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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03629/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 14 dicembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 26 novembre 2018, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato e di quello conforme di primo grado, che risultano infatti connotati da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha enucleato una pluralità di dati di fatto, non rivedibili in questa sede, dai quali dedurre con certezza l'assenza di responsabilità dell'imputato, anche tenuto conto delle numerose testimonianze di soggetti nessuno dei quali aveva visto [OSCURATO:PERSONA] a compiere il danneggiamento contestatogli); Rilevato che le considerazioni precedenti assorbono e superano anche il contenuto della memoria prodotta dal ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 14 dicembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 26 novembre 2018, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato e di quello conforme di primo grado, che risultano infatti connotati da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha enucleato una pluralità di dati di fatto, non rivedibili in questa sede, dai quali dedurre con certezza l'assenza di responsabilità dell'imputato, anche tenuto conto delle numerose testimonianze di soggetti nessuno dei quali aveva visto [OSCURATO:PERSONA] a compiere il danneggiamento contestatogli); Rilevato che le considerazioni precedenti assorbono e superano anche il contenuto della memoria prodotta dal ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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