CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 22578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4662/2019 R.G. proposto da E&[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via F. Valesio n. 1. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 34. - [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2214/2018, pubblicata in data 4.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - le questioni sollevate con i motivi di ricorso investono - tra l'altro - la compatibilità delle previsioni dell'art. 5 bis della L. 21/1992, con le norme costituzionali e con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza; con ordinanza interlocutoria n. 6781/2022 è stata rimessa alle S.U. la questione circa l'eventuale sospensione, fino al dicembre 2017, dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 1- quater, D.L. 207/2008, norma che ha introdotto anche l'art. 5 bis della legge 21/1992; [OSCURATO:PERSONA]: - il tema della sospensione dell'entrata in vigore della citata disposizione venga in rilievo anche nel presente giudizio, discutendosi di sanzioni irrogate nel corso del 2014 in applicazione del citato art. 5 bis; - che, pertanto, la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle S.U.. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 8.6.2022.