CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 29712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Castiglione del Lago (PG), Via del Progresso n. 7, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente [OSCURATO:PERSONA]:avverso la sentenza n. 244 / 1 /1 4 della Commissione t ributaria regionale dell’Umbria, depositata in data 1/04/2014e non notificata; udita la relazionesvolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 29 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390cod. proc. civ., con richiesta di estinzione del giudizio deducendo di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione delle cartelle) con due distinte richieste, l’una del 28 febbraio 2017 e, l’altra , del 7 maggio 2018, comprendenti anche i carichi relativi all’avviso di accertamento n. T3N011402627/2011 per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’atto di rinuncia al ricorso rispetta i requisiti di forma richiesti dal codice di rito . Esso è stat o presentat o prima della data dell'adunanza cameraledel 29 settembre 2022, è stato sottoscritto da i difensori del contribuente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA] e notificat o all ’amministrazione erariale , all’ind irizzo p ec dell’Avvocatura generale dello Stato. 2. Essendo la rinunciaal ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso«produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese» (cfr., Cass., 29/07/2014,n. 17187, richiamata da Sez. U., 09/12/2019 , n. 34429 ; id. Cass. , 07/06/2018 , n. 14782 ; Cass. , 8/05/2020 , n. 10140 ). Ed invero, la rinuncia in questione «[...]non integra un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti» (così, Sez. U.,24/12/2019, n. 34429). 3. La rinuncia, come formalizzata dalla ricorrente, produce, dunque, l'estinzione del processo, anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. 4. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti. 5. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte del contribuente istante, perché la richiesta di fissazione dell’udienza, a sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., non ha carattere impugnatorio (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014). P.Q.M. Dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso.Compensa interamente le spese di