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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 51246/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Aprile 1965 avverso la sentenza resa il 22 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili S.R.F.F. ([OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria trasmessa, deposita note di udienza e nota spese e chiede l'inammissibilità del ricorso.

Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sciacca e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi e alle note depositate chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'impugnazione proposta dal Procuratore generale, ha riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Sciacca, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di estorsione e tentata estorsione a lui contestati in rubrica, e lo ha dichiarato responsabile in ordine ad entrambi gli addebiti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Si contesta all'imputato in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], che aveva in appalto la gestione delle aree verdi del complesso alberghiero [OSCURATO:SOCIETA] resort Verdura di avere, essendo venuto a conoscenza della volontà del direttore generale del complesso di non rinnovare il contratto di appalto, formulato diverse minacce verbali dirette e indirette nei confronti del Pecorelli e di averlo indotto a rinunciare al proprio incarico dimettendosi e allontanandosi dalla struttura, così procurandosi l'ingiusto profitto di proseguire nella attività in favore dell'albergo, nel novembre 2009.

Si addebita inoltre di avere tentato con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso di intimorire [OSCURATO:PERSONA] direttore generale della medesima struttura che nel 2014 intendeva ridimensionare i corrispettivi del contratto di appalto relativo alla gestione del verde all'interno del medesimo resort, non riuscendo nel suo fine illecito per la ferma determinazione dell'Artolli, che realizzava il proprio intendimento e riduceva l'importo dei compensi della ditta del Tavormina, proseguendo nel rapporto contrattuale.

Il GUP del Tribunale di Sciacca aveva assolto l'imputato dalle imputazioni formulate a suo carico, affermando che non appariva configurabile il rapporto estorsivo poiché mancava l'idoneità dell'azione del Tavormina a coartare la volontà del soggetto preposto alla decisione di prorogare il contratto di appalto, in quanto la proprietà del Resort aveva deciso di continuare i rapporti con il Tavormina, a prescindere dal comportamento minaccioso attribuitogli e dalle dimissioni del Pecorelli, e formulava vivo apprezzamento del suo operato, con una lettera inviatagli nel gennaio 2010, in epoca immediatamente successiva alla data di commissione del reato.

Neppure sussisteva il tentativo di estorsione ipotizzato nel 2014, in quanto il compendio probatorio dimostrava che il direttore generale del resort, [OSCURATO:PERSONA], aveva portato a compimento il progetto di ridurre i compensi della ditta del Tavormina, che veniva mantenuto nella struttura per ragioni lecite di convenienza della committenza, come dallo stesso direttore riferito.

Con l'atto di appello il pubblico ministero si doleva che la sentenza di primo grado avesse omesso di pronunziarsi specificamente sulla ipotesi estorsiva contestata al capo A della rubrica in danno del direttore generale [OSCURATO:PERSONA], non tenendo in considerazione le dichiarazioni rese da quest'ultimo e da altri soggetti che lavoravano all'epoca nel resort, i quali avevano potuto constatare l'atteggiamento minaccioso e l'effetto intimidatorio cagionato dal comportamento del Tavormina che era riuscito ad indurre Pecorelli a dimettersi, garantendosi in questo modo la prosecuzione indisturbata del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] spa..

La Corte, dopo avere provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentaleAa ribaltato il giudizio assolutorio, pervenendo alla conclusione che attraverso il suo atteggiamento minaccioso l'imputato era riuscito a garantirsi la persistenza del rapporto lavorativo con il resort nel 2009 e successivamente, nel 2014, aveva tentato di sottrarsi alla riduzione dei corrispettivi prospettata dal nuovo direttore generale, adottando inutilmente le medesime modalità estorsive. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 525 e nullità della sentenza poiché nel corso del giudizio di appello e in particolare all'udienza del 13 gennaio 2022, vista l'assenza del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], il collegio giudicante era composto in modo precario ma veniva svolta attività istruttoria e venivano assunte le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] , escusso da un collegio diverso rispetto a quello che avrebbe poi emesso la sentenza, in aperta violazione dell'art. 525 cod. proc.pen. . 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza poiché a fronte di una sentenza di primo grado molto dettagliata e ben argomentata, la Corte ha proposto una diversa lettura dei medesimi fatti, che non soddisfa il requisito necessario per ribaltare il giudizio assolutorio offerto dal primo giudice.

Il ricorrente, inoltre, lamenta l'omesso esame di prove decisive ai fini del giudizio, tali da integrare il vizio di travisamento della prova: in particolare la Corte non ha considerato che nel corso della fase cautelare sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno ritenuto l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati all'imputato che, sulla base della medesima piattaforma probatoria indebitamente arricchiti dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono stati posti dalla Corte a fondamento della condanna.

La Corte inoltre ha trascurato di considerare le emergenze offerte dalla difesa con la memoria depositata all'udienza del 29 settembre 2022, con c:ui venivano esposti numerosi dati probatori ignorati dal gravame proposto dal pubblico ministero: in particolare non ha considerato che l'imputato aveva iniziato il rapporto lavorativo con la [OSCURATO:PERSONA] spa sulla base di una gara e aveva manifestato adeguata competenza nella gestione del verde e nell'espletamento degli incarichi a lui attribuiti e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso di avere appreso che il direttore generale della struttura alberghiera avesse ricevuto minacce da parte del Tavormina.

La Corte inoltre ha trascurato di considerare che la tesi del rapporto estorsivo era smentita proprio da una missiva inviata dalla titolare del resort al Tavormina 18 Febbraio 2010, quindi in epoca immediatamente successiva ai fatti contestati nel primo capo di imputazione, e che tale lettura dell'articolato compendio probatorio non appare coerente neppure con la volontà della direzione del resort nel 2014 di proseguire il rapporto con Tavormina, ponendo una drastica riduzione dei compensi, a riprova della posizione di contraente debole di quest'ultimo rispetto al colosso imprenditoriale costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, il ricorrente che le emergenze processuali non consentono di ritenere sussistenti gli elementi indefettibili per poter configurare il reato di estorsione, non essendo emersa la prova che Tavormina sia ricorso alla violenza o alla minaccia per coartare la volontà del Pecorelli, ne è stato dimostrato l'ingiusto profitto considerato che il gruppo imprenditoriale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] non ha subito alcun danno e anzi per precisa scelta aziendale ha continuato nel rapporto di lavoro e ha rinnovato il contratto di manutenzione. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo B, così come modificato all'udienza del 18 gennaio 2019, poiché il direttore generale [OSCURATO:PERSONA] ha sempre ribadito che con Tavormina si era sviluppata una normale trattativa scevra da condizionamenti di sorta, in esito alla quale era stato raggiunto un accordo che aveva determinato una significativa riduzione dei compensi spettanti alla ditta [OSCURATO:PERSONA].

Il teste ha infatti ribadito che, a prescindere da alcune condotte minacciose dell'imputato, lui stesso non aveva mai avuto alcuna intenzione di rescindere il contratto per ragioni di opportunità e convenienza economica.

A sostegno di tale assunto la difesa ha riportato alcuni passaggi della deposizione del teste da cui emerge che ebbe a richiamare l'imputato per il suo atteggiamento minaccioso, invitandolo a non rinnovare tali sfoghi e minacce e ottenendo da lui scuse esplicite. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche nonostante la condizione di incensurato dell'imputato valorizzando l'intensità del dolo e il carattere reiterato delle minacce e ha applicato una pena eccessivamente gravosa. 3.Con motivi nuovi la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo A da parte della Corte d'appello in ragione di un erroneo calcolo delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio.

In particolare all'udienza dell'Il novembre 2021, pur essendo il collegio composto in modo precario per l'assenza di uno dei consiglieri, veniva disposto il differimento del processo su richiesta di alcuni difensori, assenti a causa delle avverse condizioni meteo, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.

Detta statuizione deve ritenersi illegittima poiché stante la precaria composizione del collegio, il processo avrebbe dovuto essere rinviato ad altra data ugualmente.

Eliminando questo periodo di sospensione, il termine di prescrizione del reato contestato al capo a sarebbe maturato prima della sentenza di secondo grado.

3. Con memoria scritta la difesa delle parti civili ha contestato le censure dedotte dalla difesa dell'imputato, formulando articolate argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 cod. proc.pen. non può trovare accoglimento.La giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione ha recentemente precisato che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli arti:. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. (Sez.

U - , Sentenza n. 41736 del 30/05/2019 Ud. (dep. 10/10/2019 ) Rv. 276754 - 02) Nel caso in esame tuttavia è vero che all'udienza del 13 gennaio 2022 il collegio, composto in maniera diversa da quella che poi ha pronunziato sentenza, ha escusso l'imputato di reato connesso, Chiara, ma questi si è avvalso della facoltà di non rispondere e quindi nessun apporto probatorio è stato in concreto fornito; la censura sotto questo profilo non è neppure sostenuta da adeguato interesse.

Né rileva che in quell'occasione siano state eventualmente acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal Chiara, poiché le stesse erano già inserite nel fascicolo del pubblico ministero e potevano essere utilizzate in ragione del rito abbreviato prescelto. 1.2 Il secondo motivo è fondato limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione consumata contestato al capo A per carenza di motivazione rafforzata.

E' noto che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. (Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015 Ud. (dep. 10/03/2015 ) Rv. 262907 - 01;Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) Nel caso in esame non è vero che il GUP abbia omesso di motivare in ordine all'episodio estorsivo contestato al capo A, poiché dalla lettura della sentenza di primo grado emerge una complessiva e scrupolosa ricostruzione dei rapporti tra l'imputato e la società [OSCURATO:PERSONA], e la valorizzazione di alcuni elementi di fatto relativi ad entrambe le vicende contestate posti a sostegno della ritenuta insussistenza della condotta estorsiva.

In particolare il primo giudice era pervenuto alla conclusione che, nonostante l'atteggiamento intimidatorio del Tavormina nei confronti dei suoi diretti interlocutori e in particolare del direttore Pecorelli, non era stato provato che detta condotta avesse rivestito efficienza causale rispetto alla proroga del rapporto contrattuale, dovuto piuttosto a valutazioni di opportunità da parte della dirigenza della società titolare della struttura, che esulavano dalle dimissioni del Pecorelli, già assente al momento della proroga del contratto.

A sostegno di tale lettura della vicenda, a giudizio del GUP, militavano due elementi:il silenzio tenuto dal Pecorelli nei confronti della proprietà del resort in ordine alle reali motivazioni delle sue dimissioni, cagionate a suo dire dalla paura per le intimidazioni patite ad opera del Tavormina, ma mai esternate alla dirigenza della società, che mostrava invece di apprezzare la condotta dell'imputato, sminuendo il suo atteggiamento minaccioso, e di avere intenzione di proseguire il rapporto contrattuale; la comunicazione di vivo apprezzamento delle qualità del lavoro del Tavormina e della pazienza da questi palesata nell'attendere di ricevere i compensi pattuiti, liquidati con ritardo per problemi della società, inviata dalla sorella di Rocc:o Forte con nota nel gennaio 2010, pochi mesi dopo la contestata estorsione.

A ben vedere la sentenza della Corte non si confronta con questa motivazione e non esamina questi due elementi problematici, limitandosi a valorizzare le condotte minacciose e intimidatorie dell'imputato e la forte preoccupazione nutrita dal Pecorelli, tale da indurlo a dimettersi, omettendo di verificare il nesso cli causalità tra detto allontanamento e la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la ditta del Tavormina e la società titolare della struttura; altro elemento dubbio valorizzato dal GUP è offerto dalla costatazione che la dirigenza mostrava di apprezzare il lavoro dell'imputato, nell'ambito di un rapporto che si è protratto negli anni, sino al 2014, senza dare adito ad ulteriori questioni, il che ha indotto il pubblico ministero alla modifica dell'imputazione nel corso del giudizio a riprova di un atteggiamento a dir poco ambivalente e comunque non univoco della società nei confronti del Tavormina, considerato che nel capo d'imputazione l'ingiusto profitto non è costituito dalle dimissioni del Pecorelli, ma dalla prosecuzione dell'attività lavorativa del Tavormina in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa..

Alla stregua di queste considerazioni deve ritenersi che, nonostante l'esaustiva rinnovazione istruttoria e la scrupolosa e articolata esposizione delle fonti dichiarative resa in motivazione, la Corte di merito non abbia adempiuto al suo precipuo onere di formulare una motivazione rafforzata rispetto alla sentenza di primo grado in ordine all'estorsione consumata; detto onere impone al collegio di affrontare e demolire le ragioni su cui è fondato il giudizio assolutorio di primo grado.

Nessuna menzione è stata infatti riservata alla nota di apprezzamento inviata a gennaio 2010 dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA] al Tavormina.

In conclusione la pronunzia assolutoria di primo grado risulta confutata da un'opposta decisione basata su una lettura delle risultanze istruttorie alternativa, ma non di portata rafforzata.

In forza di queste considerazioni la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio alla Corte di Appello, per consentire al collegio di adempiere al suo compito di confrontarsi con le ragioni sottese alla pronunzia assolutoria e di superarle, ma viene in rilievo la prescrizione del reato contestato che è maturata nelle more del giudizio, stante la non manifesta evidenza dell'innocenza dell'imputato.

Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo A perché si è estinto per intervenuta prescrizione. 1.3 Il terzo motivo è infondato, poiché in relazione al reato di tentata estorsione contestato al capo B la Corte ha reso idonea motivazione in ordine all'efficacia intimidatrice delle condotte del Tavormina che nel 2014, avendo appreso dell'intenzione del direttore Artolli di ridurre i suoi compensi, aveva esternato minacce più o meno velate e posto in essere anche nei confronti di altri dipendenti atteggiamenti intimidatori, nel tentativo di coartare la controparte e di indurla a più miti consigli nell'ambito della trattativa.

E' vero che il teste Artolli ha riferito di non essersi personalmente impaurito e di avere portato avanti con determinazione le proprie intenzioni, ma non ha negato che l'atteggiamento del Tavormina aveva intimorito e spaventato mòlti suoi collaboratori che lo temevano, a riprova dell'idoneità della condotta posta in essere, secondo un giudizio ex ante, a coartare la libertà contrattuale della controparte, nell'ambito di una trattativa che solo la fermezza dell'Artolli ha ricondotto nell'ambito dei limiti di un normale contraddittorio.

Ne consegue che correttamente la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo contestato, poichè la minaccia del Tavormina era idonea a realizzare un ingiusto profitto, condizionando le determinazioni dell'altro contraente ed era sorretto dal dolo specifico di condizionare la trattativa in proprio favore, intimidendo i collaboratori della sua controparte.

Al riguardo il primo giudice aveva ritenuto incompatibile con il tentativo estorsivo la dichiarata volontà dell'Artolli, escusso dalla Corte, di proseguire il rapporto contrattuale con il Tavormina per ragioni economiche, di obiettiva convenienza per la struttura alberghiera e di assenza di una valida alternativa, ma tali elementi potrebbero avere rilevanza qualora fosse stata contestata l'estorsione nella forma consumata, ma non incidono sulla fattispecie del tentativo, per il cui perfezionamento è sufficiente il dolo di perseguire un ingiusto profitto adottando condotte violente o minacciose tese e idonee a condizionare la volontà dell'altro contraente, a prescindere dall'eventuale vantaggio che quest'ultimo possa in concreto avere ottenuto dalla prestazione.

La constatazione che, dopo e nonostante le minacce, il direttore Artolli sia riuscito ad ottenere la riduzione dei compensi del Tavormina che si riproponeva di realizzare, costituisce un post factum che non incide sulla rilevanza penale del tentativo del Tavormina e al più può essere valutato nell'ambito del trattamento sanzionatorio. 1.4 Il quarto motivo rimane assorbito dall'accoglimento del secondo poiché la Corte di rinvio in forza del parziale annullamento dovrà rivalutare il trattamento sanzionatorio in ordine al tentativo di estorsione. 1.5 Il motivo nuovo con cui si invoca la intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B della rubrica è infondato, poiché la Corte ha correttamente determinato le sospensioni intervenute nel corso del giudizio in 260 giorni.All'udienza dell'Il novembre 2021 il collegio era in effetti diversamente composto, ma l'udienza veniva rinviata su preliminare richiesta dei difensori impossibilitati a comparire.

Il collegio non ha rilevato la propria composizione precaria come ulteriore causa di rinvio.

Non può pertanto ritenersi che si siano contestualmente verificate due cause di rinvio, e che nel rispetto del principio del favor rei vada considerata quella più favorevole all'imputato, poichè la corte anche in diversa composizione avrebbe potuto in astratto decidere di non rinviare l'udienza e di rinnovare l'attività istruttoria sino allora svolta dinanzi al collegio diverso o di svolgere nuova attività istruttoria da rinnovare in seguito.

Ciò posto le sospensioni del termine di prescrizione, intervenute per complessivi 260 giorni, unitamente ai termini di cui agli artt. 157 e 161 cocl.pen. impongono di confermare che la prescrizione del reato di tentata estorsione maturerà al 19 ottobre 2023, come correttamente indicato in sentenza.

Ai sensi dell'articolo 624 comnna 1 cod. proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentata estorsione contestato al capo B della rubrica.

Gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che rimodulerà il trattamento sanzionatorio in relazione al reato contestato al capo B, in ordine al quale rimangono ferme le statuizioni civili. 1.6 Il collegio ritiene che non debba farsi luogo al rinvio per ciò che attiene alla pronunzia in materia di risarcimento del danno cagionato con il reato contestato al capo A in favore della costituita parte civile.

E' noto un diverso orientamento secondo cui il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitannente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, (Sez. 1 - , Sentenza n. 14822 del 20/02/2020 Ud. (dep. 13/05/2020 ) Rv. 278943) E tuttavia nel caso in esame la sopravvenuta estinzione del reato di cui al capo A per prescrizione, emersa unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato per il detto capo, che comporta l'annullamento senza rinvio quanto al versante penale dovrebbe determinare l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e contestualmente il rinvio degli atti al giudice penale per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo B della rubrica con le conseguenti statuizioni civili.

E' preferibile , pertanto, ritenere che l'annullamento senza rinvio si estenda anche alle disposizioni concernenti l'azione civile in relazione al reato contestato al capo A, tenuto conto della sentenza di assoluzione di primo grado e non essendo possibile un secondo grado di giudizio in ordine all'an del diritto al risarcimento.Al riguardo sembra opportuno richiamare quell'orientamento secondo cui il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Sez. 3 - , Sentenza n. 15216 del 24/01/2022 Ud. (dep. 20/04/2022 ) Rv. 283229 - 01; in senso conforme Sez. 6 - , Sentenza n. 31921 del 06/06/2019 Ud.

Rv. 277285 - 01) L'annullamento senza rinvio non determina pregiudizio per la parte civile, essendo in facoltà di chi si era costituito parte civile, e non ha visto soddisfatta la sua aspirazione risarcitoria nell'ambito del processo penale, di promuovere autonoma azione aquiliana di fronte al giudice competente secondo le ordinarie regole del processo civile. 2.In ragione del principio di soccombenza in ordine al reato contestato al capo B, l'imputato deve essere condannato alla rifusione in favore delle parti civili costituite, rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si ritiene congruo liquidare nella somma complessiva di 10.320 C, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine al reato di cui al capo B) in relazione al quale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Aprile 1965 avverso la sentenza resa il 22 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili S.R.F.F. ([OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria trasmessa, deposita note di udienza e nota spese e chiede l'inammissibilità del ricorso. Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sciacca e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi e alle note depositate chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'impugnazione proposta dal Procuratore generale, ha riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Sciacca, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di estorsione e tentata estorsione a lui contestati in rubrica, e lo ha dichiarato responsabile in ordine ad entrambi gli addebiti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede. Si contesta all'imputato in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], che aveva in appalto la gestione delle aree verdi del complesso alberghiero [OSCURATO:SOCIETA] resort Verdura di avere, essendo venuto a conoscenza della volontà del direttore generale del complesso di non rinnovare il contratto di appalto, formulato diverse minacce verbali dirette e indirette nei confronti del Pecorelli e di averlo indotto a rinunciare al proprio incarico dimettendosi e allontanandosi dalla struttura, così procurandosi l'ingiusto profitto di proseguire nella attività in favore dell'albergo, nel novembre 2009. Si addebita inoltre di avere tentato con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso di intimorire [OSCURATO:PERSONA] direttore generale della medesima struttura che nel 2014 intendeva ridimensionare i corrispettivi del contratto di appalto relativo alla gestione del verde all'interno del medesimo resort, non riuscendo nel suo fine illecito per la ferma determinazione dell'Artolli, che realizzava il proprio intendimento e riduceva l'importo dei compensi della ditta del Tavormina, proseguendo nel rapporto contrattuale. Il GUP del Tribunale di Sciacca aveva assolto l'imputato dalle imputazioni formulate a suo carico, affermando che non appariva configurabile il rapporto estorsivo poiché mancava l'idoneità dell'azione del Tavormina a coartare la volontà del soggetto preposto alla decisione di prorogare il contratto di appalto, in quanto la proprietà del Resort aveva deciso di continuare i rapporti con il Tavormina, a prescindere dal comportamento minaccioso attribuitogli e dalle dimissioni del Pecorelli, e formulava vivo apprezzamento del suo operato, con una lettera inviatagli nel gennaio 2010, in epoca immediatamente successiva alla data di commissione del reato. Neppure sussisteva il tentativo di estorsione ipotizzato nel 2014, in quanto il compendio probatorio dimostrava che il direttore generale del resort, [OSCURATO:PERSONA], aveva portato a compimento il progetto di ridurre i compensi della ditta del Tavormina, che veniva mantenuto nella struttura per ragioni lecite di convenienza della committenza, come dallo stesso direttore riferito. Con l'atto di appello il pubblico ministero si doleva che la sentenza di primo grado avesse omesso di pronunziarsi specificamente sulla ipotesi estorsiva contestata al capo A della rubrica in danno del direttore generale [OSCURATO:PERSONA], non tenendo in considerazione le dichiarazioni rese da quest'ultimo e da altri soggetti che lavoravano all'epoca nel resort, i quali avevano potuto constatare l'atteggiamento minaccioso e l'effetto intimidatorio cagionato dal comportamento del Tavormina che era riuscito ad indurre Pecorelli a dimettersi, garantendosi in questo modo la prosecuzione indisturbata del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] spa.. La Corte, dopo avere provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentaleAa ribaltato il giudizio assolutorio, pervenendo alla conclusione che attraverso il suo atteggiamento minaccioso l'imputato era riuscito a garantirsi la persistenza del rapporto lavorativo con il resort nel 2009 e successivamente, nel 2014, aveva tentato di sottrarsi alla riduzione dei corrispettivi prospettata dal nuovo direttore generale, adottando inutilmente le medesime modalità estorsive. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 525 e nullità della sentenza poiché nel corso del giudizio di appello e in particolare all'udienza del 13 gennaio 2022, vista l'assenza del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], il collegio giudicante era composto in modo precario ma veniva svolta attività istruttoria e venivano assunte le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] , escusso da un collegio diverso rispetto a quello che avrebbe poi emesso la sentenza, in aperta violazione dell'art. 525 cod. proc.pen. . 