CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 29731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3360_23 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1 D.P.R. 309/1990 - deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Rilevato che tale motivo è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod. pen. a norma del quale il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa; e, invero, nel caso di specie, la censura in questione è già stata esaminata e rigettata dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 1867/2015 (pag. 7, § 4); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig ire estensore Il Presidente