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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13854/2026

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fredo Caggiula e [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico degli stessi;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del suoliquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlandini;- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANGELAVALERIO-intimati-Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026Per la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell'ordinanza di questa Suprema Corte del 24/04/2024, n. 8933,non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con atto notificato il 23/5/1996, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce,[OSCURATO:PERSONA] e il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisseaccertata la dichiarazione di risoluzione del contratto dicompravendita immobiliare stipulato il 12/11/1987 dal precedenteamministratore della Società, [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarata fallita,con Ernesto e [OSCURATO:PERSONA], di cui era promissaria venditrice, e cheDavide [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alla restituzione dell’immobile e alpagamento della penale di £.10.000.000, deducendo che il prezzodella vendita era stato indicato in £. 130.000.000, di cui £.25.000.000 pagati al momento del preliminare e gli altri regolaticon tre effetti da £. 35.000.000; che, non risultando alcuna provadel pagamento tra gli atti della società, si era rivolta ai [OSCURATO:PERSONA]; chequesti avevano esibito altra copia dello stesso contratto contenentela cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] tra i contraenti, la sua sostituzionecon il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] e, in calce, tre quietanze a firmadi [OSCURATO:PERSONA] con timbro Cois per l’importo di £. 80.000.000;che le quietanze non erano opponibili alla società in quanto prive didata certa e che le somme dichiaratamente corrisposte nontrovavano riscontro nei registri contabili della società.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che l’unicopromissario acquirente era lui e non il padre Ernesto, dedusse diavere versato la complessiva somma di £.128.000.000, ma nonanche quella residua di £.2.000.000 - di cui eseguì l’offerta - acausa del mancato completamento delle opere nell’immobile, e2 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026chiese, in via riconvenzionale, il trasferimento della proprietàdell’immobile, e, in subordine, la condanna della società all’esattoadempimento del preliminare e al risarcimento del danno e, inulteriore subordine, alla restituzione del prezzo versato e alrimborso del costo delle opere eseguite nell’immobile a sue spese.Costituitosi in giudizio, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dedusse cheErnesto [OSCURATO:PERSONA] era parte del contratto preliminare e chiese che fosseaccertata la validità dei pagamenti da lui eseguiti, che venisserigettata la domanda di risoluzione del preliminare e, in subordine,che gli venissero restituite le somme versate da [OSCURATO:PERSONA].In seguito alla consulenza tecnica d’ufficio, che concluse nel sensodella natura di fotocopie delle sottoscrizioni nel contrattopreliminare, la società Cois chiese che fosse dichiarata la nullità delpreliminare per mancanza di forma scritta e in tal senso pronunciòil Tribunale di Lecce, condannando il promissario acquirente alrilascio dell’immobile e rigettando o dichiarando assorbita ogni altradomanda.Il giudizio di gravame, proposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nella contumacia delcon la quale la Corte d’Appello di Lecce rigettò la domanda dinullità del contratto preliminare, confermò la condanna allarestituzione dell’immobile, stante la gravità dell’inadempimento deiCarlà, i quali avevano pagato solo £.25.000.000, e compensò lasomma di £.25.000.000 con la somma di £.10.000.000 spettantealla società a titolo di penale.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso percassazione, che fu parzialmente accolto con sentenza n.20598/2017, depositata il 31/8/2017, che cassò la sentenzaimpugnata per non avere esaminato la questione dell’esistenza dipagamenti ulteriori rispetto a quello di £.25.000.000 riconosciuto3 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026dalla società promittente venditrice, per avere di conseguenzaritenuto la gravità dell’inadempimento e per non avere esaminatole censure dell’appellante in ordine all’incapacità a testimoniaredella legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sentita cometestimone, e in ordine all’ininfluenza della mancata iscrizione neilibri contabili degli acconti pagati, documentati da foglietti separatie ricevute.[OSCURATO:PERSONA] riassunse la causa davanti alla Corte d’Appello diLecce, chiedendo l’accertamento dell’opponibilità alla societàpromittente venditrice delle quietanze attestanti i versamentieseguiti e l’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., e, invia subordinata, la condanna della società alla restituzione dellesomme versate e al rimborso delle spese sostenute per le opere dicompletamento dell’immobile.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo l’accoglimento delladomanda di risoluzione del contratto preliminare perinadempimento del promissario acquirente e il rigetto di tutte ledomande da lui proposte, mentre il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] contumace.Con sentenza n. 587/2019, pubblicata in data 11/6/2019, la Corted’Appello di Lecce rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] e confermò lestatuizioni della precedente sentenza della Corte d’Appello di Lecce.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione,affidandolo a sei motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione resistette con controricorso e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] rimase intimata.Con ordinanza n. 8933/2024, pubblicata il 4/4/2024, questa Corterespinse il ricorso.2.

Contro la predetta ordinanza, propone ricorso per revocazioneDavide Carla’, affidandolo a un unico motivo, illustrato anche conmemoria; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione si è difesa con4 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Considerato che:1.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce l’ammissibilità del ricorsoper revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., in quanto non aveva contezza, né poteva averla, deidocumenti prodotti e, segnatamente, della relazione del curatoredel [OSCURATO:PERSONA] depositata davanti al G.D. il15/2/1995, nella quale era precisato che dal patrimonio dellaImmobiliare Cois, quantificato in lire 11.855.000.000, andavadecurtata la cifra di lire 103.000.000 da restituire ai promissariacquirenti [OSCURATO:PERSONA], non avendo partecipato alla relativa procedura eavendo i soci della Cois agito in malafede allorché avevano negato,nel processo, che vi fosse traccia dei pagamenti eseguiti dai [OSCURATO:PERSONA].Tale documento, ad avviso del ricorrente, era inoltre decisivo,avendo questa Corte ritenuto corretto il ragionamento presuntivosvolto dai giudici di merito, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sìricevuto i pagamenti, ma quando non era più legale rappresentantedella società, e secondo cui era stato esaminato il contenuto dellanota integrativa di bilancio, considerata ricognitiva delle rimanenze,mentre se avesse potuto esaminare la relazione in questione,avente efficacia fidefacente, sì da essere opponibile allaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 2700 cod. civ., avrebbe potutoavvedersi che la somma ricevuta da Pascali era stata da questiriversata nelle casse della società.

Pur non comprendendosi i motiviper i quali il curatore aveva quantificato la somma in lire130.000.000, questi aveva verosimilmente tenuto conto dellequietanze e non della somma di lire 25.000.000 versata dal Carlàall’atto della sottoscrizione del preliminare, con la conseguenzache, risultando non corrisposta la sola somma di lire 2.000.000, la5 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026domanda della società avrebbe dovuto essere rigettata, mentreavrebbe dovuto trovare accoglimento quella riconvenzionaleproposta ex art. 2932 cod. civ. in via principale.2.

Il ricorso è inammissibile.Come chiarito da Cass. Sez. 1, 10/05/2006, n. 10807, l’art. 391-biscod. proc. civ., nel prevedere i casi di revocazione della sentenza diCassazione, non vi include quello della scoperta, dopo la sentenza,di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potutoprodurre in giudizio per causa di forza maggiore o per fattodell'avversario (art. 395, n. 3, cod. proc. civ.).

Deve peròescludersi che la mancata previsione di tale ipotesi tra quelleammissibili, a norma dell'art., 391-bis cod. proc. civ., per larevocazione della sentenza di Cassazione, sia configurabile comevizio di legittimità costituzionale, giacché la Corte costituzionale,sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel 1999, hadichiarato, con ordinanza n. 305 del 2001, la manifestainammissibilità della stessa, ritenendo il difetto dei presupposti peruna pronuncia additiva, potendo solo il legislatore, nell'eserciziodella sua discrezionalità, introdurre un nuovo e diverso motivo direvocazione (in questo senso, v. già Cass. Sez. 2, 14/06/2002 , n.8573).

L'omissione è stata, piuttosto, il frutto di una sceltaconsapevole del legislatore, che, nell'uso dei suoi poteri sovrani, hainteso in questo caso privilegiare le esigenze della stabilità delgiudicato e della certezza del diritto, fondate sulle pronunce dellaCorte Suprema di Cassazione, rispetto ad altre esigenze digiustizia.Se è vero che il d.lgs. n. 40 del 2006 ha provveduto ad inserirel’art. 391-ter cod. proc. civ., che ha esteso la revocazione inCassazione ai motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primocomma dell'articolo 395 cod. proc. civ., è anche vero che ciò èavvenuto limitatamente ai provvedimenti con i quali “la Corte ha6 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026deciso la causa nel merito”, come poi confermato dalla Sez. 6-2 diquesta Corte con le ordinanze n. 21912 del 27/10/2015 e n.31265 del 04/12/2018, secondo cui avverso la sentenza di rigettopronunciata dalla Corte di Cassazione non è ammissibilel'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3 cod. proc. civ.,essendo questo mezzo proponibile solo avverso la sentenza dellaCorte che abbia deciso la causa nel merito.Inoltre, come osservato anche dalla dottrina, tale modifica ha resoancora più evidente che detti vizi revocatori non sono invocabili neiconfronti delle altre pronunzie (al di fuori, come si è detto,dell’ipotesi di cui all’art. 395 n. 4 richiamato dall’art. 391-bis cod.proc. civ.).Da ciò consegue che, avendo questa Corte, con l’ordinanza n.8933/2024, pubblicata il 4/4/2024, rigettato il ricorso senzadecidere la causa nel merito, l’odierna istanza di revocazione aisensi del n. 3 cod. proc. civ. non può che essere inammissibile aisensi dei principi sopra ricordati.3.

In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.4.

Alla condanna alle spese deve seguire altresì la condanna delricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzocomma, cod. proc. civ.Difatti, agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa gravesignifica azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa,con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione;ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire lacoscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunquesenza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo,argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo discientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia7 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass.,Sez.

Un., 32001/2022; Cass. Sez. 1, 12/12/2023, n. 34622).Nella specie, sussistono i presupposti per la condanna delricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nellamisura indicata in dispositivo, avendo lo stesso agito per larevocazione di un provvedimento di questa Corte sulla base di unpresupposto espressamente escluso dal legislatore.5.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, daliquidarsi in favore del difensore antistatario.Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6/11/2025.Il Presidente8 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026Milena Falaschi9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fredo Caggiula e [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico degli stessi;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del suoliquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlandini;- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANGELAVALERIO-intimati-Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026Per la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell'ordinanza di questa Suprema Corte del 24/04/2024, n. 8933,non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con atto notificato il 23/5/1996, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce,[OSCURATO:PERSONA] e il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisseaccertata la dichiarazione di risoluzione del contratto dicompravendita immobiliare stipulato il 12/11/1987 dal precedenteamministratore della Società, [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarata fallita,con Ernesto e [OSCURATO:PERSONA], di cui era promissaria venditrice, e cheDavide [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alla restituzione dell’immobile e alpagamento della penale di £.10.000.000, deducendo che il prezzodella vendita era stato indicato in £. 130.000.000, di cui £.25.000.000 pagati al momento del preliminare e gli altri regolaticon tre effetti da £. 35.000.000; che, non risultando alcuna provadel pagamento tra gli atti della società, si era rivolta ai [OSCURATO:PERSONA]; chequesti avevano esibito altra copia dello stesso contratto contenentela cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] tra i contraenti, la sua sostituzionecon il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] e, in calce, tre quietanze a firmadi [OSCURATO:PERSONA] con timbro Cois per l’importo di £. 80.000.000;che le quietanze non erano opponibili alla società in quanto prive didata certa e che le somme dichiaratamente corrisposte nontrovavano riscontro nei registri contabili della società.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che l’unicopromissario acquirente era lui e non il padre Ernesto, dedusse diavere versato la complessiva somma di £.128.000.000, ma nonanche quella residua di £.2.000.000 - di cui eseguì l’offerta - acausa del mancato completamento delle opere nell’immobile, e2 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026chiese, in via riconvenzionale, il trasferimento della proprietàdell’immobile, e, in subordine, la condanna della società all’esattoadempimento del preliminare e al risarcimento del danno e, inulteriore subordine, alla restituzione del prezzo versato e alrimborso del costo delle opere eseguite nell’immobile a sue spese.Costituitosi in giudizio, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dedusse cheErnesto [OSCURATO:PERSONA] era parte del contratto preliminare e chiese che fosseaccertata la validità dei pagamenti da lui eseguiti, che venisserigettata la domanda di risoluzione del preliminare e, in subordine,che gli venissero restituite le somme versate da [OSCURATO:PERSONA].In seguito alla consulenza tecnica d’ufficio, che concluse nel sensodella natura di fotocopie delle sottoscrizioni nel contrattopreliminare, la società Cois chiese che fosse dichiarata la nullità delpreliminare per mancanza di forma scritta e in tal senso pronunciòil Tribunale di Lecce, condannando il promissario acquirente alrilascio dell’immobile e rigettando o dichiarando assorbita ogni altradomanda.Il giudizio di gravame, proposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nella contumacia delcon la quale la Corte d’Appello di Lecce rigettò la domanda dinullità del contratto preliminare, confermò la condanna allarestituzione dell’immobile, stante la gravità dell’inadempimento deiCarlà, i quali avevano pagato solo £.25.000.000, e compensò lasomma di £.25.000.000 con la somma di £.10.000.000 spettantealla società a titolo di penale.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso percassazione, che fu parzialmente accolto con sentenza n.20598/2017, depositata il 31/8/2017, che cassò la sentenzaimpugnata per non avere esaminato la questione dell’esistenza dipagamenti ulteriori rispetto a quello di £.25.000.000 riconosciuto3 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026dalla società promittente venditrice, per avere di conseguenzaritenuto la gravità dell’inadempimento e per non avere esaminatole censure dell’appellante in ordine all’incapacità a testimoniaredella legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sentita cometestimone, e in ordine all’ininfluenza della mancata iscrizione neilibri contabili degli acconti pagati, documentati da foglietti separatie ricevute.[OSCURATO:PERSONA] riassunse la causa davanti alla Corte d’Appello diLecce, chiedendo l’accertamento dell’opponibilità alla societàpromittente venditrice delle quietanze attestanti i versamentieseguiti e l’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., e, invia subordinata, la condanna della società alla restituzione dellesomme versate e al rimborso delle spese sostenute per le opere dicompletamento dell’immobile.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo l’accoglimento delladomanda di risoluzione del contratto preliminare perinadempimento del promissario acquirente e il rigetto di tutte ledomande da lui proposte, mentre il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] contumace.Con sentenza n. 587/2019, pubblicata in data 11/6/2019, la Corted’Appello di Lecce rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] e confermò lestatuizioni della precedente sentenza della Corte d’Appello di Lecce.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione,affidandolo a sei motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione resistette con controricorso e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] rimase intimata.Con ordinanza n. 8933/2024, pubblicata il 4/4/2024, questa Corterespinse il ricorso.2. Contro la predetta ordinanza, propone ricorso per revocazioneDavide Carla’, affidandolo a un unico motivo, illustrato anche conmemoria; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione si è difesa con4 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Considerato che:1. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce l’ammissibilità del ricorsoper revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., in quanto non aveva contezza, né poteva averla, deidocumenti prodotti e, segnatamente, della relazione del curatoredel [OSCURATO:PERSONA] depositata davanti al G.D. il15/2/1995, nella quale era precisato che dal patrimonio dellaImmobiliare Cois, quantificato in lire 11.855.000.000, andavadecurtata la cifra di lire 103.000.000 da restituire ai promissariacquirenti [OSCURATO:PERSONA], non avendo partecipato alla relativa procedura eavendo i soci della Cois agito in malafede allorché avevano negato,nel processo, che vi fosse traccia dei pagamenti eseguiti dai [OSCURATO:PERSONA].Tale documento, ad avviso del ricorrente, era inoltre decisivo,avendo questa Corte ritenuto corretto il ragionamento presuntivosvolto dai giudici di merito, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sìricevuto i pagamenti, ma quando non era più legale rappresentantedella società, e secondo cui era stato esaminato il contenuto dellanota integrativa di bilancio, considerata ricognitiva delle rimanenze,mentre se avesse potuto esaminare la relazione in questione,avente efficacia fidefacente, sì da essere opponibile allaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 2700 cod. civ., avrebbe potutoavvedersi che la somma ricevuta da Pascali era stata da questiriversata nelle casse della società. Pur non comprendendosi i motiviper i quali il curatore aveva quantificato la somma in lire130.000.000, questi aveva verosimilmente tenuto conto dellequietanze e non della somma di lire 25.000.000 versata dal Carlàall’atto della sottoscrizione del preliminare, con la conseguenzache, risultando non corrisposta la sola somma di lire 2.000.000, la5 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026domanda della società avrebbe dovuto essere rigettata, mentreavrebbe dovuto trovare accoglimento quella riconvenzionaleproposta ex art. 2932 cod. civ. in via principale.2. Il ricorso è inammissibile.Come chiarito da Cass. Sez. 1, 10/05/2006, n. 10807, l’art. 391-biscod. proc. civ., nel prevedere i casi di revocazione della sentenza diCassazione, non vi include quello della scoperta, dopo la sentenza,di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potutoprodurre in giudizio per causa di forza maggiore o per fattodell'avversario (art. 395, n. 3, cod. proc. civ.). Deve peròescludersi che la mancata previsione di tale ipotesi tra quelleammissibili, a norma dell'art., 391-bis cod. proc. civ., per larevocazione della sentenza di Cassazione, sia configurabile comevizio di legittimità costituzionale, giacché la Corte costituzionale,sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel 1999, hadichiarato, con ordinanza n. 305 del 2001, la manifestainammissibilità della stessa, ritenendo il difetto dei presupposti peruna pronuncia additiva, potendo solo il legislatore, nell'eserciziodella sua discrezionalità, introdurre un nuovo e diverso motivo direvocazione (in questo senso, v. già Cass. Sez. 2, 14/06/2002 , n.8573). L'omissione è stata, piuttosto, il frutto di una sceltaconsapevole del legislatore, che, nell'uso dei suoi poteri sovrani, hainteso in questo caso privilegiare le esigenze della stabilità delgiudicato e della certezza del diritto, fondate sulle pronunce dellaCorte Suprema di Cassazione, rispetto ad altre esigenze digiustizia.Se è vero che il d.lgs. n. 40 del 2006 ha provveduto ad inserirel’art. 391-ter cod. proc. civ., che ha esteso la revocazione inCassazione ai motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primocomma dell'articolo 395 cod. proc. civ., è anche vero che ciò èavvenuto limitatamente ai provvedimenti con i quali “la Corte ha6 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026deciso la causa nel merito”, come poi confermato dalla Sez. 6-2 diquesta Corte con le ordinanze n. 21912 del 27/10/2015 e n.31265 del 04/12/2018, secondo cui avverso la sentenza di rigettopronunciata dalla Corte di Cassazione non è ammissibilel'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3 cod. proc. civ.,essendo questo mezzo proponibile solo avverso la sentenza dellaCorte che abbia deciso la causa nel merito.Inoltre, come osservato anche dalla dottrina, tale modifica ha resoancora più evidente che detti vizi revocatori non sono invocabili neiconfronti delle altre pronunzie (al di fuori, come si è detto,dell’ipotesi di cui all’art. 395 n. 4 richiamato dall’art. 391-bis cod.proc. civ.).Da ciò consegue che, avendo questa Corte, con l’ordinanza n.8933/2024, pubblicata il 4/4/2024, rigettato il ricorso senzadecidere la causa nel merito, l’odierna istanza di revocazione aisensi del n. 3 cod. proc. civ. non può che essere inammissibile aisensi dei principi sopra ricordati.3. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.4. Alla condanna alle spese deve seguire altresì la condanna delricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzocomma, cod. proc. civ.Difatti, agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa gravesignifica azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa,con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione;ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire lacoscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunquesenza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo,argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo discientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia7 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass.,Sez. Un., 32001/2022; Cass. Sez. 1, 12/12/2023, n. 34622).Nella specie, sussistono i presupposti per la condanna delricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nellamisura indicata in dispositivo, avendo lo stesso agito per larevocazione di un provvedimento di questa Corte sulla base di unpresupposto espressamente escluso dal legislatore.5. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, daliquidarsi in favore del difensore antistatario.Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6/11/2025.Il Presidente8 di 9Numero registro generale 24451/2024Numero sezionale 2670/2025Numero di raccolta generale 13854/2026Data pubblicazione 12/05/2026Milena Falaschi9 di 9
Sentenza Cassazione n. 13854/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris