CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 2021
Cassazione n. 41997/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 13 gennaio 2009 dal Tribunale di Bologna in relazione a fattispecie di rapina aggravata e lesioni aggravate. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Daniel articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ritualità della notificazione della vocatio in iudicium in primo grado Secondo il ricorrente, le dichiarazioni di irreperibilità in data r aprile 2008 e 10 novembre 2009 sarebbe stata emessa in assenza di qualsiasi accertamento presso le Autorità romene. Inoltre, non sarebbero state svolte ricerche nemmeno in Italia posto che l'imputato risultava risiedere dal 25 luglio 2009 in Italia, e segnatamente in [OSCURATO:PERSONA] in provincia di Benevento 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente afferma di non avere potuto difendersi in primo grado e che l'approfondimento in appello sarebbe stato insufficiente. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità risultando insufficiente e inaffidabile il riconoscimento operato dalla persona offesa e risultando che il ricorrente ha conseguito la patente in Romania il 26 febbraio a fonte di condotte asseritannente svolte in Italia il giorno dopo . . 3. Con memoria depositata il 30 agosto 2021, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti evidenziando in particolare che il verbale di vane ricerche della Questura di Bologna in data 4 marzo 2008 menziona che l'imputato era stato "identificato a mezzo passaporto n. 10202864 e ha ridepositato il ricorso a fronte di alcuni errori di impaginazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.1 n primo motivo è infondato. 2.1.1. Infatti, come già affermato da questa Corte(Sez. 2, Sentenza n. 39329 del 31/05/2016 Rv. 268304 - 01), in tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. Nel caso di specie deve in particolare rilevarsi che : • nel corso degli svolti accertamenti, nessuno è stato in grado di riferire notizie sul luogo ove l'imputato sì fosse =Irato trasferito; • lo stesso imputato ricorrente aveva omesso di indicare l'attività lavorativa svolta in precedenza; • non vi erano notizie circa il suo eventuale rientro nel paese di origine ne sussiste l'obbligo di disporre ricerche all'estero dell'imputato ivi • residente, del quale si ignori l'esatto recapito (Sez. 1 - , Sentenza n. 19822 del 08/03/2019 Rv. 276310 - 01). 2.1.2 La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che - a causa delle plurime false dichiarazioni sulla propria identità rese in precedenza dallo stesso imputato - nemmeno era possibile - al momento della emissione dl decreto di irreperibilità - conoscerne con certezza il luogo di nascita e la stessa nazionalità con la conseguente impossibilità di svolgere alcun accertamento anagrafico nel paese di origine perché tale paese era incerto. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 2.1.3. Nemmeno ammissibili le ulteriori contestazioni sulla possibilità di individuare una residenza in Italia. I documenti indicati dalla difesa sono successivi e attestano situazioni successive alla stessa dichiarazione di irreperibilità e al rinvio a giudizio e quindi sono irrilevanti nel caso di specie né risultano effettive deduzioni attinenti al momento di emissione della dichiarazione di irreperibilità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. 2.2.1. Le considerazioni svolte nel punto che precede escludono la sussistenza di qualsivoglia violazione dei diritti di difesa e rappresentanza. 2.2.2. Inoltre, la rinnovazione del dibattimento risulta essere stata parzialmente disposta e svolta avendo la Corte territoriale provveduto alla escussione della persona offesa. Ogni eventuale ulteriore integrazione avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti,ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita. La rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha infatti carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e la decisione negativa può essere sorretta, come nel caso di specie, anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Sez. 3, Sent. n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sent. n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007 Rv. 236064; Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 Rv 213403). 2.3. Il terzo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex nnultis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 2.3.1. Risulta infatti adeguatamente valorizzato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, correttamente valutate come lineari e logiche e prive di qualsiasi intento calunniatorio, nonché il carattere reiterato del riconoscimento. Quanto poi alla doglianza in Mine alla rilevanza della documentazione relativa al conseguimento della patente il giorno prima dei fatti contestati, la motivazione della Corte territoriale risulta logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Infatti, risulta in atti, e viene confermato dal ricorrente nel corso del primo motivo di ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] vivesse in Italia, il che spiega logicamente il ritorno dalla Romania immediatamente dopo avere conseguito il titolo di abilitazione alla guida. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu