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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 33466/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8779/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1503 SRL -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], sede di PESCARA n.635/2021 depositata il 30/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Parte ricorrente, per il tramite della sua procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, ha ottenuto, in qualità di cessionaria succeduta all’originario ricorrente,un decreto ingiuntivo per il recupero di somme concesse a titolo di finanziamento(operazione rientrante nel campo di applicazione dell’lVA), tra l’originario creditore NPL Opportunities nei confronti del debitore [OSCURATO:PERSONA].

2. Successivamente alla registrazione del decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo ad imposta di registro- liquidata in misura fissa ex nota II dell’art.8 della Tariffa - per atti giudiziari (anno 2017) in quanto il decreto ing i untivo sottendeva altro atto (contratto di finanziamento) soggetto anch’esso a tassazione, in quanto enunciato.

3. Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara,la quale ha emesso la sentenza n. 625/2019, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente.

In particolare , la CTP di Chieti aveva rilevato la mancanza del requisito della medesimezza delle parti che avrebbe consentito l'applicazione dell’imposta di registro anche sull’atto enunciato.

4. Tale decisione è stata impugnata dalla Agenzia innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respintol’appello, affermando che non ricorresse l’ipotesi della enunciazione nell’atto, ritenendo a tal fine necessaria la enunciazione di tutti gli elementi essenziali afferenti al negozio contenuto in un atto scritto o contratto verbale, non riscontrata nella fattispecie.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame, la difesa erariale, per conto della Agenzia delle Entrate, ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4motivi.

6. Parte intimata non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivodi ricorso(in relazione al vizio di cui all’art.360 c.p.c. n. 4.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. n. 4 e 36 n. 4 del d.lgs. 546/92, anche con riferimento all’art. 22 del TUIR(dpr 131/86) e la motivazione apparente.

La CTP di Chieti aveva accolto l’originario ricorso della contribuente in considerazione del fatto che mancava il requisito della medesimezza delle parti che avrebbe consentito l'applicazione dell’imposta di registro anche sull’atto enunciato Dalla motivazione della sentenza, che si presenta del tutto sovrapponibile ad altre relative anche a fattispecie differenti, non sarebbe possibile comprendere il ragionamento giuridico che, in relazione al motivo di appello, abbia guidato la CTR e l’abbia condotta al rigetto del gravame.

1.1. In effetti, la sentenza impugnata presenta tratti di sinteticità estrema, nella misura in cui non esplicita puntualmente quali atti siano stati presi in considerazione né illustra il relativo contenuto sulla base del quale il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’enunciazione.

1.2. Tuttavia, pur a fronte di tali limiti redazionali, non può sostenersi che ci si trovi dinanzi a una motivazione meramente apparente: la sentenza, infatti, pur nella sua essenzialità, esprime comunque l’iter logico-argomentativo seguito dal giudicante e consente di ricostruire le ragioni sottese alla decisione.

Ne consegue che non ricorre l’ipotesi di nullità per difetto assoluto di motivazione, ma semmai un profilo di essenzialità e concisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è di per sé idoneo a integrare il vizio denunciato, in quanto l’obbligo motivazionale risulta comunque assolto.

1.3. Il primo motivo va quindi rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 22, d.P.R. n. 131/1986, e degli artt. 1260, 1265 c.c. in relazione all’art. 360, c. 1,n. 3, c.p.c.

Nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo della società conteneva tutti gli elementi essenziali tanto dell’operazione di finanziamento quanto della cessione del credito, sicché la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] sarebbe illegittima nella parte in cui ha affermato che, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di registro sull’atto enunciato in sede di decreto ingiuntivo, fosse necessario indicarli nell’enunciazione stessa.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 37 e 40 d.P.R. n. 131/1986 e 3 e 10 d.p.r. n. 633/1972, con riferimento agli artt. 1260-1265 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Rileva, in particolare, il ricorrente che ove si dovesse ritenere che la pronunzia sull’errata applicazione del principio di enunciazione investa anche il requisito della identità delle parti, la decisione impugnata merita di essere cassata anche per la sostanziale violazione delle norme indicate.

Se in un unico documento (instrumentum) è contenuta una pluralità di atti giuridici (negotia gesta), l'imposta va applicata a ciascun atto.

4. I motivi nn. 2 e 3 possono essere oggetto di esame congiunto.

4.1. Il secondo motivo risulta fondato: il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., 22 luglio 2024, n. 20055).

Dalla gravata sentenza non invece è dato desumere quali atti siano stati esaminati per escludere i presupposti della tassazione per enunciazione.

4.2. Anche il terzo motivo risulta fondato.

Nel caso di cessione del credito, l’enunciazione deve riguardare tanto il contratto fonte del credito maturato quanto l’atto (o gli atti) dai quali è conseguita la modificazione del lato attivo del rapporto secondo la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.).

In questo caso, pertanto, sussiste un onere di enunciazione rafforzato per ricondurre il requisito della identità delle parti (dell’atto enunciato e di quello enunciante) a quella che ne è risultata vincolata in forza di vicende successive alla stipula contrattuale.

Tale onere non risulta rispettato.

4.3. I motivi meritano quindi accoglimento.

5. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n.546/92 e degli artt. 37 d.

P .

R . n. 131/1986 e 8 della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, Ove la CTR non avesse riconosciuta, ai fini dell’applicazione dell’art. 22 TUR, la corretta applicazione del principio di enunciazione né l'identità sostanziale tra l’originario creditore ed il soggetto che richiede il decreto ingiuntivo, allora neppure avrebbe potuto trovare applicazione il principio di alternatività IVA/Registro di cui all’art. 40 TUR, considerato che l’operazione soggetta ad IVA (in questo caso il finanziamento concesso dall’originario creditore NPL Opportunities nei confronti del debitore [OSCURATO:PERSONA] o il successivo p atto di cessione del credito tra Opportunuties e Sarchiopane ) non è stata posta in essere dal soggetto che ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in proprio favore.

Una volta esclusa l’enunciazione del rapporto soggetto a IVA (nella specie, il contratto di finanziamento), il giudice avrebbe dovuto coerentemente trarne le conseguenze in ordine al regime impositivo applicabile.

In particolare, venuto meno il presupposto per l’applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, l’atto enunciante – ossia il decreto ingiuntivo – avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

La CTR non si sarebbe dovuta limitare ad accogliere l’appello ma avrebbe dovuto dichiarare la legittimità dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo.

5.1. Lacensura non merita accoglimento, visto che il principio di alternatività (con tassazione fissa) discendeva dal contenuto dell’atto impositivo e che il giudice del merito non avrebbe potuto disporre ultra (o extra) petita partium.

5.2. Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che la CTR si è limitata a respingere il motivo di appello dell’Agenzia che era stato proposto in punto di sussistenza della enunciazione (esclusa dalla CTP): la tassazione del decreto ingiuntivo (in misura fissa) non era stata contestata né col ricorso introduttivo né nello stesso secondo grado di giudizio.

5.3. Ne consegue la infondatezza della doglianza.

6. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi nn. 2 e3, rigettati i restanti e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8779/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1503 SRL -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], sede di PESCARA n.635/2021 depositata il 30/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente, per il tramite della sua procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, ha ottenuto, in qualità di cessionaria succeduta all’originario ricorrente,un decreto ingiuntivo per il recupero di somme concesse a titolo di finanziamento(operazione rientrante nel campo di applicazione dell’lVA), tra l’originario creditore NPL Opportunities nei confronti del debitore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Successivamente alla registrazione del decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo ad imposta di registro- liquidata in misura fissa ex nota II dell’art.8 della Tariffa - per atti giudiziari (anno 2017) in quanto il decreto ing i untivo sottendeva altro atto (contratto di finanziamento) soggetto anch’esso a tassazione, in quanto enunciato. 3. Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara,la quale ha emesso la sentenza n. 625/2019, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente. In particolare , la CTP di Chieti aveva rilevato la mancanza del requisito della medesimezza delle parti che avrebbe consentito l'applicazione dell’imposta di registro anche sull’atto enunciato. 4. Tale decisione è stata impugnata dalla Agenzia innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respintol’appello, affermando che non ricorresse l’ipotesi della enunciazione nell’atto, ritenendo a tal fine necessaria la enunciazione di tutti gli elementi essenziali afferenti al negozio contenuto in un atto scritto o contratto verbale, non riscontrata nella fattispecie. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame, la difesa erariale, per conto della Agenzia delle Entrate, ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4motivi. 6. Parte intimata non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivodi ricorso(in relazione al vizio di cui all’art.360 c.p.c. n. 4.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. n. 4 e 36 n. 4 del d.lgs. 546/92, anche con riferimento all’art. 22 del TUIR(dpr 131/86) e la motivazione apparente. La CTP di Chieti aveva accolto l’originario ricorso della contribuente in considerazione del fatto che mancava il requisito della medesimezza delle parti che avrebbe consentito l'applicazione dell’imposta di registro anche sull’atto enunciato Dalla motivazione della sentenza, che si presenta del tutto sovrapponibile ad altre relative anche a fattispecie differenti, non sarebbe possibile comprendere il ragionamento giuridico che, in relazione al motivo di appello, abbia guidato la CTR e l’abbia condotta al rigetto del gravame. 1.1. In effetti, la sentenza impugnata presenta tratti di sinteticità estrema, nella misura in cui non esplicita puntualmente quali atti siano stati presi in considerazione né illustra il relativo contenuto sulla base del quale il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’enunciazione. 1.2. Tuttavia, pur a fronte di tali limiti redazionali, non può sostenersi che ci si trovi dinanzi a una motivazione meramente apparente: la sentenza, infatti, pur nella sua essenzialità, esprime comunque l’iter logico-argomentativo seguito dal giudicante e consente di ricostruire le ragioni sottese alla decisione. Ne consegue che non ricorre l’ipotesi di nullità per difetto assoluto di motivazione, ma semmai un profilo di essenzialità e concisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è di per sé idoneo a integrare il vizio denunciato, in quanto l’obbligo motivazionale risulta comunque assolto. 1.3. Il primo motivo va quindi rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 22, d.P.R. n. 131/1986, e degli artt. 1260, 1265 c.c. in relazione all’art. 360, c. 1,n. 3, c.p.c. Nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo della società conteneva tutti gli elementi essenziali tanto dell’operazione di finanziamento quanto della cessione del credito, sicché la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] sarebbe illegittima nella parte in cui ha affermato che, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di registro sull’atto enunciato in sede di decreto ingiuntivo, fosse necessario indicarli nell’enunciazione stessa. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 37 e 40 d.P.R. n. 131/1986 e 3 e 10 d.p.r. n. 633/1972, con riferimento agli artt. 1260-1265 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Rileva, in particolare, il ricorrente che ove si dovesse ritenere che la pronunzia sull’errata applicazione del principio di enunciazione investa anche il requisito della identità delle parti, la decisione impugnata merita di essere cassata anche per la sostanziale violazione delle norme indicate. Se in un unico documento (instrumentum) è contenuta una pluralità di atti giuridici (negotia gesta), l'imposta va applicata a ciascun atto. 4. I motivi nn. 2 e 3 possono essere oggetto di esame congiunto. 4.1. Il secondo motivo risulta fondato: il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., 22 luglio 2024, n. 20055). Dalla gravata sentenza non invece è dato desumere quali atti siano stati esaminati per escludere i presupposti della tassazione per enunciazione. 4.2. Anche il terzo motivo risulta fondato. Nel caso di cessione del credito, l’enunciazione deve riguardare tanto il contratto fonte del credito maturato quanto l’atto (o gli atti) dai quali è conseguita la modificazione del lato attivo del rapporto secondo la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.). In questo caso, pertanto, sussiste un onere di enunciazione rafforzato per ricondurre il requisito della identità delle parti (dell’atto enunciato e di quello enunciante) a quella che ne è risultata vincolata in forza di vicende successive alla stipula contrattuale. Tale onere non risulta rispettato. 4.3. I motivi meritano quindi accoglimento. 5. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n.546/92 e degli artt. 37 d. P . R . n. 131/1986 e 8 della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, Ove la CTR non avesse riconosciuta, ai fini dell’applicazione dell’art. 22 TUR, la corretta applicazione del principio di enunciazione né l'identità sostanziale tra l’originario creditore ed il soggetto che richiede il decreto ingiuntivo, allora neppure avrebbe potuto trovare applicazione il principio di alternatività IVA/Registro di cui all’art. 40 TUR, considerato che l’operazione soggetta ad IVA (in questo caso il finanziamento concesso dall’originario creditore NPL Opportunities nei confronti del debitore [OSCURATO:PERSONA] o il successivo p atto di cessione del credito tra Opportunuties e Sarchiopane ) non è stata posta in essere dal soggetto che ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in proprio favore. Una volta esclusa l’enunciazione del rapporto soggetto a IVA (nella specie, il contratto di finanziamento), il giudice avrebbe dovuto coerentemente trarne le conseguenze in ordine al regime impositivo applicabile. In particolare, venuto meno il presupposto per l’applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, l’atto enunciante – ossia il decreto ingiuntivo – avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie. La CTR non si sarebbe dovuta limitare ad accogliere l’appello ma avrebbe dovuto dichiarare la legittimità dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo. 5.1. Lacensura non merita accoglimento, visto che il principio di alternatività (con tassazione fissa) discendeva dal contenuto dell’atto impositivo e che il giudice del merito non avrebbe potuto disporre ultra (o extra) petita partium. 5.2. Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che la CTR si è limitata a respingere il motivo di appello dell’Agenzia che era stato proposto in punto di sussistenza della enunciazione (esclusa dalla CTP): la tassazione del decreto ingiuntivo (in misura fissa) non era stata contestata né col ricorso introduttivo né nello stesso secondo grado di giudizio. 5.3. Ne consegue la infondatezza della doglianza. 6. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi nn. 2 e3, rigettati i restanti e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa
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