CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– intimata –Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella SICILIA n. 4373/2023, depositata in data 17 maggio 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava un’istanza atta a conseguire, ai sensidella L. n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, il rimborso del 90% delleNumero registro generale 60/2024Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 8837/2026Data pubblicazione 08/04/2026imposte versate a titolo di IRPEF e ILOR, in relazione agli anni d’impostadal 1990 al 1992, nella misura di euro 59.587,55, quale [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di rimborso formulata dal contribuentesi formava il silenzio-diniego dell’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Ragusa.2. Avverso il diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorsodinnanzi la C.t.p. di Ragusa; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Ragusa, con sentenza n. 574/2011, accoglieva il ricorso delcontribuente, riconoscendo il diritto di quest’ultimo al conseguimento delrimborso della somma di euro 59.5897,55, oltre interessi legali dalla datadi presentazione dell’istanza di rimborso.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinnanzi la C.t.r. dellaSicilia; si costituiva in giudizio il contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della pronuncia di primo grado.5. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 926/2019, rigettava l’appellodell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Tale sentenza, nonimpugnata, passava in giudicato.6. Il ricorrente provvedeva, dunque, a diffidare e mettere in moral’Agenzia delle Entrate con proprio atto del 29.09.2022, notificato in data06.10.2022. Infine, rimasta vana la diffida, lo stesso contribuente adiva laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia perl’ottemperanza del giudicato come sopra formatosi, chiedendo l’integralerimborso della somma dovutagli in forza del giudicato stesso; si costituivain giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso del contribuente.7. La C.g.t. di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 4373/2023,depositata in data 17 maggio 2023, in sede di ottemperanza, dopo averdel 50% del dovuto, “tenendo conto delle prescrizioni normative di cuiNumero registro generale 60/2024Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 8837/2026Data pubblicazione 08/04/2026all’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017”, così come allegato dall’Ufficio,rigettava il ricorso del contribuente.8. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha resistitocon controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 12545 del 12/05/2025, questa Corterinviava a nuovo ruolo per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 70, comma 7, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, dell’art. 1,comma 665, L. 190/2014, dell’art. 16-octies, d.l. n. 91/2017, conv. in L.n. 123/2017 e dell’art. 29, d.l. 162/2019, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c.», il contribuente lamenta gli errores in iudicandoe in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di IIgrado della Sicilia, adita per l’ottemperanza del giudicato (recante ilriconoscimento del diritto del contribuente al rimborso di quanto pagato ineccesso rispetto alle previsioni normative della L. 289/2002), dato attodell’avvenuto pagamento del 50% di quanto dovuto al contribuente, edato atto della insufficienza dei fondi stanziati per il rimborso integrale del90% delle somme pagate dal ricorrente, nella complessiva misura di euro59.587,55, rigettava il ricorso del contribuente stesso, mancando sia diaccertare la disponibilità dei fondi appositamente stanziati, sia di attivare,in caso di accertata indisponibilità, le procedure previste per darecompleta esecuzione al giudicato, così negando tout court l’integralerimborso spettante al contribuente e falsamente applicando e violando ledisposizioni di legge indicate in epigrafe, in quanto non è stato in alcunmodo rilevato che dette disposizioni non incidono in alcun modo sul dirittodel contribuente al rimborso integrale riconosciutogli con sentenza passatain giudicato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievoNumero registro generale 60/2024Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 8837/2026Data pubblicazione 08/04/2026eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessiall'Agenzia delle Entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 70, comma 7, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, dell’art. 1,comma 665, L. 190/14, dell’art. 16-octies, d.l. n. 91/2017, conv. in L. n.123/2017 e dell’art. 29, d.l. 162/2019, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c.», il contribuente lamenta gli errores in iudicandoe in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di IIgrado della Sicilia, in quanto giudice dell’ottemperanza, con il ritenere chelo jus superveniens (di cui all’art. 16-octies, d.l. n. 91/2017, conv. in L. n.123/2017 e all’art. 29, d.l. 162/2019) precludesse il diritto del ricorrenteal conseguimento dell’intero rimborso dovutogli in forza del giudicato, èincorsa nell’errore consistente nel mancato esercizio del suo potere-doveredi dare esecuzione allo stesso giudicato, cosìomettendo di adottare i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza,anche mediante la nomina di un commissario ad acta per i necessariprovvedimenti attuativi, così come previsto dalla legge e dettagliatamenteprecisato con costante e consolidato indirizzo della Corte di Cassazione.2. Preliminarmente va rilevato che con istanza depositata in data 11 luglio2025, il ricorrente faceva presente che, in data 7 maggio 2025, erapervenuto al ricorrente il pagamento delle somme pari al residuo 50% delrimborso dovutogli, e negatogli con la sentenza impugnata con il ricorsointroduttivo del presente giudizio; pertanto, instava per la dichiarazione diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.3. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione dellamateria del contendere con compensazione delle spese di lite.4. Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppiocontributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio escludel'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare unaNumero registro generale 60/2024Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 8837/2026Data pubblicazione 08/04/2026somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizionedell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32487; Cass. 12/10/2018, n.25485). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia delcontendere.Compensa le spese.Così deciso in Roma il 17febbraio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano