CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2024
Cassazione n. 12912/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3843/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1599/2020 depositata il29/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA] è caduta mentre saliva le scale del Ponte della Costituzione a Venezia. Secondo la sua prospettazione, la caduta è avvenuta a causa dell’ irregolare andamento dei gradini che presentavano alzatedi misure diverse, con scarsa possibilità di accorgersene, sia perché privi di distinzione cromatica sia perché il ponte, in quel frangente, non era illuminato. 1.2-Ha dunque citato in giudizio il Comune di Venezia attribuendo a quest'ultimo un difetto di custodia della cosa e dunque la responsabilità del danno subìto. Il Comune di Venezia si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. 1.2.- Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda riconoscendo alla Colucci un risarcimento di circa 78.000 €, e ciò sul presupposto che era dimostrato il nesso di causa e che, a fronte di tale prova, il Comune di Venezia non aveva allegato alcun caso fortuito essendosi limitato ad eccepire la negligenza della danneggiata, ma senza dimostrare di aver segnalato l'irregolarità dei gradini di quel ponte. 1.3.- Su impugnazione del Comune di Venezia , la Corte di appello ha invece riformato la decisione rigettando integralmente la domanda di risarcimento. 1.4.- Questa decisione è fatta oggetto di ricorso per Cassazione da parte della Colucci con quattro motivi di ricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2.- La Corte di appello premette che, a differenza di quanto asserito dalla danneggiata, il Comune di Venezia ha in realtà contestato l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto ha contestato le modalità con cui è avvenuto e soprattutto la propria responsabilità rispetto a quell'evento. Ciò premesso, ritiene la Corte d'appello che la danneggiata non ha affatto dimostrato come l'incidente sia avvenuto, in che modo cioè sia caduta, ed a causa di quale conformazione della cosa, e dunque ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causa, prova che incombeva alla danneggiata di offrire. 2.1.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello ha deciso su domande non proposte dal Comune di Venezia il quale aveva chiesto che venisse rivalutato il materiale istruttorio e che venisse rigettata la domanda per difetto di prova del nesso di causa. Invece, la Corte d'appello ha ritenuto non provato il fatto storico della caduta: fatto storico che, per contro, non era contestato dal comune e su cui il comune non aveva proposto impugnazione. Il motivo è infondato. Innanzitutto, va ricordato che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il "petitum" e la "causa petendi" e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass. 2209/ 2016; Cass. 11289/ 2018). Il che vuol dire che, ove la rivalutazione del materiale istruttorio, che pacificamente, e per stessa ammissione della ricorrente , è stata richiesta dal comune appellante, porti ad una diversa ricostruzione del fatto, ciò non significa che il giudice d'appello ha pronunciato oltre la domanda. Ed inoltre, ciò che conta, è che contestare il nesso di causalità, cosa che, si ripete, il comune ha fatto, per stessa ammissione della ricorrente, altro non è che contestare il fatto come prospettato da quest'ultima: il che già di per sé autorizza la Corte di appello a prospettaresu quel fatto un diverso accertamento rispetto a quello effettuato in primo grado. 2.2.- Con il secondo motivo si prospetta difetto assoluto di motivazione per contraddittorietà, e dunque violazione dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Sostiene la ricorrente che la motivazione resa dalla Corte d'appello è del tutto contraddittoria in quanto, da un lato, si afferma che la ricorrente non ha chiarito quale fosse il gradino su cui è avvenuta la caduta, e, dall'altro lato, invece si accerta che si trattava del secondo gradino di quella scala. Inoltre i giudici di appello non hanno detto alcunché sulle ragioni per le quali la decisione di primo grado doveva ritenersi errata. Il motivo è infondato. Ricorre il vizio di difetto di motivazione quando da quest’ultima non risultano le ragioni che sorreggono e giustificano la decisione assunta, ragioni che qui invece emergono chiaramente, e stanno nel difetto di prova delle modalità della caduta e dunque nel difetto di prova di come il fatto storico sia avvenuto, e conseguentemente del nesso di causa tra la conformazione della cosa e il danno subìto. Resta evidente che, a parte questa considerazione assorbente, non costituisce difetto di motivazione una determinata valutazione del materiale probatorio, ed in particolare della prova testimoniale, come denunciato nel caso presente, dove peraltro i giudici di merito non ritengono, come invece la ricorrente sostiene, che da un lato, non è individuato il gradino su cui è avvenuta la caduta, mentre, dall'altro, lo è: piuttosto quei giudici hanno ipotizzato che la caduta sia avvenuta sul secondo gradino, ma hanno ritenuto che la ricorrente non ha dimostrato per quale ragione quel gradino fosse tale da dover essere, lui, per via della sua conformazione o delle condizioni di illuminazione, la causa della caduta: argomento che, come si vede, non ha alcunché di contraddittorio. Né infine difetta nella sentenza la censura del ragionamento fatto dal primo giudice, che, anzi, essa è nella stessa rivalutazione dei fatti rispetto a come da quel giudice accertati. 2.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile e dunque nuovamente difetto di motivazione. La censura riguarda questa volta il capo di sentenza che ha ipotizzato una disattenzione della danneggiata e dunque una sua esclusiva colpa quanto al danno subito. Sostiene la ricorrente che l'affermazione della Corte di merito sul punto è apodittica e non sopportata da ragioni in base alle quali si è ritenuto di dover ipotizzare la colpa del danneggiato. Il motivo è infondato. A ben vedere, la questione della colpa del danneggiato, ed in concreto della sua negligenza nella percorrere le scale, è del tutto secondaria rispetto alla ratio decidendi che sta nel difetto di prova del nesso di causa, ossia della dimostrazione di come la caduta è avvenuta e di quale ne sia stata la causa, dimostrazione il cui onere incombeva al danneggiato, e che ha priorità logica sull’altra: se non si dimostra che la caduta è avvenuta a causa della cosa in custodia, e per via del difetto di custodia, è irrilevante porsi la questione del caso fortuito. 2.4.- Il quarto motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene la ricorrente che in primo grado era stato accertato che quei gradini avessero un cambio di passo che non era segnalato, e che non era sufficientemente illuminato, e tale fatto era stato oggetto di discussione in primo grado, nonché era stato riproposto quale fatto decisivo nel giudizio di appello dove pure si era ripreso a discuterne. Il giudice di appello avrebbe del tutto omesso l’esame di tale fatto, concentrandosi invece sul punto di caduta, che, invece, non era un aspetto decisivo per la soluzione. Il motivo è inammissibile. Non si confronta con la ratio della decisione impugnata, la quale ha ritenuto che non ci fossero sufficienti elementi per stabilire come la caduta era avvenuta e dunque a causa di che cosa si fosse verificato l’incidente. In realtà, sotto l’apparente rubrica di omesso esame, il motivo mira ad una diversa valutazione dei fatti, ossia mira a dimostrare che la caduta è avvenuta a causa della irregolarità dei gradini, ed in tal modo propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, che hanno escluso, per l’appunto, la prova che la caduta sia stata causata dalla conformazione dei gradini. Il ricorso va dunque rigettato. Ma le spese in ragione dell’alterno esito dei giudizi, possono compensarsi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par