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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 30429/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14696/2022 proposto da: S.T.I.G.E. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadel legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti MICHELE L [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 361/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 31/3/2022, la Corte d’appello di Torino, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma delladecisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla S.T.I.G.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (Stige) per la condannadi [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subitidalla Stige in conseguenza del fatto illecito ascritto al convenuto, nellaspecie consistito, secondo la prospettazione della società attrice, nella fraudolenta conduzione, da parte del Tavendale (in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese), di trattativeartatamente dirette a ritardare l’avvio, da parte della Stige, dell’esecuzione relativa a un credito della stessa Stige nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] . , al solo scopo di perfezionare (come in effetti avvenuto) la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] dalla competente Camera di Commercio, con la definitiva frustrazione delle pretese creditoriedella Stige; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l’illegittimità della riqualificazione, da parte del primo giudice,della domanda originariamente proposta dalla Stige (intesa dal primo giudice alla stregua di una domanda di risarcimento fondata sull’inadempimento un’obbligazione direttamente contratta dal Tavendale, anziché sul titolo aquiliano espressamente dedotto dalla Stige)– ha rilevato come la società attrice non avesse fornito alcuna prova, tanto dell’illecito precontrattuale denunciato (al di là delle generiche ipotesi solutorie emerse nel corso delle trattative per la definizionedell’esposizione della società debitrice), quanto del nesso di causalitàtra il comportamento del convenuto e il danno lamentato dalla Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (consistito nella mancata realizzazione del relativo credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]), non essendo emerso alcun elemento probatorioidoneo ad attestare che l’eventuale tempestiva attivazione delprocedimento esecutivo, da parte della società creditrice, avrebbe sortitoeffetti positivi, avuto riguardo alle evidenti condizioni di scarsa solvibilitàdella società debitrice; al riguardo, la corte territoriale ha evidenziato come la Stige non avesse neppure adeguatamente comprovato che la messa in liquidazionedella [OSCURATO:PERSONA] . avrebbe impedito l’ingresso di nuovi soci nel relativo azionariato, così precludendo la soddisfazione (quantomenoparziale) del credito della società attrice; avverso la sentenza d’appello, S.T.I.G.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (Stige) propone ricorso per cassazione sulla basedi sei motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; lasocietà ricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 co.1 n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte territoriale erroneamente asserito che le comunicazioni scambiate tra le parti nella fase delle trattative per la possibile definizione transattiva del debito della [OSCURATO:PERSONA] avessero dato contodi manifestazioni di volontà di pagamento meramente generiche e vaghe, in contrasto con i contenuti della documentazione espressamenterichiamata in ricorso (del tutto trascurati dal giudice a quo),dai quali erano emersi: 1) una proposta di pagamento rateizzato qualificatacome ‘solida e realizzabile’; 2) l’assicurazione del carattere Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri meramentecontingente e in superamento del periodo di difficoltà della societàdebitrice; e 3) un’espressa obbligazione di pagamento, assunta da parte di un soggetto terzo, degli importi dovuti dalla società debitrice; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il carattere ‘del tutto evidente’ delle condizioni di scarsa solvibilità della società debitrice, in contrasto con le fonti di prova complessivamente acquisite al giudizio ed espressamente richiamate inricorso; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili; osservail Co llegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione l'art.360, n. 5, c.p.c. quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co.1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012,ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadella società ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome direttaa censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio (con particolare riguardo , in ordine al primo motivo, alla dimostrazione della circostanza del carattere effettivamente e concretamente giustificato, o ragionevole, dell’affidamento in ipotesi nutritodall’odierna società istante rispetto alla positiva conclusione di un accordo per la soddisfazione, quantomeno parziale, del relativo credito),che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completoed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato diadeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere inalcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede quanto alla pretesa violazione dell’art . 116 c.p.c., o sserva il Collegiocome, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza volta a Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri denunciare la violazione di tale norma sia ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento ’ , pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, daparte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domandarisarcitoria avanzata dall’odierna società ricorrente sulla base della denunciata violazione, da parte del convenuto, dei principi di Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri correttezza e buona fede nella fase delle trattative, così come agevolmente rilevabile dall’esame degli elementi di prova analiticamenterichiamati in ricorso; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, diversamente da quanto asserito dalla società ricorrente, la corte territoriale non si a incorsa in alcuna omissione di pronuncia, avendo considerato complessivamente i terminidel comportamento del convenuto ed avendo escluso in modo espressoche lo stesso avesse provocato, attraverso il proprio contegno nelcorso delle trattative, alcun legittimo o giustificato affidamento, in capoalla società istante, in ordine alla futura conclusione di un qualche accordo(sia pure parzialmente) satisfattivo del proprio credito, con la conseguenteesclusione, tanto del carattere illecito di detto contegno, quantodi alcun danno derivante da tale condotta precontrattuale del Tavendale; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 113, co. 1, c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la mancata dimostrazione, da parte dell’odierna istante, che l’eventuale tempestivo inizio dell’azione esecutiva sui beni della società debitrice si sarebbe concluso con la soddisfazione,in tutto o in parte, delle pretese creditorie della Stige (e dunque del nesso causale tra il comportamento illecito della controparte e il danno denunciato), in contrasto con i principi che governanola ricostruzione del nesso causale in materia civile secondo ilcriterio del ‘più probabile che non’, ovvero in contrasto con i principi chericonoscono la risarcibilità della chance come concreta possibilità diun risultato patrimoniale favorevole; ilmotivo è inammissibile;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva preliminarmente il Collegio come debba essere in primo luogorilevata l’inammissibilità della censura in esame nella parte in cui fariferimento alla pretesa proposizione, da parte della società attrice, di una domanda avente ad oggetto il risarcimento della perdita di chances, avuto riguardo alla totale assenza, nel corpo della sentenza impugnata,di alcun accenno a una domanda avanzata in tal senso da partedella società attrice, con la conseguenza che, in difetto di alcuna allegazione nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., tale pretesa deve intendersi inammissibilmente proposta in questa sede per la prima volta; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa C orte, ai sensi del quale , qualoracon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntualee completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specificoatto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis , Sez.2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01 ); parimentiinammissibile deve ritenersi la doglianza concernente la pretesaviolazione dei principi in tema di causalità e danno, atteso che , attraversola proposizione della censura in esame, la società ricorrente , lungi dal prospettare un’effettiva ipotesi di violazione o falsa applicazionedi legge, si è limita ta a proporre una diversa lettura dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo alla questione concernente la dimostrazione , in chiave probatoria , dell’esistenza o Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri menodi un preciso nesso di causalità tra il comportamento dell’asserito danneggiante e le conseguenze dannose denunciate dalla vittima ) , ancorauna volta in forza di un’impostazione critica non consentita in questasede di legittimità ; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la mancatadimostrazione, da parte dell’odierna istante, della circostanza secondo cui la messa in liquidazione della società debitrice avrebbe impedito l’ingresso, nel relativo azionariato, di nuovi soci, con la conseguente mancata dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamentodel convenuto e la mancata soddisfazione del proprio credito; il tutto, in contrasto con quanto agevolmente rilevabile dai contenutidella documentazione espressamente richiamata in ricorso, daiquali era viceversa emerso il carattere espresso e manifesto della volontàdei nuovi soci di intervenire nella società debitrice; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente rilevato, sulla base dell’esame degli elementi di prova acquisiti al giudizio,la mancanza dimostrazione, da parte della società attrice, che ilmancato intervento di nuovi soci nel capitale della società debitrice nonfosse dipeso “ da altre valutazioni inerenti le prospettive future di quelprogetto imprenditoriale ” ( cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) ; in forza di tale premessa, la diversa interpretazione avanzata dall’odiernasocietà ricorrente in ordine al significato degli elementi di provaacquisiti sul punto , in altro non consiste se non in una rilettura nel merito dei fatti di causa, ancora una volta sulla base in forza di un’impostazionecritica non consentita in questa sede di legittimità ;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil sesto motivo – erroneamente indicato come quinto (‘V’) in ricorso – la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 2733, co. 2, c.c. e 232 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omessodi attribuire decisiva rilevanza alla mancata presentazione del convenuto all’interrogatorio formale disposto dal giudice, nonché alle conseguenzedi tale condotta processuale, omettendo di ritenere come ammessii fatti dedotti nel medesimo interrogatorio; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente intenda dolersi delle modalità attraverso le quali il giudice di merito è pervenuto, nell’esercizio dei poteri discrezionaliallo riconosciuti dalla legge, alla complessiva valutazione deglielementi di prova acquisiti (e, in particolare, alla decisione di non considerare“come ammessi” i fatti dedotti nell’interrogatorio formale , nell’ambito dei poteri di apprezzamento allo stesso attribuiti dall’art . 232c.p.c.), prospettando come violazione di legge ciò che, al contrario, sirisolve nella contestazione di un vizio di motivazione, de l tutto al di fuoridei limiti ancora consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14696/2022 proposto da: S.T.I.G.E. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadel legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti MICHELE L [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 361/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 31/3/2022, la Corte d’appello di Torino, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma delladecisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla S.T.I.G.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (Stige) per la condannadi [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subitidalla Stige in conseguenza del fatto illecito ascritto al convenuto, nellaspecie consistito, secondo la prospettazione della società attrice, nella fraudolenta conduzione, da parte del Tavendale (in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese), di trattativeartatamente dirette a ritardare l’avvio, da parte della Stige, dell’esecuzione relativa a un credito della stessa Stige nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] . , al solo scopo di perfezionare (come in effetti avvenuto) la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] dalla competente Camera di Commercio, con la definitiva frustrazione delle pretese creditoriedella Stige; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l’illegittimità della riqualificazione, da parte del primo giudice,della domanda originariamente proposta dalla Stige (intesa dal primo giudice alla stregua di una domanda di risarcimento fondata sull’inadempimento un’obbligazione direttamente contratta dal Tavendale, anziché sul titolo aquiliano espressamente dedotto dalla Stige)– ha rilevato come la società attrice non avesse fornito alcuna prova, tanto dell’illecito precontrattuale denunciato (al di là delle generiche ipotesi solutorie emerse nel corso delle trattative per la definizionedell’esposizione della società debitrice), quanto del nesso di causalitàtra il comportamento del convenuto e il danno lamentato dalla Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (consistito nella mancata realizzazione del relativo credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]), non essendo emerso alcun elemento probatorioidoneo ad attestare che l’eventuale tempestiva attivazione delprocedimento esecutivo, da parte della società creditrice, avrebbe sortitoeffetti positivi, avuto riguardo alle evidenti condizioni di scarsa solvibilitàdella società debitrice; al riguardo, la corte territoriale ha evidenziato come la Stige non avesse neppure adeguatamente comprovato che la messa in liquidazionedella [OSCURATO:PERSONA] . avrebbe impedito l’ingresso di nuovi soci nel relativo azionariato, così precludendo la soddisfazione (quantomenoparziale) del credito della società attrice; avverso la sentenza d’appello, S.T.I.G.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (Stige) propone ricorso per cassazione sulla basedi sei motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; lasocietà ricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 co.1 n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte territoriale erroneamente asserito che le comunicazioni scambiate tra le parti nella fase delle trattative per la possibile definizione transattiva del debito della [OSCURATO:PERSONA] avessero dato contodi manifestazioni di volontà di pagamento meramente generiche e vaghe, in contrasto con i contenuti della documentazione espressamenterichiamata in ricorso (del tutto trascurati dal giudice a quo),dai quali erano emersi: 1) una proposta di pagamento rateizzato qualificatacome ‘solida e realizzabile’; 2) l’assicurazione del carattere Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri meramentecontingente e in superamento del periodo di difficoltà della societàdebitrice; e 3) un’espressa obbligazione di pagamento, assunta da parte di un soggetto terzo, degli importi dovuti dalla società debitrice; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il carattere ‘del tutto evidente’ delle condizioni di scarsa solvibilità della società debitrice, in contrasto con le fonti di prova complessivamente acquisite al giudizio ed espressamente richiamate inricorso; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili; osservail Co llegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione l'art.360, n. 5, c.p.c. quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co.1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012,ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadella società ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome direttaa censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio (con particolare riguardo , in ordine al primo motivo, alla dimostrazione della circostanza del carattere effettivamente e concretamente giustificato, o ragionevole, dell’affidamento in ipotesi nutritodall’odierna società istante rispetto alla positiva conclusione di un accordo per la soddisfazione, quantomeno parziale, del relativo credito),che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completoed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato diadeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere inalcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede quanto alla pretesa violazione dell’art . 116 c.p.c., o sserva il Collegiocome, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza volta a Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri denunciare la violazione di tale norma sia ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento ’ , pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, daparte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domandarisarcitoria avanzata dall’odierna società ricorrente sulla base della denunciata violazione, da parte del convenuto, dei principi di Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri correttezza e buona fede nella fase delle trattative, così come agevolmente rilevabile dall’esame degli elementi di prova analiticamenterichiamati in ricorso; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, diversamente da quanto asserito dalla società ricorrente, la corte territoriale non si a incorsa in alcuna omissione di pronuncia, avendo considerato complessivamente i terminidel comportamento del convenuto ed avendo escluso in modo espressoche lo stesso avesse provocato, attraverso il proprio contegno nelcorso delle trattative, alcun legittimo o giustificato affidamento, in capoalla società istante, in ordine alla futura conclusione di un qualche accordo(sia pure parzialmente) satisfattivo del proprio credito, con la conseguenteesclusione, tanto del carattere illecito di detto contegno, quantodi alcun danno derivante da tale condotta precontrattuale del Tavendale; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 113, co. 1, c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la mancata dimostrazione, da parte dell’odierna istante, che l’eventuale tempestivo inizio dell’azione esecutiva sui beni della società debitrice si sarebbe concluso con la soddisfazione,in tutto o in parte, delle pretese creditorie della Stige (e dunque del nesso causale tra il comportamento illecito della controparte e il danno denunciato), in contrasto con i principi che governanola ricostruzione del nesso causale in materia civile secondo ilcriterio del ‘più probabile che non’, ovvero in contrasto con i principi chericonoscono la risarcibilità della chance come concreta possibilità diun risultato patrimoniale favorevole; ilmotivo è inammissibile;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva preliminarmente il Collegio come debba essere in primo luogorilevata l’inammissibilità della censura in esame nella parte in cui fariferimento alla pretesa proposizione, da parte della società attrice, di una domanda avente ad oggetto il risarcimento della perdita di chances, avuto riguardo alla totale assenza, nel corpo della sentenza impugnata,di alcun accenno a una domanda avanzata in tal senso da partedella società attrice, con la conseguenza che, in difetto di alcuna allegazione nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., tale pretesa deve intendersi inammissibilmente proposta in questa sede per la prima volta; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa C orte, ai sensi del quale , qualoracon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntualee completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specificoatto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis , Sez.2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01 ); parimentiinammissibile deve ritenersi la doglianza concernente la pretesaviolazione dei principi in tema di causalità e danno, atteso che , attraversola proposizione della censura in esame, la società ricorrente , lungi dal prospettare un’effettiva ipotesi di violazione o falsa applicazionedi legge, si è limita ta a proporre una diversa lettura dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo alla questione concernente la dimostrazione , in chiave probatoria , dell’esistenza o Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri menodi un preciso nesso di causalità tra il comportamento dell’asserito danneggiante e le conseguenze dannose denunciate dalla vittima ) , ancorauna volta in forza di un’impostazione critica non consentita in questasede di legittimità ; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la mancatadimostrazione, da parte dell’odierna istante, della circostanza secondo cui la messa in liquidazione della società debitrice avrebbe impedito l’ingresso, nel relativo azionariato, di nuovi soci, con la conseguente mancata dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamentodel convenuto e la mancata soddisfazione del proprio credito; il tutto, in contrasto con quanto agevolmente rilevabile dai contenutidella documentazione espressamente richiamata in ricorso, daiquali era viceversa emerso il carattere espresso e manifesto della volontàdei nuovi soci di intervenire nella società debitrice; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente rilevato, sulla base dell’esame degli elementi di prova acquisiti al giudizio,la mancanza dimostrazione, da parte della società attrice, che ilmancato intervento di nuovi soci nel capitale della società debitrice nonfosse dipeso “ da altre valutazioni inerenti le prospettive future di quelprogetto imprenditoriale ” ( cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) ; in forza di tale premessa, la diversa interpretazione avanzata dall’odiernasocietà ricorrente in ordine al significato degli elementi di provaacquisiti sul punto , in altro non consiste se non in una rilettura nel merito dei fatti di causa, ancora una volta sulla base in forza di un’impostazionecritica non consentita in questa sede di legittimità ;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil sesto motivo – erroneamente indicato come quinto (‘V’) in ricorso – la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 2733, co. 2, c.c. e 232 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omessodi attribuire decisiva rilevanza alla mancata presentazione del convenuto all’interrogatorio formale disposto dal giudice, nonché alle conseguenzedi tale condotta processuale, omettendo di ritenere come ammessii fatti dedotti nel medesimo interrogatorio; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente intenda dolersi delle modalità attraverso le quali il giudice di merito è pervenuto, nell’esercizio dei poteri discrezionaliallo riconosciuti dalla legge, alla complessiva valutazione deglielementi di prova acquisiti (e, in particolare, alla decisione di non considerare“come ammessi” i fatti dedotti nell’interrogatorio formale , nell’ambito dei poteri di apprezzamento allo stesso attribuiti dall’art . 232c.p.c.), prospettando come violazione di legge ciò che, al contrario, sirisolve nella contestazione di un vizio di motivazione, de l tutto al di fuoridei limiti ancora consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 14696/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente
Sentenza Cassazione n. 30429/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris