Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 01859/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27737/2021 R.G.,proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. 48/6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.2120/2021 depositata il 7/6/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2120/2021 del 7/6/2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha respinto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione della C.T.P. di rigettare il ricorso della società avverso l'avviso di liquidazione n. 20177001/DI/000004484/0/001, per l'importo di Euro 49.347,00, a titolo imposta di registro in relazione all’enunciazione - nel decreto ingiuntivo n. 4484/2017 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della contribuente -di un atto di ricognizione di debito.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre l’Agenzia delle Entrate si costituisce mediante controricorso.

Costituendosi in qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i n prossimità dell’adunanza camerale, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, dell'art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 452 d.P.R. n. 131/1986, in relazione al canone censorio ex art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che non fosse necessario allegare all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro il provvedimento giudiziale che ne costituiva il presupposto.

Si assume, in particolare, che la regola generale di cui al citato art. 7, secondo cui se la motivazione dell'atto impositivo fa riferimento ad altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, vale anche per l'avviso di pagamento, non potendo riversarsi sul contribuente l'onere della ricerca dell'atto, così comprimendo il termine a sua difesa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La CTR ha fatto esatta applicazione del principio, ripetutamente ed anche di recente enunciato da questa Corte, secondo cui "in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente" (Cass. 14582/2025; 11283/2022; 26340/2021;30084/2021; 9344/2021).

1.3. Dirimente, quindi, ai fini in esame, è la conoscibilità dell’atto giudiziario, e non, come erroneamente sostiene la ricorrente, la prova della sua effettiva conoscenza, che, ad ogni modo, nel caso di specie, deve darsi per assodata, dal momento che il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione era stato emesso su espressa richiesta della società che ha poi impugnato l’avviso di liquidazione, sicché quest’ultima non poteva non sapere a quale atto si riferisse la pretesa fiscale, a prescindere dalla materiale allegazione dell’atto stesso all’avviso di liquidazione.

1.4. Spettava, semmai, alla ricorrente, dimostrare eventuali difficoltà nella conoscenza dell’atto, tali da comportare un sacrificio dell'esercizio della difesa in giudizio.

Non avendolo fatto, la decisione impugnata resta immune dal denunciato vizio.

2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si censura la decisione della CTR di ritenere l’atto di ricognizione di debito soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa, con motivazione apparente ed in violazione dell’art. 4 della tariffa – parte seconda allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 3 della tariffa – parte prima e dell’art. 20 cit. d.P.R., rispettivamente in relazione all’ art. 360, primo comma, nn. 3)e 4), cod. proc.civ.

2.1. Le censure sono fondate in relazione al terzo motivo, assorbito il secondo.

2.2. La questione del trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito è stata risolta da un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 16 marzo 2023, n. 7682), a composizione di un contrasto che risentiva certamente della mancanza di un'espressa previsione, da parte del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento della ricognizione di debito ai fini dell'imposta di registro.

2.3. È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 26334/2016; 24451/2020; 2091/2022), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria.

2.4. In relazione al profilo fiscale, in via di tendenziale schematizzazione, le posizioni assunte dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte potevano ricondursi a tre filoni interpretativi, secondo la sintesi ricostruttiva operata da questa Corte in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite (Cass. 33313/2021).

2.4.1. La prima tesi (Cass. 24107/2014; 17808/2017), senza operare distinzioni di sorta, riportava la ricognizione di debito nell'ambito dell'art. 9 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% gli "(a)tti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale", ciò essenzialmente in ragione della considerazione secondo cui è "difficile negare che la patrimonialità pertenga all'obbligazione certificata in una scrittura ricognitiva di debito".

2.4.2. Diversamente, sempre però muovendo dalla condivisione della natura di dichiarazione di volontà della ricognizione di debito, nell'ambito del secondo orientamento, si affermava che, laddove dalla ricognizione non risulti l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante, di modo che non è dato verificare se per esso risulti già versata o meno l'imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, non comportando alcuna innovazione rispetto all'obbligazione contratta, va ricondotta alla previsione di cui all'art. 3 della tariffa -parte prima, che prevede l'assoggettamento all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% degli "(a)tti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura", sempre soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso (Cass. 12432/2007; 16829/2008; 14480/2016; 1247/2017; 3379/2020; 15190/2021).

2.4.3. Infine, secondo un terzo orientamento, si è venuto affermando il principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (Cass. 1132/2009), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, né l'art. 9 della tariffa - parte I, né l'art. 3 della tariffa - parte I, ma l'art. 4 della tariffa - parte II, secondo cui sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass. 15268/2018; 481/2018).

2.5. Ebbene, a questo terzo orientamento hanno dato preferenza le sezioni unite, enunciando il principio secondo cui la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito va ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa - parte II, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa (Sez.

Un., 16 marzo 2023, n. 7682, cit., cuiadde Cass. 16254/2024).

2.6. In applicazione dell’esposto principio, si impone, dunque, l’accoglimento della censura, assorbiti, oltre che il secondo, anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, coi quali si espone il vizio di omessa pronuncia sulla questione della tassazione dell’atto di ricognizione di debito in misura fissa, avendo ad oggetto una prestazione di servizi soggetta ad IVA (in forza del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro), e si denuncia, riguardo alla medesima questione, la violazione dell’art.40 e della nota II all’art. 8 della tariffa – parte I del d.P.R. n. 131/1986, rispettivamente in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 4 e 3, cod. proc. civ.

2.7. Restano assorbiti anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che censurano la decisione della CTR di ritenere applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 22, comma 1, d.P.R. 131/1986, senza valutare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina di riferimento, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 8 d.lgs. 546/1992, rispettivamente in relazione all’ art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.

2.7.1. L’art. 22 d.P.R. 131/1986 dispone che “se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’articolo 69”,sicché, non vertendosi, per quanto detto innanzi, in ipotesi di “atto enunciato […] soggetto a registrazione in termine fisso”, la questione relativa all’applicazione della sanzione resta assorbita.

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al terzo motivo.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente.

4. La formazione in corso di causa della richiamata giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso origina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27737/2021 R.G.,proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. 48/6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.2120/2021 depositata il 7/6/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2120/2021 del 7/6/2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha respinto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione della C.T.P. di rigettare il ricorso della società avverso l'avviso di liquidazione n. 20177001/DI/000004484/0/001, per l'importo di Euro 49.347,00, a titolo imposta di registro in relazione all’enunciazione - nel decreto ingiuntivo n. 4484/2017 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della contribuente -di un atto di ricognizione di debito. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre l’Agenzia delle Entrate si costituisce mediante controricorso. Costituendosi in qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i n prossimità dell’adunanza camerale, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, dell'art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 452 d.P.R. n. 131/1986, in relazione al canone censorio ex art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che non fosse necessario allegare all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro il provvedimento giudiziale che ne costituiva il presupposto. Si assume, in particolare, che la regola generale di cui al citato art. 7, secondo cui se la motivazione dell'atto impositivo fa riferimento ad altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, vale anche per l'avviso di pagamento, non potendo riversarsi sul contribuente l'onere della ricerca dell'atto, così comprimendo il termine a sua difesa. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La CTR ha fatto esatta applicazione del principio, ripetutamente ed anche di recente enunciato da questa Corte, secondo cui "in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente" (Cass. 14582/2025; 11283/2022; 26340/2021;30084/2021; 9344/2021). 1.3. Dirimente, quindi, ai fini in esame, è la conoscibilità dell’atto giudiziario, e non, come erroneamente sostiene la ricorrente, la prova della sua effettiva conoscenza, che, ad ogni modo, nel caso di specie, deve darsi per assodata, dal momento che il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione era stato emesso su espressa richiesta della società che ha poi impugnato l’avviso di liquidazione, sicché quest’ultima non poteva non sapere a quale atto si riferisse la pretesa fiscale, a prescindere dalla materiale allegazione dell’atto stesso all’avviso di liquidazione. 1.4. Spettava, semmai, alla ricorrente, dimostrare eventuali difficoltà nella conoscenza dell’atto, tali da comportare un sacrificio dell'esercizio della difesa in giudizio. Non avendolo fatto, la decisione impugnata resta immune dal denunciato vizio. 2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si censura la decisione della CTR di ritenere l’atto di ricognizione di debito soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa, con motivazione apparente ed in violazione dell’art. 4 della tariffa – parte seconda allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 3 della tariffa – parte prima e dell’art. 20 cit. d.P.R., rispettivamente in relazione all’ art. 360, primo comma, nn. 3)e 4), cod. proc.civ. 2.1. Le censure sono fondate in relazione al terzo motivo, assorbito il secondo. 2.2. La questione del trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito è stata risolta da un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682), a composizione di un contrasto che risentiva certamente della mancanza di un'espressa previsione, da parte del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento della ricognizione di debito ai fini dell'imposta di registro. 2.3. È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 26334/2016; 24451/2020; 2091/2022), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. 2.4. In relazione al profilo fiscale, in via di tendenziale schematizzazione, le posizioni assunte dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte potevano ricondursi a tre filoni interpretativi, secondo la sintesi ricostruttiva operata da questa Corte in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite (Cass. 33313/2021). 2.4.1. La prima tesi (Cass. 24107/2014; 17808/2017), senza operare distinzioni di sorta, riportava la ricognizione di debito nell'ambito dell'art. 9 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% gli "(a)tti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale", ciò essenzialmente in ragione della considerazione secondo cui è "difficile negare che la patrimonialità pertenga all'obbligazione certificata in una scrittura ricognitiva di debito". 2.4.2. Diversamente, sempre però muovendo dalla condivisione della natura di dichiarazione di volontà della ricognizione di debito, nell'ambito del secondo orientamento, si affermava che, laddove dalla ricognizione non risulti l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante, di modo che non è dato verificare se per esso risulti già versata o meno l'imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, non comportando alcuna innovazione rispetto all'obbligazione contratta, va ricondotta alla previsione di cui all'art. 3 della tariffa -parte prima, che prevede l'assoggettamento all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% degli "(a)tti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura", sempre soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso (Cass. 12432/2007; 16829/2008; 14480/2016; 1247/2017; 3379/2020; 15190/2021). 2.4.3. Infine, secondo un terzo orientamento, si è venuto affermando il principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (Cass. 1132/2009), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, né l'art. 9 della tariffa - parte I, né l'art. 3 della tariffa - parte I, ma l'art. 4 della tariffa - parte II, secondo cui sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass. 15268/2018; 481/2018). 2.5. Ebbene, a questo terzo orientamento hanno dato preferenza le sezioni unite, enunciando il principio secondo cui la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito va ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa - parte II, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa (Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682, cit., cuiadde Cass. 16254/2024). 2.6. In applicazione dell’esposto principio, si impone, dunque, l’accoglimento della censura, assorbiti, oltre che il secondo, anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, coi quali si espone il vizio di omessa pronuncia sulla questione della tassazione dell’atto di ricognizione di debito in misura fissa, avendo ad oggetto una prestazione di servizi soggetta ad IVA (in forza del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro), e si denuncia, riguardo alla medesima questione, la violazione dell’art.40 e della nota II all’art. 8 della tariffa – parte I del d.P.R. n. 131/1986, rispettivamente in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 4 e 3, cod. proc. civ. 2.7. Restano assorbiti anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che censurano la decisione della CTR di ritenere applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 22, comma 1, d.P.R. 131/1986, senza valutare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina di riferimento, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 8 d.lgs. 546/1992, rispettivamente in relazione all’ art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. 2.7.1. L’art. 22 d.P.R. 131/1986 dispone che “se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’articolo 69”,sicché, non vertendosi, per quanto detto innanzi, in ipotesi di “atto enunciato […] soggetto a registrazione in termine fisso”, la questione relativa all’applicazione della sanzione resta assorbita. 3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al terzo motivo. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente. 4. La formazione in corso di causa della richiamata giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso origina