CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 26685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27960-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27960/2021 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 359/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 27960/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27.5.2021 n. 448, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale -premesso di aver prestato servizio presso il Ministero della Difesa nell’Arma dell’[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.8.2000, congedandosi con il grado di Capitano e con iscrizione per l’intero periodo, presso il relativo fondo previdenziale INPDAD, e rilevato che dall’agosto del 2000 egli aveva iniziato a prestare la propria opera lavorativa presso un’azienda privata, con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA] - aveva chiesto all’ Inps la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ex art. 2 della legge n. 29/79 presso il predetto [OSCURATO:PERSONA], della contribuzione versata all’Inpdad. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], l’Inps nel determinare l’onere di ricongiunzione aveva omesso di calcolare in detrazione gli interessi sulla contribuzione versata presso l’Inpdad e da ricongiungere, interessi previsti dall’art. 2 comma secondo della legge n.29/79, a carico della gestione Inpdad di provenienza; ciò, aveva portato a un ingiustificato incremento dell’onere di ricongiunzione a carico del ricorrente, posto che l’ammontare dell’entità della contribuzione trasferita determina la diminuzione dell’onere a carico del lavoratore. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, richiamando alcuni precedenti di legittimità, accoglieva la domanda dell’Inps, rilevando che per la ricongiunzione richiesta sarebbe stata necessaria la previa costituzione di una posizione assicurativa presso l’Ente stesso, in particolare, presso il F.P.L.D. dell’Inps ai sensi della legge n. 322 del 1958, da effettuarsi d’ufficio, in cui avrebbero dovuto essere trasferiti i contributi, senza aggravio di interessi, restando questi a carico dell’assicurato che aveva richiesto la ricongiunzione. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di considerare che la ricongiunzione operata dall’Inps, a seguito della domanda del lavoratore del 22.12.2000 e accolta il 4.9.18 ha avuto luogo tramite il passaggio della provvista contributiva dall’AGO al [OSCURATO:PERSONA], e la domanda proposta dal ricorrente aveva ad oggetto l’accertamento del suo diritto alla determinazione dell’onere di ricongiunzione, comprensiva anche de l calcol o degli interessi , in riduzione, ex art. 2 comma 2 della legge n. 29/79. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 e 5 comma 4 n. 1) della legge n. 29/79, dell’art. unico della legge n. 322/58 e dell’art. 12 delle preleggi al codice civile, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché non poteva farsi carico al privato interessato – sotto il profilo dell’addebito di una maggiore somma da corrispondere al fine di conseguire la richiesta ricongiunzione – dell’eventuale mancato pagamento tra gli istituti pubblici degli interessi in questione, previsti ex lege come dovuti. Il primo motivo è infondato; infatti, non sussiste nella specie, nessuna omissione nella valutazione dei fatti indicati come decisivi dal ricorrente, in quanto la Corte d’appello ha tenuto conto della circostanza che il trasferimento della contribuzione operava dal Fondo previdenza dei lavoratori dipendenti privati dell’Inps al Fondo volo, tant’è che, propr io in virtù di tale circostanza, ha ritenuto che il trasferimento dei contributi originariamente maturati presso il fondo sostitutivo dell’Inpdad (presso il quale era sorta la posizione previdenziale del richiedente che aveva poi cessato il rapporto di lavoro pubblico senza maturazione del diritto a prestazione pensionistica) e trasferiti ex lege presso la gestione speciale F.P.L.D. dell’Inps, dovessero essere accreditati presso il [OSCURATO:PERSONA], con addebito del 50% dell’interesse composto del 4,5% sui predetti contributi a carico del lavoratore. Il secondo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la sostanza delle decisione della Corte del merito, secondo cui - richiamando il precedente di legittimità integralmente riportato in sentenza - poiché il ricorrente aveva presentato domanda di ricongiunzione prima del 31.7.10 quando era entrata in vigore la legge n. 122 del 2010 che aveva disposto l’abrogazione della legge di riferimento n. 322 del 1958, e poiché non aveva maturato una contribuzione utile al diritto a pensione, in questo caso, l’accredito della contribuzione maturata presso l’Inpdad non poteva scaturire dalla disciplina in tema di ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, trovando invece applicazione il diverso istituto della costituzione di una posizione previdenziale ex L. n. 322 del 1958 che non contemplava a carico della gestione precedente alcun obbligo di corresponsione degli interessi compensativi, come previsto, invece, dall’art. 2 della L. n. 29 del 1979, in tema di ricongiunzione (cfr. Cass. n. 20522/19, 14381/20, entrambe in termini, v. anche, Cass. n. 17611/20, 29820/22). Nella specie, al momento della domanda di ricongiunzione il 22 dicembre 2000 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), per come pacifico, il ricorrente aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale Inpdad senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base all’art. 126 del DPR n. 1092/73. Tale norma stabilisce che "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente". Invero, la corretta interpretazione di quest'ultima disposizione impone di considerare che essa si riferisca all'ipotesi della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce "servizio" il nuovo rapporto di lavoro; da tanto deriva che ad essa non è riconducibile la fattispecie in esame non essendo revocabile in dubbio la natura privatistica del rapporto successivamente intrattenuto dal ricorrente con l’azienda di trasporto aereo privato (cfr. Cass.n. 1381/20 §2.2, cit.). Da quanto sopra esposto consegue che la domanda di ricongiunzione del dicembre 2000, frutto di una scelta volontaria del lavoratore, non può che avere ad oggetto la contribuzione (costituita) presso il FPLD dell'INPS, cedente, a quella del [OSCURATO:PERSONA], gestione speciale ricevente, e non già la contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego - automaticamente già trasferita al FPLD ai fini della costituzione della posizione previdenziale ex art. 124 DPR 1092 citato in presenza dei presupposti di detta norma - e dunque (solo) con riferimento a detto ultimo passaggio è effettivamente richiamabile la L. n. 29 del 1979, art. 2. Pertanto, poiché la originaria domanda era diretta ad ottenere la ricongiunzione presso il Fondo di appartenenza ([OSCURATO:PERSONA]) dei periodi di contribuzione versati presso l'INPDAP tale ulteriore passaggio non forma oggetto della controversia e l'Istituto riconosce che la domanda di ricongiunzione era stata accolta con riferimento al passaggio della contribuzione dal FPLD gestione INPS cedente al [OSCURATO:PERSONA] ricevente e non già in ordine alla contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego, automaticamente già trasferita al FPLD D.P.R. n. 1092 del 1973, ex art. 124. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. La complessità della materia compensazione delle spese dell’intero processo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Spese dell'intero processo compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’u