della quale è agevole ricostruire il percorso argomentativo. Invero, la Corte territoriale, dovendo pronunciarsi sul motivo di appello formulato dagli Imbriaco, che avevano dedotto che non vi fosse prova della pretesa creditoria azionata, né che l’importo richiesto dalla originaria attrice gravasse sull’appartamento oggetto dell’atto di compravendita del 1994, dopo avere evidenziato che i Giannatiempo avevano sicuramente offerto prova del mancato versamento dei ‹‹ contributi ›› da parte dei coniugi Imbriaco , dell’esistenza della garanzia e della loro condanna al rimborso delle somme di denaro in favore della Bonanni, ma non anche che tale ultima condanna fosse direttamente imputabile al mancato pagamento da parte degli Imbriaco, è addivenuta a ritenere sussistente il nesso di causalità sulla base della considerazione logica che ‹‹i mancati versamenti dei coniugiImbriaco, se non supportati da versamenti aggiuntivi degli altri condomini (che non vi furono) non potevano restare senza conseguenze››. Le ragioni poste a fondamento della decisione non risultano, dunque, tra loro incompatibili e sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione del procedimento logico-giuridico seguito, cosicché deve escludersi il vizio denunciato. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza per ‹‹omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al motivo di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla individuazione della somma omessa originariamente dai coniugi Imbriaco ed alla consequenziale applicazione degli interessi moratori››. I ricorrenti sostengono che, acclarata la sussistenza del nesso di causalità tra la sospensione dei pagamenti effettuata dai coniugi Imbriaco e la condanna, in virtù della manleva, alla ripetizione delle somme eventualmente versate dai germani Giannatiempo alla Bonanni, la Corte d’appello avrebbe erroneamente dato rilievo alla ‹‹misura››dell’inadempimento degli originari alienanti.Soggiungono che i giudici d’appello avrebbero dovuto maggiorare la somma di euro 20.956,82, per la quale è stata emessa pronuncia di condanna, degli interessi moratori anziché applicare gli interessi nella misura legale. 4.1. La censura è inammissibilesotto entrambi i profili denunciati. 4.2. Non è, innanzitutto, ravvisabile ‹‹ illogicità e contraddittorietà››della motivazione, in quanto la Corte d’appello ha adeguatamente illustrato di avere limitato la condanna all’importo di euro 20.956,82, ossia entro i limiti della domanda subordinata spiegata dagli stessi germani Giannatiempo sul presupposto, del tutto corretto, che avendo gli stessi appellati ammesso che l’azione incardinata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era scaturita ‹‹soprattutto››, ma non soltanto, dalla sospensione dei versamenti da parte dei coniugi Imbriaco, la domanda di garanzia non poteva essere integralmente accolta, in mancanza di prova, non offerta dagli appellati, che neppure avevano prodotto il lodo arbitrale, della misura in cui l’inadempimento ascrivibile agli Imbriaco avesse in concreto inciso sulla condanna definitiva. Quanto, poi, agli interessi, ha ritenuto di non poter addebitare interessi moratori, considerato che l’inadempimento non era esclusivamente imputabile agli Imbriaco, ma anche alle scelte operate da soggetti diversi. Le argomentazioni poste a fondamento del decisum risultano adeguate, sufficientemente chiare e prive di vizi logici, in quanto consentono di comprendere il percorso seguito dal giudice d’appello per pervenire al proprio convincimento e, pertanto, la sentenza sfugge alla critica ad essa rivolta. 4.3. Neppure è configurabile l’ulteriore profilo di doglianza. La denunzia di omesso esame di fatto controverso e decisivo, formulata con il medesimo motivo , è inammissibile , in quanto articolata con modalità non coerenti con l'attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, n. 8053 del 2014), fatto neppure indicato dagli odierni ricorrenti. 5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale iricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, e dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio e sostengono che dall’eventuale accoglimento del secondo motivo non potrebbe che conseguire la caducazione della compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è inammissibile. Trattasi di un ‹‹non motivo››, dato che si limita a postulare la caducazione della condanna alle spese come conseguenza della cassazione della sentenza in forza dell’accoglimento dei motivi , sebbene tale effetto operi ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. 6. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 24331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris