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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06045/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5683/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.4593/2023 depositata i l 28/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la cartella di pagamento n. 09720190062485591000, emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA per l’anno 2016, limitatamente alle sanzioni e agli interessi.

A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva l’esistenza di una causa di forza maggiore, riconducibile alla crisi di liquidità derivante dall’inadempimento di due principali debitori, [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi soggetti a partecipazione pubblica. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3285/2021, respingeva il ricorso, ritenendo non provata la sussistenza della forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, in quanto la crisi di liquidità non integra, di per sé, un impedimento oggettivo e ineliminabile.

Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e allegando ampia documentazione contabile e bancaria a sostegno della propria tesi.

La CGT di secondo grado, con sentenza n. 4593/2023, accoglieva l’appello, ritenendo provata la sussistenza della causa di forza maggiore.

In particolare, il Collegio rilevava che la documentazione prodotta evidenziava ritardi significativi nel pagamento di fatture da parte di soggetti pubblici, e che la contribuente non avrebbe potuto fronteggiare la crisi di liquidità attraverso il reperimento aliunde delle risorse.

La sentenza disponeva la compensazione delle spese.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo.

La parte contribuente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata l’esimente della forza maggiore in ragione della riscontrata crisi di liquidità derivante dall’inadempimento di terzi, ancorché soggetti pubblici.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate.

La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di verificare la presenza dell’elemento soggettivo, nonché la possibilità per la contribuente di adottare misure idonee a fronteggiare la crisi.

Inoltre, si contesta l’annullamento degli interessi, ritenuti insuscettibili di falcidia anche in presenza di forza maggiore.

L’unico motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto integrata l’esimente della forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, sulla base della crisi di liquidità derivante dal ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, il giudice d’appello ha affermato che «la documentazione prodotta evidenzia ritardi significativi nel pagamento di fatture da parte di soggetti pubblici e la contribuente non avrebbe potuto fronteggiare la crisi di liquidità attraverso il reperimento aliunde delle risorse», concludendo che «l’impossibilità di adempiere tempestivamente alle obbligazioni tributarie è riconducibile a una situazione di forza maggiore prevista dall’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997».

Tuttavia, tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

È principio affermato da questa Corte che la forza maggiore, quale causa di non punibilità in materia tributaria, presuppone la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate, purché non eccessivamente onerose (Cass. n. 22153/2017; Cass.n. 39548/2021; Cass. n. 7850/2018).

La crisi di liquidità, anche se originata da inadempimenti di soggetti pubblici, non integra automaticamente la forza maggiore, in quanto non costituisce un evento imprevedibile e irresistibile, né esclude la possibilità per il contribuente di adottare misure idonee a fronteggiarla (Cass. n. 11111/2022; 8844/2024).

La Corte ha chiarito che l’esimente non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate dal contribuente (Cass. n. 8175/2019).

In particolare, è stato escluso che la crisi aziendale possa costituire forza maggiore, anche quando derivante da ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione (Cass. n. 7850/2018).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha omesso di verificare se la contribuente avesse esperito azioni di recupero del credito, richiesto finanziamenti o adottato altre misure per fronteggiare la crisi.

Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esimente, la mera difficoltà economica, in contrasto con i principi sopra richiamati (Cass. n. 7628/2024).

Ne consegue che la decisione impugnata deve essere cassata, in quanto fondata su una erronea interpretazione della nozione di forza maggiore, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5683/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.4593/2023 depositata i l 28/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la cartella di pagamento n. 09720190062485591000, emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA per l’anno 2016, limitatamente alle sanzioni e agli interessi. A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva l’esistenza di una causa di forza maggiore, riconducibile alla crisi di liquidità derivante dall’inadempimento di due principali debitori, [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi soggetti a partecipazione pubblica. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3285/2021, respingeva il ricorso, ritenendo non provata la sussistenza della forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, in quanto la crisi di liquidità non integra, di per sé, un impedimento oggettivo e ineliminabile. Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e allegando ampia documentazione contabile e bancaria a sostegno della propria tesi. La CGT di secondo grado, con sentenza n. 4593/2023, accoglieva l’appello, ritenendo provata la sussistenza della causa di forza maggiore. In particolare, il Collegio rilevava che la documentazione prodotta evidenziava ritardi significativi nel pagamento di fatture da parte di soggetti pubblici, e che la contribuente non avrebbe potuto fronteggiare la crisi di liquidità attraverso il reperimento aliunde delle risorse. La sentenza disponeva la compensazione delle spese. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo. La parte contribuente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata l’esimente della forza maggiore in ragione della riscontrata crisi di liquidità derivante dall’inadempimento di terzi, ancorché soggetti pubblici. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate. La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di verificare la presenza dell’elemento soggettivo, nonché la possibilità per la contribuente di adottare misure idonee a fronteggiare la crisi. Inoltre, si contesta l’annullamento degli interessi, ritenuti insuscettibili di falcidia anche in presenza di forza maggiore. L’unico motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto integrata l’esimente della forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, sulla base della crisi di liquidità derivante dal ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. In particolare, il giudice d’appello ha affermato che «la documentazione prodotta evidenzia ritardi significativi nel pagamento di fatture da parte di soggetti pubblici e la contribuente non avrebbe potuto fronteggiare la crisi di liquidità attraverso il reperimento aliunde delle risorse», concludendo che «l’impossibilità di adempiere tempestivamente alle obbligazioni tributarie è riconducibile a una situazione di forza maggiore prevista dall’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997». Tuttavia, tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. È principio affermato da questa Corte che la forza maggiore, quale causa di non punibilità in materia tributaria, presuppone la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate, purché non eccessivamente onerose (Cass. n. 22153/2017; Cass.n. 39548/2021; Cass. n. 7850/2018). La crisi di liquidità, anche se originata da inadempimenti di soggetti pubblici, non integra automaticamente la forza maggiore, in quanto non costituisce un evento imprevedibile e irresistibile, né esclude la possibilità per il contribuente di adottare misure idonee a fronteggiarla (Cass. n. 11111/2022; 8844/2024). La Corte ha chiarito che l’esimente non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate dal contribuente (Cass. n. 8175/2019). In particolare, è stato escluso che la crisi aziendale possa costituire forza maggiore, anche quando derivante da ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione (Cass. n. 7850/2018). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha omesso di verificare se la contribuente avesse esperito azioni di recupero del credito, richiesto finanziamenti o adottato altre misure per fronteggiare la crisi. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esimente, la mera difficoltà economica, in contrasto con i principi sopra richiamati (Cass. n. 7628/2024). Ne consegue che la decisione impugnata deve essere cassata, in quanto fondata su una erronea interpretazione della nozione di forza maggiore, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo