CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 20654/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18482/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 97, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MEDICI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1, già Azienda USL Roma A, in persona del Direttore Generale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6920/2019 depositata il 13/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1646/2014 il Tribunale di Roma revocava il decreto n. 398/2010 con cui era stato ingiunto alla Asl RM 1, già [OSCURATO:PERSONA] A, di pagare a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che gestiva la Casa di cura privata [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 810.227,83, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 213172002, per il differenziale tariffario a saldo delle prestazioni sanitare di alta specialità riabilitativa cod. 75, rese nell’anno 2008; condannava la Asl al pagamento della minor somma di euro 701.987,91,ritenendo che, benché la società ingiungente, come accertato dal CTU, non avesse l’accreditamento per lo svolgimento delle prestazioni di alta specialità riabilitativa – accreditamento ritenuto dalla DGRL N. 143/2006, presupposto per ottenere la remunerazione – in via provvisoria, fino al 2009, le DGRL n. 436/2007 e n. 1061/2007 avevano abilitato gli IRCSS e le strutture di classe A ad erogare le suddette prestazioni, come risultava confermato dal comportamento che la regione Lazio aveva tenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale, proprio per la sua qualificazione come IRCCS, aveva ottenuto un provvedimento autorizzativo ad hoced aveva erogato prestazioni di alta specialità , con diritto alla remunerazione extrabudget, che essendo la ingiungente una struttura di classe A aveva diritto ad ottenere il rimborso per le prestazioni erogate, ma solo di quelle contrassegnate in fattura con il cod. 75. [OSCURATO:PERSONA] 1 impugnava in via principale la suddetta decisione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, deducendo che la società [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a fornire le prestazioni codice 75, perché non aveva l’accreditamento a tal fine necessario e che il credito azionato era carente dei requisiti della liquidità e della esigibilità. Anche la società [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Tribunale, in via incidentale, lamentando la mancata liquidazione degli interessi ai sensi del dlgs. n. 231/2002 dalla data di ogni singola fattura fino al soddisfo o, in via gradata, dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Con la sentenza n. 6920/2019, la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello principale ed ha rigettato quello incidentale; per l’effetto, ha respinto la domanda di pagamento avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] ed ha regolato le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza. Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che: i) la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., priva di accreditamento istituzionale e non destinataria di alcun provvedimento autorizzatorio ad hoc – come era avvenuto per la [OSCURATO:PERSONA], la cui situazione non era equiparabile –non era legittimata ad ottenere la remunerazione per le prestazioni di cui al codice 75 (cioè con il differenziale preteso rispetto alle prestazioni cod. 56, per le quali aveva l’accreditamento); ii) il credito azionato doveva essere valutato nell’ambito del complesso sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate da operatori privati in favore del SSR, connotato dalla previsione vincolante di tariffe e di tetti di spesa, e dal prerequisito dell’accreditamento istituzionale, attraverso il quale la Regione esprime un giudizio di merito sulla struttura accreditanda, non sostituibile con il possesso in fatto dei requisiti tecnico-funzionali per l’erogazione delle prestazioni. Ha aggiunto, espressamente ad abundantiam (p. 7), che, mancando il provvedimento regionale che ripartiva, a consuntivo, per quote, a favore delle singole strutture private accreditate, il fondo unico stanziato per la remunerazione delle prestazioni di alta specialità di cui al codice 75, il credito azionato non era né certo né liquido. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione di detta sentenza. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] 1. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle delibere n. 143/2006, n. 426/2007 e n. 1061/2007 della Giunta regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Attinto da censura è l’assunto secondo cui l’accreditamento costituiva presupposto indefettibile per ottenere il rimborso delle prestazioni di alta specialità di cui al codice 75, in quanto con le delibere nn. 143/2006, 426/2007 e 1061/2007 la Regione Lazio avrebbe messo al centro delle proprie determinazioni la primaria esigenza di garantire ai pazienti la migliore e più accessibile cura possibile, distinguendo le prestazioni a favore dei soggetti bisognosi di prestazioni di riabilitazione intensiva ordinaria, erogabili dalle case d cura accreditate con il codice 56, le prestazioni codice 75 erogabili dalle case di cura accreditate con il codice 56 di classe A e dagli IRCSS (codice 75), le prestazioni RAI erogabili dalle case di cura accreditate ad hocanche in via sperimentale. Atteso che la casa di cura gestita dalla società [OSCURATO:PERSONA], accreditata per le prestazioni riconducibili al cod. 56, rientrava tra quelle di classe A ed aveva erogato prestazioni riabilitative specialistiche rientranti nel codice 75, aveva il diritto a vedersi riconosciuto il rimborso differenziale rispetto a quello che aveva ottenuto per le prestazioni di cod. 56; la società ricorrente insiste, con il motivo qui scrutinato, sul fatto che solo per le prestazioni RAI –Riabilitazione alta intensità (e non per quelle riconducibili al cod. 75) era necessario il preventivo accreditamento delle strutture. Il motivo è inammissibile. La quaestio iuris che le censure pongono è se l’accreditamento istituzionale specifico o un provvedimento autorizzatorio ad hoc - fosse oppure no indispensabile per erogare, all’epoca cui si riferiscono i fatti di causa, prestazioni specialistiche riconducibili al cod. 75, con costi a carico del servizio sanitario regionale. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto il difetto di accreditamento superabile solo con un provvedimento autorizzatorio ad hoc, come era avvenuto per l’IRCCS [OSCURATO:PERSONA], e non già con l’inserimento della struttura privata nella tabella A allegata alla DGRL 143/2006. A supporto di tale conclusione ha evocato la pronuncia n. 110 del 16/01/2015 del Consiglio di Stato. La ratio decidendi su cui si è basata la statuizione di rigetto della richiesta di rimborso differenziato formulata dalla odierna ricorrente non è stata efficacemente confutata. La Corte d’appello non ha messo in dubbio l’inserimento della casa di cura gestita dalla società [OSCURATO:PERSONA] nella Tabella A, allegato 9, alla DGRL n. 193/2006 – inserimento che la ricorrente dimostra a questa Corte, riproducendo lo stralcio della DGRL n. 193/2006 –né ha mai messo in discussione la distinzione tra prestazioni riconducibili al cod. 56, prestazioni con cod. 75, e prestazioni RAI; la Corte d’appello ha escluso che l’inserimento dell’odierna ricorrente in quella tabella la accreditasse allo svolgimento, con costi a carico del servizio sanitario regionale, di prestazioni cod. 75. Gli argomenti della odierna ricorrente non confutano detta statuizione, la quale, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate non può prescindere dall’accreditamento istituzionale o da un provvedimento autorizzatorio ad hoc. In altri termini, la odierna ricorrente, in quanto accreditata per l’erogazione, con costi a carico del SSR, di prestazioni cod. 56, era astrattamente in possesso dei requisiti per essere accreditata all’erogazione delle prestazioni cod. 75 (mentre, invece, non lo era per la erogazione delle prestazioni RAI). Detta idoneità in astratto non la legittimava, però, una volta erogate le suddette prestazioni, a pretenderne il rimborso dalla Asl, perché la DGRL 143/2006 prevedeva espressamente –e non avrebbe potuto essere altrimenti – che l’accreditamento era condizione imprescindibile per pretendere il rimborso. Come questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare –da ultimo cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/2023, n. 35092 -il rapporto tra le struttura private e il Servizio sanitario nazionale ruota attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo. Ovvero, la struttura privata, per erogare prestazioni agli utenti del SSN con corrispettivo a carico della amministrazione pubblica deve essere dotata di: 1) autorizzazione; 2) accreditamento istituzionale che può essere riconosciuto dalla Regione alle strutture autorizzate che ne abbiano fatto richiesta in base al duplice criterio: a) della loro rispondenza ai requisiti di cui all’art.8-quater d.lgs. n. 229/999; b) di qualità strutturale, tecnica, organizzativa e professionale; 3) accordi contrattuali, finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni ed a fissare l’ammontare complessivo della remunerazione. Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, deve ritenersi che la società [OSCURATO:PERSONA] per essere legittimata a pretendere il rimborso per le prestazioni specialistiche di cod. 75 erogate avrebbe dovuto – come ha ritenuto la Corte d’appello (p. 6) – non solo essere inserita nella tabella A che tutt’al più dimostrava l’astratto possesso da parte sua dei requisiti per erogare le prestazioni specialistiche cod. 75, ma ottenere l’accreditamento, 2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui alle delibere nn. 436/2007, 1061/2007 in merito al riconoscimento all’IRCSS [OSCURATO:PERSONA] delle prestazioni cod. 76. L’errore della Corte d’appello sarebbe quello di aver ritenuto l’IRCSS [OSCURATO:PERSONA] destinatario di un apposito provvedimento autorizzativo per esercitare le prestazioni di alta specialità cod. 75 adottato con la DLGR 206/2008, escludendo per tale ragione che l’inclusione nella classe A costituisse titolo idoneo. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il decreto del presidente in qualità di commissario ad acta del 28 luglio 2009, n. 56 dava atto che la struttura [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun atto di formale accreditamento per esercitare attività riabilitativa di alta specialità cod. 75, sebbene le avesse sempre erogate in funzione della qualificazione quale IRCSS in attuazione del dm sulle alte specialità del 1992 e che in virtù della DLGR 1061/2007 le prestazioni cod. 75 potevano essere erogate non solo dagli IRCSS, ma anche dalle strutture di classe A. Che la fondazione [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto un provvedimento autorizzatorio ad hoc e che gli IRCSS e le strutture di classe A potessero erogare prestazioni riabilitative specialistiche cod. 75 si sarebbe evinto anche dalla sentenza del Tribunale penale di Roma n. 12208/2019, p. 73 della motivazione. Il motivo è inammissibile. Anche senza considerare l’assertività del riferimento alla sentenza n. 12208/2019 del Tribunale penale di Roma, è da ritenere privo di rilievo il fatto che l’IRCCS [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto oppure no un provvedimento autorizzatorio ad hoc, una volta escluso che in assenza di accreditamento l’odierna ricorrente potesse pretendere il rimborso delle prestazioni specialistiche di cui al cod. 75. 3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni della DGRL n. 143/2006 in relazione alla mancanza di un provvedimento regionale a consuntivo in favore dele strutture sanitarie per le prestazioni co. 75. Attinta da censura è l’affermazione, espressamente resa ad abundantiam, dalla Corte d’appello con cui sosteneva che il credito dell’odierna ricorrente era privo dei caratteri della certezza e della liquidità, mancando un provvedimento regionale a consuntivo che ripartisse il fondo unico stanziato per la remunerazione delle prestazioni altamente specialistiche cod. 75; essa sarebbe errata, perché la DGRL 1061/2007 avrebbe fissato per l’anno 2007 euro 12.000.000, 00 quale fondo integrativo per le prestazioni di cui al cod. 75, da ripartire in base all’individuazione dei casi assimilabili alla disciplina cod. 75 per gli IRCCS e le strutture di classe A. Il motivo è inammissibile. Deve ribadirsi che una statuizione resa ad abundantiam non si traduce in una ratio decidendi; perciò, non vi è l’interesse da parte della odierna ricorrente ad impugnarla. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 08/06/2022, n. 18429). 4) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, a favore della controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulter