CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 25976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Ligurian.907/2024 depositata il 25/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 10662/2025Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 25976/2026Data pubblicazione 30/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]