CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 323 e 490 c.p., assolvendolo però, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, per alcuni dei fatti originariamente contestatigli. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto con lo stesso, in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i due episodi per cui è stata confermata la sua condanna, vengono proposte censure in fatto o meramente contestative della motivazione della sentenza impugnata, con la cui articolazione però il ricorrente omette di confrontarsi effettivamente. Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anzitutto, contrariamente a quanto eccepito, va ribadito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01), ma non ha competenza esclusiva in proposito, atteso che il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, c.p., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 c.p., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento anche dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (ex multis Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01). In secondo luogo, è sì vero che il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena concessa a condizione che la relativa causa non fosse docunnentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 - 01), ma, per l'appunto, è necessario che la causa ostativa fosse "documentalmente" nota al giudice del primo grado, il che non risulta e non può essere inferito, come sostanzialmente preteso dal ricorrente, dalla mera circostanza che la condanna ostativa sia divenuta definitiva prima della pronunzia appellata. Rilevato che, stante l'inammissibilità dei motivi di ricorso, il decorso del termine di prescrizione per i reati di abuso d'ufficio in data successiva alla pronunzia della sentenza impugnata è irrilevante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle