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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 16525/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO'udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di appello di Salerno, con la quale, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2023, è stata applicata al medesimo, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservato che il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato; premesso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato dunque che la doglianza articolata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (motivazione della pena) non rientra tra quelle ammesse in sede di legittimità avverso la sentenza resa in caso di cd. concordato in appello, per cui, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Iln lierErestensAore F1, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO'udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di appello di Salerno, con la quale, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2023, è stata applicata al medesimo, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservato che il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato; premesso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato dunque che la doglianza articolata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (motivazione della pena) non rientra tra quelle ammesse in sede di legittimità avverso la sentenza resa in caso di cd. concordato in appello, per cui, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Iln lierErestensAore F1, [OSCURATO:PERSONA]
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