CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 12745/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2021 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2021, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), commesso in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e in relazione al connesso delitto di detenzione e porto in luogo pubblico (capo B) della pistola utilizzata per compiere il delitto di cui al capo A, aggravato ai sensi dell'articolo in ultimo menzionato. 1.1 La vicenda cautelare ha ad oggetto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Brusciano il 24 marzo 2019 (con evento morte avvenuto il 22 aprile 2019), alle ore 13.30 circa, in una pubblica via, adiacente al cimitero della cittadina; la vittima veniva raggiunta, mentre si trovava alla guida del suo furgone, da quattro colpi di arma da fuoco sparati ad altezza del braccio sinistro da parte di un individuo, non identificato, che si trovava a bordo di un motociclo guidato - in tesi di accusa - dal Piacente. 1.2 La ricostruzione indiziaria dell'omicidio è affidata a molteplici fonti di prova tra cui le immagini dei sistemi di videosorveglianza (posti in luoghi diversi di Brusciano) e le fonti dichiarative, tra cui [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima e testimone oculare. Questi, nello stesso pomeriggio del 24 marzo 2019, veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di porto e detenzione abusiva di armi e munizioni; sottoposto ad interrogatorio, quale indagato per un procedimento connesso, riferiva di essere scappato via, a bordo del furgone, insieme al figlio, dopo che questi aveva avuto una lite al di fuori del cimitero -suo luogo di vendita ambulante di fiori- con [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale dell'omonimo clan camorristico), subito dopo la celebrazione del funerale di [OSCURATO:PERSONA]. Poco dopo due soggetti a bordo di una motocicletta (di colore bianco e grigio, notata già nelle ore antecedenti nei pressi del cimitero) si sarebbero affiancati al loro mezzo e uno di loro avrebbe sparato diversi colpi di pistola in direzione della vittima, seduta al lato guida. Messosi, allora, alla guida e affidato il figlio sanguinante alla moglie di suo nipote [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) affinchè lo portasse in ospedale, il [OSCURATO:PERSONA] si recava presso il deposito -dove poi verrà rintracciato dalla polizia giudiziaria- per procurarsi la pistola che deteneva da diversi anni, temendo per la sua incolumità.Invitato a descrivere i soggetti viaggianti sulle motociclette, il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad individuare quelli sulla motocicletta verde (modello [OSCURATO:PERSONA]) -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, riconosceva con certezza [OSCURATO:PERSONA] quale guidatore della moto (modello [OSCURATO:PERSONA]) su cui aveva viaggiato lo sparatore. 1.3 A confermare gli spostamenti effettuati quella mattina (corrispondenti a quanto ricavato dai filmati delle telecamere) e la presenza del Piacente nei pressi del cimitero sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi hanno dichiarato di aver effettuato, assieme allo stesso, due viaggi dalle palazzine popolari al cimitero e viceversa -pur senza spiegazione del motivo- e di avere, nell'ultimo tragitto, arrestato la marcia per aver visto, a settecento metri dal cimitero, delle persone che stavano scappando e aver udito degli spari. 1.4 Sull'omicidio e sul coinvolgimento del Piacente riferivano, inoltre, due collaboratori di giustizia, con affermazioni de relato, [OSCURATO:PERSONA] (in data 17 febbraio 2020) e [OSCURATO:PERSONA]. A differenza del secondo -il quale ha confermato il contesto criminale in cui è maturato il fatto delittuoso-, il primo ha riferito notizie direttamente apprese da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto proprio in ragione di una condotta estorsiva tenuta in danno del [OSCURATO:PERSONA] -durante un periodo di co-detenzione con lo stesso. [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe confidato che l'omicidio in discussione, organizzato 'al volo' e a seguito delle irriguardose parole dette dalla vittima contro la memoria del nipote defunto, era stato eseguito da suo fratello e dal "cacaglio" (alias [OSCURATO:PERSONA]). 2. A parere del Tribunale sussiste a carico del Piacente un grave quadro indiziario, desumibile dagli apporti dichiarativi, risultati perfettamente riscontrati attraverso i diversi fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati lungo le strade di Brusciano. [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato alla guida della sua moto, circa un'ora prima dell'omicidio, vestito esattamente come nella descrizione fatta da [OSCURATO:PERSONA], in compagnia sempre della stessa persona, eccezion fatta per l'ultimo fotogramma. Certa è l'uscita dalle Palazzine e l'arrivo a [OSCURATO:PERSONA] alle ore 13:28 e il rientro, appena due minuti dopo, a velocità sostenuta (con il passeggero che, in questa occasione, indossa un casco con una riconoscibile scritta bianca dietro), dopo il transito della moto di [OSCURATO:PERSONA] e Cecero e il fuggi-fuggi delle persone spaventate presenti in strada. A seguito della visione del filmato in camera di consiglio, il Tribunale ritiene dimostrato, inoltre, il fatto che la targa della moto del Piacente era non visibile per la presenza di qualcosa di non identificabile con precisione (presumibilmente una busta di plastica), circostanza dunque non imputabile a scarsa risoluzione del video (dato che le targhe degli altri motocicli risultano leggibili), ma all'accorgimento, seppur rudimentale, adottato dai responsabili in vista del delitto. E' stato osservato anche come, rispetto alla partenza dalle Palazzine, i veicoli e i passeggeri avevano assunto aspetto e composizione diversi - indossamento/rimozione dei caschi e cambio di posizione a bordo -. Quanto alle discrasie riscontrate nella narrazione del [OSCURATO:PERSONA] -giudicato pienamente attendibile- riguardo le fasi successive al delitto (gli orari del rientro del furgone nel deposito e dell'arrivo del figlio in ospedale), il Tribunale le ritiene superabili, facendo applicazione del principio delle utilizzabilità frazionata; per tale via non risulta minimamente scalfita la ricostruzione effettuata dallo stesso riguardo le fasi precedenti, concomitanti e immediatamente successive all'agguato, pienamente confermata dalle risultanze di prova generica. 2.1 In ordine alla aggravante contestata, il Tribunale condivide le argomentazioni dell'ordinanza originaria, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della utilizzazione del metodo mafioso, considerato che l'azione veniva commessa da soggetti che, seppur non direttamente coinvolti nella lite, si erano preventivamente armati e avevano, con professionalità, portato a termine un piano organizzato in un FAI brevissimo lasso di tempo. Ciò al fine di rispondere in maniera esemplare nei confronti dell'autore di uno sgarbo che, se rimasto impunito, avrebbe pregiudicato la "reputazione criminale" del clan Rega, dunque con lo scopo di riaffermare il dominio del clan, anche in ragione di un risalente rapporto conflittuale con la famiglia della vittima (che due anni prima aveva denunciato il subito tentativo di estorsione). In ultimo, i giudici del riesame hanno ritenuto la piena sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen., peraltro oggetto di presunzione relativa ex lege, anche in considerazione dei plurimi precedenti del ricorrente -per rapina aggravata e sequestro di persona-, indicativi della sua capacità a delinquere. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., nonchè 110, 575, 577 e 416 bis 1 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorso cintesta la ritenuta gravità indiziaria a carico del Piacente.3.1 La difesa censura, in primo luogo, la mancata soluzione del problema preliminare riguardo la individuazione della disciplina giuridica da applicare alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], quale indagato di reato collegato; prima ancora di ricercare eventuali riscontri esterni, il Tribunale, per non incorrere in un grave errore metodologico, avrebbe dovuto verificare l'attendibilità soggettiva e oggettiva della fonte secondo i dettami dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. . Si afferma che l'accusa mossa dal propalante ha ricevuto secche smentite da tutti gli altri elementi di prova -sia dichiarativa che documentale- in atti che dimostrano la totale inattendibilità della chiamata in reità per via della assenza del [OSCURATO:PERSONA] a bordo del furgone insieme al figlio al momento del fatto. In particolare si evidenzia che : -[OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere stata informata, alle ore 12:50, (non da [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] era stato picchiato e, andata sul posto (alla bancarella innanzi al cimitero) per soccorrerlo e portarlo in ospedale, lo trovava in piedi, cosciente e dolorante, da solo, senza il padre (non veniva visto nemmeno il furgone parcheggiato); -[OSCURATO:PERSONA], dipendente cimiteriale, nelle sit riferiva di aver visto solo la vittima, non il furgone e nemmeno [OSCURATO:PERSONA] alle ore 13:30; -dagli esiti degli accertamenti operati presso il deposito di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che [OSCURATO:PERSONA] giungeva alle ore 13:44 -orario incompatibile con la sua presenza all'azione di fuoco- come passeggero di una vettura Lancia Y, mentre il furgone sarebbe giunto solo alle ore 14;15 e sullo stesso, oltre a due ogive di proiettili, non venivano rinvenuti segni indicativi più visibili dell'agguato. L'intero ragionamento inferenziale operato nella ordinanza, derivante dal riconoscimento fotografico, crolla, poi, dal momento in cui il [OSCURATO:PERSONA], effettivamente presente sul posto in occasione dell'arrivo del corteo funebre, aveva avuto già modo di focalizzare il Piacente a bordo della moto, tanto che ne era rimasto allarmato. Per cui, la sua chiamata in reità, del tutto infondata, ben può spiegarsi come una semplice deduzione in ordine al coinvolgimento del ricorrente. Pretermesse sono state, poi, le dichiarazioni a discarico rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti dallo stesso Tribunale pienamente attendibili, che confermavano l'estraneità al fatto del Piacente che si trovava in loro compagnia sia al momento dell'arrivo a via Cimitero, sia al momento dell'allontanamento, dopo aver udito gli spari. Si ribadisce, inoltre, l'incertezza dell'indizio riguardo la asserita copertura della targa della moto, come dimostrato dalla consulenza tecnica effettuata dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], già depositata, la quale evidenziava come le immagini non fossero affidabili, essendo degradate per via di una registrazione discontinua della videocamera. Peraltro, anche le altre targhe, per via della velocità delle motociclette e del suddetto difetto operativo, non comparivano come distintamente leggibili. Il Tribunale, invece, affidandosi alla visione ad occhio nudo del video, superava in modo illogico le osservazioni scientifiche sul punto. 3.2 Quanto alla chiamata in reità indiretta resa dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non è stato dimostrato da chi il co-detenuto [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto le notizie corrette riguardo l'omicidio (è rimasta ignota la fonte diretta) e se realmente le abbia riferite allo Schisa, dato che non ne avrebbe avuto alcun motivo, anzi, avrebbe corso il rischio di lasciare in circolazione un testimone scomodo per se' stesso e il proprio clan. Oltre a questo profilo, il propalante non ha fatto mai riferimento al consuocero del Rega (tale sarebbe il Piacente), ma al genero di quest'ultimo, con incertezza riguardo l'appellativo da attribuirgli. In ultimo, la difesa censura la assenza di una causale individualizzante in grado di sostenere il quadro indiziario; non ci sarebbero in atti provvedimenti giudiziari definitivi in ordine alla esistenza dell'asserito gruppo criminoso "Piacente-Rega" per cui il ricorrente poteva avere avuto un movente, compreso quello estemporaneo, per agire. Rimangono nella motivazione - anche su tale punto illogica - causali personali ricollegabili al solo [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi la difesa chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità . 2. Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedinnento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 3. Nel caso in esame le allegazioni del ricorrente non hanno una reale portata di 'disarticolazione' del ragionamento dimostrativo espresso nella ordinanza impugnata e finiscono con introdurre una domanda di rivalutazione del peso dimostrativo dei singoli elementi di prova, operazione estranea ai poteri del giudice di legittimità. 3.1 La principale fonte dichiarativa a carico del Piacente è rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, con articolata motvazione, rileva una assoluta coincidenza tra la narrazione del suddetto [OSCURATO:PERSONA] e le immagini riprese dalle telecamere (che hanno consentito di ricostruire le condotte del 'gruppo' di motociclisti, tra cui vi era il Piacente). Si tratta di un aspetto essenzialmente in fatto, non rivalutabile in sede di legittimità in quanto espresso in modo logico e corente.Da tale punto è necessario partire, posto che è proprio la 'coerenza complessiva' di tale segmento istruttorio ad aver determinato una valutazione di attendibilità del dichiarante, aspetto con cui la difesa del ricorrente non si confronta in modo adeguato. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] è definito dal Tribunale 'testimone oculare' dell'azione di fuoco condotta ai danni del figlio. L'espressione è tuttavia usata in senso descrittivo (soggetto che era presente al fatto) e non in senso processuale, posto che è lo stesso Tribunale a precisare che essendo stato escusso - il [OSCURATO:PERSONA] - in presenza del difensore per l'avvenuto arresto correlato alla detenzione dell'arma, non può esservi vizio alcuno circa le forme dell'ascolto. Si tratta di affermazione ineccepibile in diritto, posto che da un lato lascia libero il futuro giudice della fase di merito di apprezzare gli eventuali 'nessi di collegamento' tra il fatto contestato al [OSCURATO:PERSONA] (il possesso dell'arma) e il delitto di omicidio (ai fini dello statuto processuale di testimone puro o testimone assistito), dall'altro evidenzia che l'avvenuta adozione delle cautele previste per l'interrogatorio rende in ogni caso insussistente il vizio del procedimento di formazione della prova. Sul tema va, in ogni caso, precisato che i nessi tra reati o anche il semplice collegamento probatorio tra i medesimi (tale da inibire l'assunzione della qualità di testimone) vanno verificati con «stretta aderenza» ai contenuti delle previsioni di legge che definiscono le relative nozioni (si veda, per tutte, in tema di collegamento probatorio, Sez. 2, n.24570 del 14.5.2015, Rv. 264397, ove si è affermato che il collegamento probatorio di cui all'art. 371, connnna2, lett. b, è ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il diverso procedimento cui il dichiarante è stato o è sottoposto); occorre, in altre parole, che il «collegamento» tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla «diretta rilevanza» di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi. Nel caso in esame le condotte di reato - sinora emerse - del [OSCURATO:PERSONA] risultano temporalmente posteriori alla azione violenta commessa in danno del figlio e ciò porta a ritenere il possesso dell'arma una conseguenza di un accadimento 'percepito' dal [OSCURATO:PERSONA] in una condizione scevra da illiceità penale. 3.3 Quanto ai profili di attendibilità ed alla verifica dei riscontri, come si è detto, il Tribunale evidenzia la coincidenza tra la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] - quanto alla fase precedente ed a quella dell'agguato - e le immagini registrate dalle telecamere; quanto alla fase posteriore all'agguato evidenzia la non perfetta sovrapponibilità degli orari dei diversi strumenti di videoripresa e attribuisce alla necessità di 'allontanarsi rapidamente' dal luogo teatro dei fatti alcune discrasie tra la narrazione del dichiarante ed altri elementi di prova. Si tratta di valutazione non illogica, basata su elementi di fatto e su una considerazione che il Collegio reputa condivisibile, dato che era appena stato colpito a morte con arma da fuoco il figlio del dichiarante, il che obiettivamente può aver determinato la necessità di 'affidare ad altri', in simile contesto, il compito di trasportare il ferito presso un luogo di soccorso. 3.4 Da ciò deriva la inammissibilità della doglianza qui in esame, posto che la difesa del ricorrente ripropone in sede di legittimità temi di 'potenziale contrasto' tra la principale fonte di accusa e altri dati istruttori, che sono stati adeguatamente esaminati e risolti, ai fini della ricorrenza della gravità indiziaria, nella decisione impugnata. 4. Analogamente, non risulta rivalutabile il punto del 'tentativo di rendere non visibile' la targa della motocicletta condotta dal Piacente, altro tema su cui si concentrano le doglianze difensive . 4.1 La spiegazione fornita in motivazione dal Tribunale si basa non soltanto sulla 'visione diretta' delle immagini videoregistrate (attività del tutto legittima trattandosi di materiale posto a disposizione delle parti e del giudicante) ma sul confronto tra il 'prima' (targa nitida) e il 'dopo' (targa resa meno visibile) delle sequenze video e tra la nitida percezione delle targe delle 'altre' moto a confronto con quella condotta dal Piacente. Si tratta, pertanto, di una argomentazione non illogica e non rivalutabile in sede di legittimità. 5. Anche in riferimento all'avvenuta utilizzazione, ad ulteriore riscontro, della fonte dichiarativa rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], le doglianze sono inammissibili, avendo il Tribunale (v. pag. 19 della ordinanza) coerentemente valutato il contributo dichiarativo, in rapporto alla comune detenzione vissuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pur trattandosi di dichiarazione, per forza di cose, indiretta anche riguardo la conoscenza dei fatti in capo a [OSCURATO:PERSONA] (detenuto al momento del fatto proprio in ragione delle dichiarazioni rese dalla vittima dell'omicidio), risponde a criteri di logica comune ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto dai familiari notizie affidabili circa l'episodio avvenuto poco dopo il funerale del nipote. Né può ritenersi sintomo di inaffidabilità l'erronea indicazione della relazione di affinità, essendo stato riferito dallo Schisa un ulteriore criterio di identificazione, rappresentato dal soprannome.La frammentarietà della critica difensiva, inoltre, ne mina la consistenza anche in rapporto alla ritenuta incertezza del movente e dell'inquadramento dei fatti in un contesto mafioso, non essendo necessaria l'esistenza di un previo giudicato al fine di apprezzare, in sede di merito, le modalità di una azione di fuoco posta in essere in pubblica via con utlizzo di micidiali strumenti di offesa. 5.1 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento