CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 47259/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difeso clall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana del Foro di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanisetta, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza volta al riconoscimento della continuazione; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2024, la Corte di appello di Caltanisetta, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle seguenti sentenze: f•'` a. Corte di appello di Caltanisetta del 14 luglio 2016, irrevocabile il 13 settembre 2017, di condanna per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, accertata nell'ambito del procedimento cd. Homo novus ex art. 416-bis cod. proc. pen. e reati estorsivi; b. Corte di appello di Caltanisetta del 22 giugno 2023, irrevocabile il 08 maggio 2024, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, accertata nell'ambito del procedimento cd. caput silente ex art. 416-bis cod. pen. e delitti di estorsione. La Corte territoriale, a sostegno della decisione, ha rilevato che i fatti accertati con la prima sentenza riguardavano l'esistenza di una associazione mafiosa costituita nel 2012 da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], mentre le condotte oggetto della seconda pronuncia avevano ad oggetto la partecipazione, negli anni 2017-2019, ad un diverso gruppo di stampo mafioso, propaggine, nell'ambito del territorio ennese, di Cosa nostra: di tale seconda compagine non risultava fare parte [OSCURATO:PERSONA] ed essa annoverava una serie di differenti associati rispetto alla prima organizzazione. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito dei due procedimenti, è stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], dopo l'iniziale adesione all'organizzazione criminale fondata dal padre e successivamente all'intervenuta carcerazione dei suoi affiliati, a distanza di tempo avesse inteso riorganizzarsi, aderendo ad un diverso consesso criminale di cui il padre non faceva parte. La Corte ha altresì evidenziato l'ampia cesura temporale tra le condotte oggetto della prima decisione e quelle successive, giudicate con la sentenza sub b), pertanto escludendo, alla luce di tali elementi, che [OSCURATO:PERSONA], fin dal momento della sua adesione al gruppo mafioso fondato dal padre, avesse in animo di portare avanti i suoi progetti delinquenziali ed invece avendo fatto ingresso, diversi anni dopo, in un altro gruppo criminale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa, articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b), e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per mancata motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine al lasso di tempo ed alla relativa incidenza del medesimo, ai fini dell'esclusione del vincolo della continuazione tra i reati associativi contestati nelle due sentenze, nonché con riguardo alla ritenuta soluzione di continuità tra i fatti associativi acclarati e alla parziale diversità delle due compagini associative. In altre parole, il ricorrente si duole della motivazione del provvedimento, di cui ec:cepisce l'illogicità, atteso che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente motivato in ordine all'incidenza dello iato temporale sull'identità di disegno criminoso.Ricorrerebbero, invece, gli indici rivelatori dell'identità di disegno criminoso, alla luce della contiguità spazio-temporale e dell'identità del sodalizio, composto dagli stessi soggetti, legati alla medesima casa-madre - la locale di Leonfonte - per cui il differente ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soltanto frutto del fisiologico avvicendamento tipico delle dinamiche associative, ove, anche a seguito della carcerazione o della morte di alcuni sodali, si pone la necessità di ristrutturare l'organigramma. La distanza cronologica tra le condotte non potrebbe costituire un elemento dirimente ai fini dell'esclusione della continuazione, soprattutto quando tra i fatti di reato ricorre un periodo di carcerazione, proprio come avvenuto nel caso di [OSCURATO:PERSONA], le cui vicende, penalmente rilevanti, sono state separate da un periodo di detenzione. Le condotte associative - gestione dell'attività di spaccio e di estorsione, all'interno dell'associazione - sarebbero il frutto di un medesimo disegno, di una progressione criminosa che, muovendo dal periodo tra il 2012 e 2013, si è dispiegata ancora tra 2017 e il 2019: nell'arco temporale intermedio, [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto. Egli avrebbe aderito fin dal 2012 all'organizzazione denominata "clan Fiorenza" - mai disciolta -, dalla quale non avrebbe mai receduto, essendo, per contro, emerso che egli vi era sempre rimasto intraneo, impartendo direttive durante il periodo di carcerazione, circostanze indicative della continuità criminale, evidenziata dalla sentenza sub b), laddove si afferma la «continuità dell'azione della criminalità organizzata nel territorio ennese, in particolare, nel Comune di Leonfonte, dove è stata accertata l'esistenza di un'articolazione di "Cosa nostra", assurta a vera e propria "famiglia" con la benedizione del vecchio boss Seminara». In merito alla parziale diversità delle due compagini criminali, la difesa rappresenta come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la presenza, in entrambi i sodalizi, di Alex e [OSCURATO:PERSONA] e che Cocuzza, dopo la carcerazione dei fratelli Fiorenza, abbia continuato a tenere informato delle vicende occorse il padre [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto, quindi, quale elemento imprescindibile del clan. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606 lett. d), e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato nella parte in cui esclude l'unicità di disegno criminoso. La motivazione della Corte territoriale sarebbe, ad avviso della difesa, inficiata da apoditticità, atteso che non sarebbe stata fornita alcuna motivazione congrua circa i motivi per cui la richiesta doveva essere respinta, alla luce della giurisprudenza di legittimità, omettendo di dare corretta valorizzazione alla causale delle condotte criminose, caratterizzate dallo scopo di segnare la prevalenza, sul territorio di Enna, del clan Fiorenza, cui facevano parte molti familiari del capo, [OSCURATO:PERSONA].Sulla base degli esposti indicatori, quali la contiguità spazio-temporale, l'omogeneità delle condotte di reato, l'identità, pur se parziale, degli associati, il medesimo modus operandi, la Corte territoriale avrebbe dovuto giungere a diversa conclusione. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza ed ogni conseguente statuizione. 3. È stata depositata memoria difensiva, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo e sviluppando alcuni degli argomenti proposti in ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e, per l'effetto, deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. 1.1. Il tema riguarda la riconoscibilità del vincolo della continuazione tra delitti permanenti, nella specie associativi, in linea di principio non preclusa, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, che precisa come, anche in tale ipotesi, il riconoscimento del vincolo postuli la sussistenza dei requisiti previsti a tale fine: «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo "pactum sceleris" ovvero una discontinuità nel programma criminoso).» (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375-01). Occorre altresì tenere conto del principio secondo cui «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua suc:cessiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni 4 s ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). 1.2. Il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai richiamati principi di diritto, evidenziandk, unicamente l'ampio iato temporale tra le due contestazioni, la diversa composizione del clan di riferimento che, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato interessato da un profondo cambiamento dei partecipi. 2. La dichiarata intenzione di partecipare lungo tutto il corso del tempo alle vicende associative delle due distinte organizzazioni, nonostante l'intervenuta carcerazione su bìta da [OSCURATO:PERSONA] e da altri sodali, è stata valutata dalla Corte territoriale come semplice deduzione, in difetto di indicazioni specifiche circa la programmazione delle varie condotte attuative del progetto criminoso, ma senza verificare in concreto, sulla base degli elementi indicati dalla difesa, la ripresa delle attività delinquenziali nell'ambito del clan di riferimento, di indubbia omogeneità criminale. Va altresì rilevato che emerge, sulla base della incontestata ricostruzione della Corte di appello come i fratelli Fiorenza, a distanza di anni, si fossero riorganizzati nell'ambito del gruppo mafioso familiare che continuava a gravitare nel contesto mafioso ennese, pur non avendo più, al suo vertice, il loro padre [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Sono stati inoltre giudicati, in modo non motivato, irrilevanti ai fini di dimostrare la stabilità del vincolo associativo i contatti con Cocuzza, risalenti all'anno 2006 e quindi dotati di una pregnanza temporale non priva di significato, nella logica di una continuità nell'azione di criminalità organizzata. In proposito, va rilevato che l'ordinanza non offre alcuna spiegazione circa il fatto che tali contatti, logicamente riferibili ad attività illecite, siano privi di rilievo per testimoniare la ripresa delle attività associative con una modificazione parziale dei componenti, evenienza ricorrente, nei contesti associativi, in conseguenza di fatti, traumatici o fisiologici, quali arresti, decessi, recessi di associati che comportano nuove necessità organizzative. Il ricorso valorizza, in ottica difensiva, l'esistenza di ulteriori contatti con Mauc:eri, già ritenuto gravitare nel clan di riferimento, mentre l'ordinanza nulla osserva al riguardo. mancando, in sostanza, un attento esame dei provvedimenti giudiziari irrevocabili che, secondo la difesa, contengono precise indicazioni sul mantenimento dei contatti durante la carcerazione e la riorganizzazione delle attività dopo l'espiazione della pena, atteso che, proprio emergendo dalle sentenze irrevocabili, risulta che [OSCURATO:PERSONA], dall'interno del carcere e attraverso la collaborazione con Cocuzza e Mauceri, che invece si trovavano in libertà, aveva ripreso ad impartire direttive e organizzare l'attività dell'associazione. 2.2. In definitiva, il giudice dell'esecuzione, contrariamente alle emergenze processuali indicate dalla difesa e solo sommariamente esaminate, ha postulato che il clan Fiorenza sia stato disarticolato e sciolto, conclusione a sostegno della quale manca, tuttavia, un adeguato supporto motivazionale. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, approfondirà i temi devoluti dalla difesa, compulsando le sentenze irrevocabili per verificare quanto asserito nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. La Corte provvederà in diversa composizione (Corte Cost. n. 183 del 2013). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un