Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10942/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 01/10/2021 e che in essa è indacato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione (art. 544 cod. proc. pen.); Rilevato che, pertanto, il termine per impugnare la sentenza era di quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen.) e che è scaduto il 13/02/2022; Rilevato che il ricorso risulta presentato il 23/02/2022 e, quindi, tardivamente.

Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 01/10/2021 e che in essa è indacato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione (art. 544 cod. proc. pen.); Rilevato che, pertanto, il termine per impugnare la sentenza era di quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen.) e che è scaduto il 13/02/2022; Rilevato che il ricorso risulta presentato il 23/02/2022 e, quindi, tardivamente. Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 10942/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris