CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante-ricorrente non depositante-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Nebbia-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delMolise n.108/2025 depositata il 08/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 25010/2025Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 21911/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]