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza poiché a fronte di una sentenza di primo grado molto dettagliata e ben argomentata, la Corte ha proposto una diversa lettura dei medesimi fatti, che non soddisfa il requisito necessario per ribaltare il giudizio assolutorio offerto dal primo giudice. Il ricorrente, inoltre, lamenta l'omesso esame di prove decisive ai fini del giudizio, tali da integrare il vizio di travisamento della prova: in particolare la Corte non ha considerato che nel corso della fase cautelare sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno ritenuto l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati all'imputato che, sulla base della medesima piattaforma probatoria indebitamente arricchiti dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono stati posti dalla Corte a fondamento della condanna. La Corte inoltre ha trascurato di considerare le emergenze offerte dalla difesa con la memoria depositata all'udienza del 29 settembre 2022, con c:ui venivano esposti numerosi dati probatori ignorati dal gravame proposto dal pubblico ministero: in particolare non ha considerato che l'imputato aveva iniziato il rapporto lavorativo con la [OSCURATO:PERSONA] spa sulla base di una gara e aveva manifestato adeguata competenza nella gestione del verde e nell'espletamento degli incarichi a lui attribuiti e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso di avere appreso che il direttore generale della struttura alberghiera avesse ricevuto minacce da parte del Tavormina. La Corte inoltre ha trascurato di considerare che la tesi del rapporto estorsivo era smentita proprio da una missiva inviata dalla titolare del resort al Tavormina 18 Febbraio 2010, quindi in epoca immediatamente successiva ai fatti contestati nel primo capo di imputazione, e che tale lettura dell'articolato compendio probatorio non appare coerente neppure con la volontà della direzione del resort nel 2014 di proseguire il rapporto con Tavormina, ponendo una drastica riduzione dei compensi, a riprova della posizione di contraente debole di quest'ultimo rispetto al colosso imprenditoriale costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, il ricorrente che le emergenze processuali non consentono di ritenere sussistenti gli elementi indefettibili per poter configurare il reato di estorsione, non essendo emersa la prova che Tavormina sia ricorso alla violenza o alla minaccia per coartare la volontà del Pecorelli, ne è stato dimostrato l'ingiusto profitto considerato che il gruppo imprenditoriale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] non ha subito alcun danno e anzi per precisa scelta aziendale ha continuato nel rapporto di lavoro e ha rinnovato il contratto di manutenzione. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo B, così come modificato all'udienza del 18 gennaio 2019, poiché il direttore generale [OSCURATO:PERSONA] ha sempre ribadito che con Tavormina si era sviluppata una normale trattativa scevra da condizionamenti di sorta, in esito alla quale era stato raggiunto un accordo che aveva determinato una significativa riduzione dei compensi spettanti alla ditta [OSCURATO:PERSONA]. Il teste ha infatti ribadito che, a prescindere da alcune condotte minacciose dell'imputato, lui stesso non aveva mai avuto alcuna intenzione di rescindere il contratto per ragioni di opportunità e convenienza economica. A sostegno di tale assunto la difesa ha riportato alcuni passaggi della deposizione del teste da cui emerge che ebbe a richiamare l'imputato per il suo atteggiamento minaccioso, invitandolo a non rinnovare tali sfoghi e minacce e ottenendo da lui scuse esplicite. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche nonostante la condizione di incensurato dell'imputato valorizzando l'intensità del dolo e il carattere reiterato delle minacce e ha applicato una pena eccessivamente gravosa. 3.Con motivi nuovi la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo A da parte della Corte d'appello in ragione di un erroneo calcolo delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio. In particolare all'udienza dell'Il novembre 2021, pur essendo il collegio composto in modo precario per l'assenza di uno dei consiglieri, veniva disposto il differimento del processo su richiesta di alcuni difensori, assenti a causa delle avverse condizioni meteo, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. Detta statuizione deve ritenersi illegittima poiché stante la precaria composizione del collegio, il processo avrebbe dovuto essere rinviato ad altra data ugualmente. Eliminando questo periodo di sospensione, il termine di prescrizione del reato contestato al capo a sarebbe maturato prima della sentenza di secondo grado. 3. Con memoria scritta la difesa delle parti civili ha contestato le censure dedotte dalla difesa dell'imputato, formulando articolate argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 cod. proc.pen. non può trovare accoglimento.La giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione ha recentemente precisato che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli arti:. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. (Sez. U - , Sentenza n. 41736 del 30/05/2019 Ud. (dep. 10/10/2019 ) Rv. 276754 - 02) Nel caso in esame tuttavia è vero che all'udienza del 13 gennaio 2022 il collegio, composto in maniera diversa da quella che poi ha pronunziato sentenza, ha escusso l'imputato di reato connesso, Chiara, ma questi si è avvalso della facoltà di non rispondere e quindi nessun apporto probatorio è stato in concreto fornito; la censura sotto questo profilo non è neppure sostenuta da adeguato interesse. Né rileva che in quell'occasione siano state eventualmente acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal Chiara, poiché le stesse erano già inserite nel fascicolo del pubblico ministero e potevano essere utilizzate in ragione del rito abbreviato prescelto. 1.2 Il secondo motivo è fondato limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione consumata contestato al capo A per carenza di motivazione rafforzata. E' noto che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. (Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015 Ud. (dep. 10/03/2015 ) Rv. 262907 - 01;Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) Nel caso in esame non è vero che il GUP abbia omesso di motivare in ordine all'episodio estorsivo contestato al capo A, poiché dalla lettura della sentenza di primo grado emerge una complessiva e scrupolosa ricostruzione dei rapporti tra l'imputato e la società [OSCURATO:PERSONA], e la valorizzazione di alcuni elementi di fatto relativi ad entrambe le vicende contestate posti a sostegno della ritenuta insussistenza della condotta estorsiva. In particolare il primo giudice era pervenuto alla conclusione che, nonostante l'atteggiamento intimidatorio del Tavormina nei confronti dei suoi diretti interlocutori e in particolare del direttore Pecorelli, non era stato provato che detta condotta avesse rivestito efficienza causale rispetto alla proroga del rapporto contrattuale, dovuto piuttosto a valutazioni di opportunità da parte della dirigenza della società titolare della struttura, che esulavano dalle dimissioni del Pecorelli, già assente al momento della proroga del contratto. A sostegno di tale lettura della vicenda, a giudizio del GUP, militavano due elementi:il silenzio tenuto dal Pecorelli nei confronti della proprietà del resort in ordine alle reali motivazioni delle sue dimissioni, cagionate a suo dire dalla paura per le intimidazioni patite ad opera del Tavormina, ma mai esternate alla dirigenza della società, che mostrava invece di apprezzare la condotta dell'imputato, sminuendo il suo atteggiamento minaccioso, e di avere intenzione di proseguire il rapporto contrattuale; la comunicazione di vivo apprezzamento delle qualità del lavoro del Tavormina e della pazienza da questi palesata nell'attendere di ricevere i compensi pattuiti, liquidati con ritardo per problemi della società, inviata dalla sorella di Rocc:o Forte con nota nel gennaio 2010, pochi mesi dopo la contestata estorsione. A ben vedere la sentenza della Corte non si confronta con questa motivazione e non esamina questi due elementi problematici, limitandosi a valorizzare le condotte minacciose e intimidatorie dell'imputato e la forte preoccupazione nutrita dal Pecorelli, tale da indurlo a dimettersi, omettendo di verificare il nesso cli causalità tra detto allontanamento e la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la ditta del Tavormina e la società titolare della struttura; altro elemento dubbio valorizzato dal GUP è offerto dalla costatazione che la dirigenza mostrava di apprezzare il lavoro dell'imputato, nell'ambito di un rapporto che si è protratto negli anni, sino al 2014, senza dare adito ad ulteriori questioni, il che ha indotto il pubblico ministero alla modifica dell'imputazione nel corso del giudizio a riprova di un atteggiamento a dir poco ambivalente e comunque non univoco della società nei confronti del Tavormina, considerato che nel capo d'imputazione l'ingiusto profitto non è costituito dalle dimissioni del Pecorelli, ma dalla prosecuzione dell'attività lavorativa del Tavormina in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa.. Alla stregua di queste considerazioni deve ritenersi che, nonostante l'esaustiva rinnovazione istruttoria e la scrupolosa e articolata esposizione delle fonti dichiarative resa in motivazione, la Corte di merito non abbia adempiuto al suo precipuo onere di formulare una motivazione rafforzata rispetto alla sentenza di primo grado in ordine all'estorsione consumata; detto onere impone al collegio di affrontare e demolire le ragioni su cui è fondato il giudizio assolutorio di primo grado. Nessuna menzione è stata infatti riservata alla nota di apprezzamento inviata a gennaio 2010 dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA] al Tavormina. In conclusione la pronunzia assolutoria di primo grado risulta confutata da un'opposta decisione basata su una lettura delle risultanze istruttorie alternativa, ma non di portata rafforzata. In forza di queste considerazioni la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio alla Corte di Appello, per consentire al collegio di adempiere al suo compito di confrontarsi con le ragioni sottese alla pronunzia assolutoria e di superarle, ma viene in rilievo la prescrizione del reato contestato che è maturata nelle more del giudizio, stante la non manifesta evidenza dell'innocenza dell'imputato. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo A perché si è estinto per intervenuta prescrizione. 1.3 Il terzo motivo è infondato, poiché in relazione al reato di tentata estorsione contestato al capo B la Corte ha reso idonea motivazione in ordine all'efficacia intimidatrice delle condotte del Tavormina che nel 2014, avendo appreso dell'intenzione del direttore Artolli di ridurre i suoi compensi, aveva esternato minacce più o meno velate e posto in essere anche nei confronti di altri dipendenti atteggiamenti intimidatori, nel tentativo di coartare la controparte e di indurla a più miti consigli nell'ambito della trattativa. E' vero che il teste Artolli ha riferito di non essersi personalmente impaurito e di avere portato avanti con determinazione le proprie intenzioni, ma non ha negato che l'atteggiamento del Tavormina aveva intimorito e spaventato mòlti suoi collaboratori che lo temevano, a riprova dell'idoneità della condotta posta in essere, secondo un giudizio ex ante, a coartare la libertà contrattuale della controparte, nell'ambito di una trattativa che solo la fermezza dell'Artolli ha ricondotto nell'ambito dei limiti di un normale contraddittorio. Ne consegue che correttamente la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo contestato, poichè la minaccia del Tavormina era idonea a realizzare un ingiusto profitto, condizionando le determinazioni dell'altro contraente ed era sorretto dal dolo specifico di condizionare la trattativa in proprio favore, intimidendo i collaboratori della sua controparte. Al riguardo il primo giudice aveva ritenuto incompatibile con il tentativo estorsivo la dichiarata volontà dell'Artolli, escusso dalla Corte, di proseguire il rapporto contrattuale con il Tavormina per ragioni economiche, di obiettiva convenienza per la struttura alberghiera e di assenza di una valida alternativa, ma tali elementi potrebbero avere rilevanza qualora fosse stata contestata l'estorsione nella forma consumata, ma non incidono sulla fattispecie del tentativo, per il cui perfezionamento è sufficiente il dolo di perseguire un ingiusto profitto adottando condotte violente o minacciose tese e idonee a condizionare la volontà dell'altro contraente, a prescindere dall'eventuale vantaggio che quest'ultimo possa in concreto avere ottenuto dalla prestazione. La constatazione che, dopo e nonostante le minacce, il direttore Artolli sia riuscito ad ottenere la riduzione dei compensi del Tavormina che si riproponeva di realizzare, costituisce un post factum che non incide sulla rilevanza penale del tentativo del Tavormina e al più può essere valutato nell'ambito del trattamento sanzionatorio. 1.4 Il quarto motivo rimane assorbito dall'accoglimento del secondo poiché la Corte di rinvio in forza del parziale annullamento dovrà rivalutare il trattamento sanzionatorio in ordine al tentativo di estorsione. 1.5 Il motivo nuovo con cui si invoca la intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B della rubrica è infondato, poiché la Corte ha correttamente determinato le sospensioni intervenute nel corso del giudizio in 260 giorni.All'udienza dell'Il novembre 2021 il collegio era in effetti diversamente composto, ma l'udienza veniva rinviata su preliminare richiesta dei difensori impossibilitati a comparire. Il collegio non ha rilevato la propria composizione precaria come ulteriore causa di rinvio. Non può pertanto ritenersi che si siano contestualmente verificate due cause di rinvio, e che nel rispetto del principio del favor rei vada considerata quella più favorevole all'imputato, poichè la corte anche in diversa composizione avrebbe potuto in astratto decidere di non rinviare l'udienza e di rinnovare l'attività istruttoria sino allora svolta dinanzi al collegio diverso o di svolgere nuova attività istruttoria da rinnovare in seguito. Ciò posto le sospensioni del termine di prescrizione, intervenute per complessivi 260 giorni, unitamente ai termini di cui agli artt. 157 e 161 cocl.pen. impongono di confermare che la prescrizione del reato di tentata estorsione maturerà al 19 ottobre 2023, come correttamente indicato in sentenza. Ai sensi dell'articolo 624 comnna 1 cod. proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentata estorsione contestato al capo B della rubrica. Gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che rimodulerà il trattamento sanzionatorio in relazione al reato contestato al capo B, in ordine al quale rimangono ferme le statuizioni civili. 1.6 Il collegio ritiene che non debba farsi luogo al rinvio per ciò che attiene alla pronunzia in materia di risarcimento del danno cagionato con il reato contestato al capo A in favore della costituita parte civile. E' noto un diverso orientamento secondo cui il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitannente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, (Sez. 1 - , Sentenza n. 14822 del 20/02/2020 Ud. (dep. 13/05/2020 ) Rv. 278943) E tuttavia nel caso in esame la sopravvenuta estinzione del reato di cui al capo A per prescrizione, emersa unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato per il detto capo, che comporta l'annullamento senza rinvio quanto al versante penale dovrebbe determinare l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e contestualmente il rinvio degli atti al giudice penale per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo B della rubrica con le conseguenti statuizioni civili. E' preferibile , pertanto, ritenere che l'annullamento senza rinvio si estenda anche alle disposizioni concernenti l'azione civile in relazione al reato contestato al capo A, tenuto conto della sentenza di assoluzione di primo grado e non essendo possibile un secondo grado di giudizio in ordine all'an del diritto al risarcimento.Al riguardo sembra opportuno richiamare quell'orientamento secondo cui il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Sez. 3 - , Sentenza n. 15216 del 24/01/2022 Ud. (dep. 20/04/2022 ) Rv. 283229 - 01; in senso conforme Sez. 6 - , Sentenza n. 31921 del 06/06/2019 Ud. Rv. 277285 - 01) L'annullamento senza rinvio non determina pregiudizio per la parte civile, essendo in facoltà di chi si era costituito parte civile, e non ha visto soddisfatta la sua aspirazione risarcitoria nell'ambito del processo penale, di promuovere autonoma azione aquiliana di fronte al giudice competente secondo le ordinarie regole del processo civile. 2.In ragione del principio di soccombenza in ordine al reato contestato al capo B, l'imputato deve essere condannato alla rifusione in favore delle parti civili costituite, rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si ritiene congruo liquidare nella somma complessiva di 10.320 C, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine al reato di cui al capo B) in relazione al quale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu
Sentenza Cassazione n. 51246/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris