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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 ottobre 1990

Cassazione n. 01914/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04NWC21 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il 25/10/1990 Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del 15/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza depositata il 22 maggio 2025, rigettava l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 18 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022 (custodia cautelare in carcere) e fino al 15 luglio 2022 (nella forma degli arresti domiciliari) per i delitti di cui agli artt. 74, comma 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A dell'imputazione) e per i delitti di cui agli articoli 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A10 dell'imputazione) dai quali era stata assolta dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma con sentenza del 13 dicembre 2022, divenuta irrevocabile.

2. La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione ritenendo che il comportamento tenuto dalla ricorrente fosse idoneo ad integrare un'ipotesi di colpa grave, incompatibile con l'accoglimento della richiesta avanzata, avendo tale condotta contribuito ad indurre in errore l'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato associativo (di cui al capo A della rubrica) ed il delitto scopo di detenzione di almeno 1 kg di sostanza stupefacente al fine della successiva cessione a terzi, realizzato in concorso con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.

3. Ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. e all'art. 5 CEDU, in riferimento alla ritenuta condotta colposa della ricorrente.

I Giudici di merito avrebbero errato nel considerare il comportamento della ricorrente gravemente colposo e tale pertanto da giustificare l'adozione delle misure cautelari restrittive della libertà personale sopra indicate.

La ricorrente rappresenta a tal riguardo la potenziale lesione dell'art. 5 CEDU con riferimento alla tendenza della giurisprudenza ad estendere il campo applicativo della colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. quale causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, laddove essa debba trovare riconoscimento solo nei casi in cui il ricorrente abbia dato origine o abbia provocato il mantenimento della misura cautelare con condotte gravemente colpose, specifiche e concrete.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.6.

Il difensore della ricorrente il 25 novembre 2025 ha depositato giurisprudenza della Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod. proc. pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez.

Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01).

3. Tanto premesso, i motivi di ricorso fanno leva esclusivamente sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che - come sopra ricordato - fondano il giudizio di riparazione.

Orbene, in ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all'adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo, applicando correttamente i principi sopra illustrati.

E' stato sottolineato che la ricorrente era la convivente di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] detto "[OSCURATO:PERSONA]", cui era stata contestata, nel medesimo procedimento penale, la partecipazione alla associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, capeggiata dal connazionale albanese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], compagno dell'odierna ricorrente, era stato espulso dal territorio italiano e operava in Germania: in tale contesto la [OSCURATO:PERSONA], in assenza del compagno, aveva adottato un contegno idoneo a ingenerare l'apparenza di un suo diretto coinvolgimento negli affari illeciti.

La Corte di appello mette in luce la vicinanza tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il sodalizio criminale \Y capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], emergente dal compendio intercettivo riportato nell'ordinanza impugnata, da cui risulta che, in assenza del compagno, la donna aveva chiamato direttamente l'[OSCURATO:PERSONA], cui rivelava le sue preoccupazioni circa il possesso di 1 kg di qualcosa che le era rimasta, e che aveva portato in casa per consegnargli, stante il timore di ricevere controlli dalla polizia a seguito dell'espulsione del compagno dal territorio italiano.

In occasione dell'incontro sopra citato, l'[OSCURATO:PERSONA] elargiva alla [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro in contanti e, nel corso di una successiva intercettazione tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] dei conti sbagliati effettuati dalla donna.

4. Secondo l'insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Ry. 277475 - 01).

Va anche ricordato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4 - , n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391 - 01; Sez. 3 - , n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 -01).

5. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, evidenziando la contiguità della [OSCURATO:PERSONA] al contesto criminale ( in particolare, gli stretti contatti con l'[OSCURATO:PERSONA]) e la piena consapevolezza riguardo all'attività criminosa svolta dal compagno insieme al predetto [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata ha inoltre valorizzato l'atteggiamento connivente della [OSCURATO:PERSONA] che, pur non tramutandosi in condotta costituente reato, è comunque idoneo a costituire colpa grave ostativa, atteso che certamente il comportamento della ricorrente non solo non ha ostacolato, ma ha oggettivamente rafforzato i propositi criminosi del [OSCURATO:PERSONA].

6. Tanto vale a configurare in capo alla ricorrente la sussistenza della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiamati, che non si pongono affatto in contrasto con i parametri convenzionali invocati nel ricorso.

E' principio consolidato che l'obbligo di cui all'art. 5, par. 5 della Convenzione EDU è rispettato se lo Stato adotti uno strumento di ricorso effettivo, caratterizzato da certezza in ordine alla sua accessibilità e da ragionevoli probabilità di successo ( N.C. c.

Italia, 18 dicembre 2002, nello stesso senso, di recente, Cramesteter c.

Italia, 6 giugno 2024, depositata dalla ricorrente).

La previsione della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione non è mai stata ritenuta, dalla giurisprudenza convenzionale, in contrasto con detto principio: si veda, al riguardo, Corte EDU n. 32075/2009 del 10 aprile 2012, Lorenzetti c.

Italia, in cui si è, per l'appunto, riconosciuta la coerenza convenzionale della valutazione - effettuata nell'ambito di un procedimento relativo alla richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare - del contributo che la persona prosciolta ha dato alla creazione di indizi nei suoi confronti, vertendo detta valutazione su un oggetto diverso dalla responsabilità penale della persona.

Né è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo del 12 giugno 2018.

Nel caso richiamato, la Corte EDU ha riconosciuto la violazione dell'art. 5, comma 4 della Convenzione in quanto ha ritenuto, in base agli atti esaminati, che la detenzione fosse stata mantenuta senza che sussistessero i presupposti previsti dal citato art. 5, comma 1, lett. c), ossia i fondati motivi per sospettare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un reato, dal momento che il ricorrente non era stato sottoposto a riconoscimento personale da parte delle vittime che lo avevano accusato.

Si tratta, all'evidenza, di ipotesi radicalmente differente da quella esaminata nel caso di specie, come ben evidenziato dalle risultanze del materiale intercettivo richiamato e non illogicamente valutato dalla pronuncia impugnata, in cui sono stati chiaramente individuati specifici comportamenti idonei ad essere interpretati come indizi di reità da parte dell'autorità procedente che aveva applicato la misura.

Risultano pertanto adeguatamente rispettati i richiesti parametri di certezza e ragionevole possibilità di accoglimento richiesti dalla disciplina sovranazionale.

Va quindi ribadito il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta - non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Rv. 280929 - 01; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Rv.

Rv. 245311-01). 7.11 ricorso deve pertanto essere rigettato.

Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita' dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04NWC21 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il 25/10/1990 Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del 15/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza depositata il 22 maggio 2025, rigettava l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 18 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022 (custodia cautelare in carcere) e fino al 15 luglio 2022 (nella forma degli arresti domiciliari) per i delitti di cui agli artt. 74, comma 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A dell'imputazione) e per i delitti di cui agli articoli 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A10 dell'imputazione) dai quali era stata assolta dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma con sentenza del 13 dicembre 2022, divenuta irrevocabile. 2. La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione ritenendo che il comportamento tenuto dalla ricorrente fosse idoneo ad integrare un'ipotesi di colpa grave, incompatibile con l'accoglimento della richiesta avanzata, avendo tale condotta contribuito ad indurre in errore l'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato associativo (di cui al capo A della rubrica) ed il delitto scopo di detenzione di almeno 1 kg di sostanza stupefacente al fine della successiva cessione a terzi, realizzato in concorso con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. 3. Ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. e all'art. 5 CEDU, in riferimento alla ritenuta condotta colposa della ricorrente. I Giudici di merito avrebbero errato nel considerare il comportamento della ricorrente gravemente colposo e tale pertanto da giustificare l'adozione delle misure cautelari restrittive della libertà personale sopra indicate. La ricorrente rappresenta a tal riguardo la potenziale lesione dell'art. 5 CEDU con riferimento alla tendenza della giurisprudenza ad estendere il campo applicativo della colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. quale causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, laddove essa debba trovare riconoscimento solo nei casi in cui il ricorrente abbia dato origine o abbia provocato il mantenimento della misura cautelare con condotte gravemente colpose, specifiche e concrete. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.6. Il difensore della ricorrente il 25 novembre 2025 ha depositato giurisprudenza della Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod. proc. pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01). 3. Tanto premesso, i motivi di ricorso fanno leva esclusivamente sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che - come sopra ricordato - fondano il giudizio di riparazione. Orbene, in ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all'adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo, applicando correttamente i principi sopra illustrati. E' stato sottolineato che la ricorrente era la convivente di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] detto "[OSCURATO:PERSONA]", cui era stata contestata, nel medesimo procedimento penale, la partecipazione alla associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, capeggiata dal connazionale albanese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], compagno dell'odierna ricorrente, era stato espulso dal territorio italiano e operava in Germania: in tale contesto la [OSCURATO:PERSONA], in assenza del compagno, aveva adottato un contegno idoneo a ingenerare l'apparenza di un suo diretto coinvolgimento negli affari illeciti. La Corte di appello mette in luce la vicinanza tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il sodalizio criminale \Y capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], emergente dal compendio intercettivo riportato nell'ordinanza impugnata, da cui risulta che, in assenza del compagno, la donna aveva chiamato direttamente l'[OSCURATO:PERSONA], cui rivelava le sue preoccupazioni circa il possesso di 1 kg di qualcosa che le era rimasta, e che aveva portato in casa per consegnargli, stante il timore di ricevere controlli dalla polizia a seguito dell'espulsione del compagno dal territorio italiano. In occasione dell'incontro sopra citato, l'[OSCURATO:PERSONA] elargiva alla [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro in contanti e, nel corso di una successiva intercettazione tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] dei conti sbagliati effettuati dalla donna. 4. Secondo l'insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Ry. 277475 - 01). Va anche ricordato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4 - , n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391 - 01; Sez. 3 - , n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 -01). 5. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, evidenziando la contiguità della [OSCURATO:PERSONA] al contesto criminale ( in particolare, gli stretti contatti con l'[OSCURATO:PERSONA]) e la piena consapevolezza riguardo all'attività criminosa svolta dal compagno insieme al predetto [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ha inoltre valorizzato l'atteggiamento connivente della [OSCURATO:PERSONA] che, pur non tramutandosi in condotta costituente reato, è comunque idoneo a costituire colpa grave ostativa, atteso che certamente il comportamento della ricorrente non solo non ha ostacolato, ma ha oggettivamente rafforzato i propositi criminosi del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Tanto vale a configurare in capo alla ricorrente la sussistenza della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiamati, che non si pongono affatto in contrasto con i parametri convenzionali invocati nel ricorso. E' principio consolidato che l'obbligo di cui all'art. 5, par. 5 della Convenzione EDU è rispettato se lo Stato adotti uno strumento di ricorso effettivo, caratterizzato da certezza in ordine alla sua accessibilità e da ragionevoli probabilità di successo ( N.C. c. Italia, 18 dicembre 2002, nello stesso senso, di recente, Cramesteter c. Italia, 6 giugno 2024, depositata dalla ricorrente). La previsione della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione non è mai stata ritenuta, dalla giurisprudenza convenzionale, in contrasto con detto principio: si veda, al riguardo, Corte EDU n. 32075/2009 del 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, in cui si è, per l'appunto, riconosciuta la coerenza convenzionale della valutazione - effettuata nell'ambito di un procedimento relativo alla richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare - del contributo che la persona prosciolta ha dato alla creazione di indizi nei suoi confronti, vertendo detta valutazione su un oggetto diverso dalla responsabilità penale della persona. Né è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo del 12 giugno 2018. Nel caso richiamato, la Corte EDU ha riconosciuto la violazione dell'art. 5, comma 4 della Convenzione in quanto ha ritenuto, in base agli atti esaminati, che la detenzione fosse stata mantenuta senza che sussistessero i presupposti previsti dal citato art. 5, comma 1, lett. c), ossia i fondati motivi per sospettare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un reato, dal momento che il ricorrente non era stato sottoposto a riconoscimento personale da parte delle vittime che lo avevano accusato. Si tratta, all'evidenza, di ipotesi radicalmente differente da quella esaminata nel caso di specie, come ben evidenziato dalle risultanze del materiale intercettivo richiamato e non illogicamente valutato dalla pronuncia impugnata, in cui sono stati chiaramente individuati specifici comportamenti idonei ad essere interpretati come indizi di reità da parte dell'autorità procedente che aveva applicato la misura. Risultano pertanto adeguatamente rispettati i richiesti parametri di certezza e ragionevole possibilità di accoglimento richiesti dalla disciplina sovranazionale. Va quindi ribadito il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta - non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Rv. 280929 - 01; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Rv. Rv. 245311-01). 7.11 ricorso deve pertanto essere rigettato. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita' dal
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