CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22391/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentati e difesi dallo studiolegale [OSCURATO:PERSONA] società tra avvocati e personalmente dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA] F.LLI S.S., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale sociodella predetta s.s., E [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio dellapredetta s.s., rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MarzioRemus;-controricorrenti -Numero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 70/2021, pubblicatail 12/3/2021.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 28/5/2026;Sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimomotivo di ricorso, con rigetto o inammissibilità della restante parte delricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Leonardo ed EleuterioArcese convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] F.lli s.s. e Nicola e MauroCherubini, esponendo di aver affidato ai predetti la manutenzione delproprio verde privato e aziendale e chiedendo l'annullamento per dolo deicontratti conclusi negli anni tra le parti o, in subordine, la risoluzione perinadempimento e in ogni caso la restituzione delle somme incassate afronte di prestazioni non eseguite o eseguite con corrispettivoillecitamente maggiorato, oltre al risarcimento del danno anche per lenegligenti piantumazioni nel sito di [OSCURATO:PERSONA], per un totale di euro127.174,03 (pari al saldo contabile tra le pretese dei convenuti,contestate, e il proprio credito risarcitorio e riduzione dei compensi).Costituitisi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] F.lli s.s., Nicola e [OSCURATO:PERSONA] il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condannadegli attori al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto e la risoluzionedei contratti di appalto per inadempimento, oltre al risarcimento deldanno.Con sentenza n. 150/2019 del 04/06/2019, il Tribunale di Rovereto rigettòla domanda di annullamento per dolo dei contratti in questione e, conriguardo alla determinazione dei rispettivi crediti, individuò un'eccedenza,rispetto alla pretesa degli attori, di euro 74.463,52 per ore lavorate,Numero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026suddivisa per ciascuno dei siti considerati e quindi per ciascuno deicommittenti; condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dieuro 25.300,00, pari al saldo della fattura n. 19/2015 per la vendita dialcune piante; dichiarò la parziale risoluzione del contratto di vendita dipiante di cui alla fattura n. 49/2015, solo parzialmente adempiuto dalvenditore; condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 12.189,40 erigettò la domanda dalla stessa proposta di pagamento dell'attività di curae manutenzione delle piante non consegnate; detrasse dalla somma dieuro 25.300,00 quelle di euro 12.189,40 e di euro 9.293,50, quest'ultimariferita alle ore esposte in eccedenza per il sito di [OSCURATO:PERSONA], condannandoLeonardo Arcese al pagamento della somma di euro 3.187,10; rigettò ledomande relative all'accertamento della sussistenza di vizi dell'opera conriguardo alle piantumazioni del sito di [OSCURATO:PERSONA] e compensòintegralmente le spese del giudizio.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., Leonardo ed [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] F.lli s.s. e Nicola e [OSCURATO:PERSONA], che proposeroappello incidentale, con la sentenza n. 70/2021, pubblicata il 12/03/2021,con la quale la Corte d'appello di Trento, rigettò l'appello principale e, inparziale accoglimento di quello incidentale, condannò [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] F.lli s.s., dell'ulteriore somma di euro12.189,40, oltre a interessi ex d.lgs. n. 231/2002; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento degli interessinella misura legale sulla somma riconosciuta nella sentenza impugnata,dalla domanda al saldo effettivo, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e Leonardo ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tre quartidelle spese del giudizio di primo grado e di quelle d'appello, ponendo tra leparti, nella misura della metà ciascuna, le spese di c.t.u.2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA].p.a., Leonardo ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione,Numero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026affidandolo a otto motivi. Resistono con controricorso Cerubini F.lli s.s.,Nicola e [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degliartt. 1439 c.c., in punto di annullamento, e degli artt. 1175, 1176, 1662,1667 e 1668 c.c., in punto di risoluzione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito rigettato le domande dinullità e risoluzione del contratto, sostenendo che, quanto alla prima, lequestioni prospettate attenessero alla fase esecutiva e non a quellagenetica del contratto, e quanto alla seconda, che non fossero statiprecisati né il contratto di riferimento, né le prestazioni rimasteinadempiute, senza considerare che il rapporto si era svolto secondosingoli affidamenti, per ciascuno dei quali avrebbe dovuto valutarsi ilconsenso (esposizione di ore non lavorate, mancata rendicontazionebollette, esposizione di ore di viaggio fatturate come lavorate) e che gliinadempimenti contestati attenevano alle medesime condotte per le qualiera stato chiesto l’annullamento.Il motivo è infondato.Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolo ècausa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno deicontraenti siano stati tali che senza di essi l’altra parte non avrebbecontrattato, mentre, ove i raggiri non siano stati tali da determinare ilconsenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe statoconcluso a condizioni diverse.In particolare, il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo,in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, si concretizza nei raggiriperpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendolacosì in errore, ed è, dunque, sinonimo di inganno e causa di annullamentodel contratto quando i raggiri adoperati abbiano a oggetto circostanzeNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026essenziali del negozio, nel senso di determinanti per la prestazione delconsenso del raggirato, con la conseguenza che questo, oltre a ingenerarenella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà, deveprovocare un errore influente sull’an della prestazione del consenso(Cass., Sez. 2, 1/7/2024, n. 17988).Affinché si produca l’annullamento del contratto, non è sufficiente unaqualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessariartifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avutocomunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva dellacontroparte e quindi sulla prestazione del consenso di quest’ultima (tra letante, Cass. Sez. 1, 23/06/2022, n. 20231; Cass., Sez. 1, 20/01/2017, n.1585; Cass., Sez. U, 11/03/1996, n. 1955).Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che sussistessero ipresupposti del richiesto annullamento dei contratti per dolo, sostenendoche gli elementi addotti (ossia somme dovute per trasferta, lavorazioninon eseguite, maggiorazioni fraudolente dei prezzi delle forniture)riguardassero la fase esecutiva del contratto, ma non avessero alcunaincidenza nella fase volitiva e genetica.Questa argomentazione non è stata adeguatamente attinta dalla censura,che si è limitata a reiterare la richiesta di sostanziale riesame delladomanda, senza addurre elementi atti a verificare se l’asserito dolo avesseinciso sull’an o sul quantum e senza neppure tenere conto del fatto che ildolus incidens, ossia quello che influisce sulle sole condizioni dellacontrattazione (il quomodo) - in tal senso potendosi intendere le questioniposte a fondamento della pretesa in assenza di ulteriori specificazioni -,non è determinante del consenso e non può dar luogo a invalidità delcontratto, ma soltanto alla riparazione dei danni (Cass., Sez. 2, 1/7/2024,n. 17988, cit.).Quanto poi alla dedotta risoluzione del contratto per inadempimento, lacensura difetta di specificità in quanto, a fronte di un’argomentazioneNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026fondata sul fatto che l’appellante non avesse indicato una solaobbligazione contrattuale rimasta inadempiuta, si limita a richiamare,senza neppure spiegarle, le questioni poste a fondamento della domandadi annullamento, in sé neutre rispetto al preteso inadempimento dellacontroparte fondante la domanda di risoluzione contrattuale.2. Col secondo motivo, si lamenta la nullità del procedimento e dellasentenza o la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 224, 167 e 183c.p.c., 2721 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., in punto di nullità delle deposizioni di tutti i capitoli di prova dicui alla memoria ex art. 183, secondo comma, c.p.c. ([OSCURATO:PERSONA]), peravere i giudici di merito ritenuto che il Tribunale avesse correttamentevalutato le deduzioni istruttorie, senza considerare la nullità delledeposizioni su tutti i capitoli di prova in ragione delle eccezioni diinammissibilità sollevate dagli attori con la memoria ex art. 183 n. 3c.p.c., in udienza e in sede di precisazione delle conclusioni e dellaviolazione del principio di indicazione specifica dei fatti e della tempestivitàdelle allegazioni, con conseguente lesione del diritto di difesa.Il motivo presenta plurimi motivi di inammissibilità.Va innanzitutto evidenziato come i giudici di merito abbiano presoposizione sulla censura afferente all’asserita erroneità dell’ammissionedelle prove testimoniali dedotte dai convenuti, sostenendo che il Tribunaleavesse fatto buon governo delle relative norme, in quanto i capitoli nonerano generici, come invece preteso, ma dotati di un adeguato grado dispecificità, che il cantiere “Torbole, logistica-trasporti” non fosse statoconsiderato dal consulente in quanto non indicato nella contabilitàCherubini, che il capitolo 4 non introducesse fatti nuovi, ma mirasse a unamigliore descrizione dell’orario di lavoro e che i capitoli da 11 a 13 noncontenessero alcuna valutazione.Orbene, i ricorrenti si sono limitati a censurare il provvedimento diammissione delle prove testimoniali successivamente assunte, limitandosi,Numero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026tra l’altro correttamente, a evidenziare di avere sollevato la relativaeccezione in varie fasi del procedimento di primo grado (si veda quantochiarito da Cass., Sez. 1, 18/2/2018, n. 3956; anche Cass., Sez. 3,9/1/2024, n. 8518), senza però descrivere i contenuti di ciascuno deicapitoli di prova ammessi ed evidenziarne la decisività ai fini delladecisione assunta dalla Corte di merito. In tal modo, la censura viola ilprincipio secondo cui, qualunque sia il tipo di errore denunciato (inprocedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicarespecificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione,esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli attiprocessuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti chepotevano condurre, se adeguatamente considerati, a una diversadecisione. E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementiche diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al direttocontrollo della decisività dei punti controversi e della correttezza esufficienza della motivazione della decisione impugnata” (tra le tante,Cass., Sez. 3, 9/1/2024, n. 8518, cit.; Cass., Sez. 3, 8/08/2023, n.24179; Cass., Sez. 3, 13/07/2023, n. 20139; Cass., Sez. U, 27/12/2019,n. 34469).Tra l’altro, il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti neicapitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile disindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato(Cass., Sez. 1, 31/1/2007, n. 2201).3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.1218 e 2697 c.c. (anche secondo interpretazione conforme al principio dic.d. vicinanza della prova), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che, in merito all'onere dellaprova del credito avversario, la c.t.u., con cui era stato ricostruito ilnumero di ore lavorate e il relativo compenso, avesse carattere neutralerispetto al riparto dell’onere della prova, senza considerare che, a fronteNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026della domanda proposta dall’appaltatore di condanna al pagamento deicompensi, spettava, invece, a quest’ultimo dimostrare le lavorazionieseguite, specie tenuto conto del disordine contabile e dell’omessarendicontazione periodica.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’onere di provare ifatti costitutivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sempre sucolui che si affermi titolare dello stesso e intenda farlo valere e ciò anchequando questi sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo (siveda in tema di rapporto di lavoro Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012;in tema di polizza fideiussoria, Cass. n. 26158/2014; di contratto disomministrazione Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022;28984/2023).Come di recente ribadito da Cass., Sez. 3, 10/4/2024, n. 9706, infatti, leregole di distribuzione dell’onere della prova prescindono dalla posizioneprocessuale delle parti, ma si fondano, anche in siffatti casi, sul criterio dinatura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul dirittooggetto del giudizio e sull’interesse delle parti, come arguibile sia daltenore letterale dell’art. 2697 c.c., sia dalla necessità di non aggravareingiustificatamente la posizione di soggetti indotti a promuovere l’azione diaccertamento negativo da iniziative stragiudiziali o giudiziali dellacontroparte, sia dall’art. 100 c.p.c. circa la prevalenza dell’interesse adagire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile.Pertanto, esulando il principio generale del riparto dell’onere della provadalla natura dell’azione esperita, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] F.lli s.s. l’onere didimostrare l’elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, ossial’avvenuta esecuzione delle prestazioni, e questo ancorché fosse stataconvenuta in giudizio per l’accertamento negativo della stessa, in ciòsostanziandosi la domanda proposta dagli attori allorché hanno chiesto laNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026risoluzione del contratto per inadempimento o, in subordine, larestituzione delle somme pagate per prestazioni non eseguite.Nella specie, i giudici di merito hanno innanzitutto premesso che iCherubini erano da diversi anni e fino al 22/7/2015 giardinieri di fiduciadegli appellanti e svolgevano l’attività di manutenzione del verde, lafornitura di piantumazione e la cura di piante per i loro immobili aziendalie privati, come pacifico in causa, e che l’accertamento avrebbe dovutovertere, invece, sulla consistenza dei lavori svolto e sulle ore impiegate.A tal riguardo, è stato ritenuto che la doglianza riferita alle lavorazioni maieseguite o esposte due volte in contabilità non avesse, però, mai ricevuto«specificazioni di sorta nel lungo iter processuale, poiché» non era «statoindicato un lavoro inutile, un lavoro non autorizzato, un lavoro duplicato, equesto a fronte della contabilità estremamente specifica offerta daCherubini», e che, pertanto, la c.t.u. disposta in corso di giudizio nonavesse esonerato le parti dall’onere di provare i propri assunti, macostituisse l’unico strumento idoneo a determinare le ore lavorate e ilcorrispettivo spettante all’appaltatore, dipendendo la sua valenza neutraledal fatto che anche la committente fosse tenuta a provare l’inesistenzadella prestazione, avendo avanzato domanda di restituzione dell’indebito.Orbene, la prima argomentazione, che imputa ai ricorrenti di averecontestato in modo del tutto generico i dedotti inadempimenti della suacontroparte e che non è stata oggetto di censura rende inammissibile perdifetto di interesse la doglianza in esame, in quanto gli accertamenticompiuti dal c.t.u. hanno avuto di mira la quantificazione dei compensispettanti all’appaltatrice - che aveva chiesto la condanna dellacommittente al pagamento del saldo del prezzo – piuttosto chel’accertamento delle prestazioni effettivamente adempiute onde stabilirneil valore e, dunque, il prezzo.4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degliartt. 1218 e 2697 c.c. (anche secondo interpretazione conforme alNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026principio di c.d. vicinanza della prova), in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, in tema di onere dellaprova del credito avversario relativo ai fonti “Castelnuovo” e “Ippodromo”,avevano ritenuto che fossero dovute le lavorazioni eseguite in tali siti,ancorché di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sul solopresupposto che gli Arcese non avessero individuato i siti in cuil’appaltatore aveva operato, ma avessero incluso quelli in contestazionenei prospetti da essi stessi redatti, restando indifferente la lororiconducibilità alla proprietà di terzi. In tal modo, la Corte di merito avevaviolato il principio del riparto dell’onere della prova in quanto avevafondato la decisione su un prospetto contabile contestato.Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi dellasentenza, con la quale i giudici di merito non hanno affatto ribaltatol’onere della prova, gravante sull’appaltatrice, in ordine alle prestazionirese e ai contratti che stavano a monte delle stesse, ma hanno esteso lapronuncia ai siti in contestazione in quanto contemplati nella stessadomanda avanzata dagli attori.Si legge nella sentenza impugnata, infatti, che gli Arcese non avevanoindividuato i siti sui quali l’appaltatore aveva operato, né nell’atto dicitazione, né nella memoria ex art. 164 c.p.c., ma si erano limitati aindicarli per relationem sulla base della documentazione prodotta erichiamata, tra cui il prospetto redatto dagli stessi, che riportava, a suavolta, anche i lavori in “Castelnuovo” (“contabilità 1”) e in “ippodromo”(“contabilità 2”) nel periodo ottobre 2013-giugno 2014, oltre ad avernetenuto conto per indicare il proprio controcredito, rettificando per errorecontabile la somma richiesta nella “contabilità 2”.In definitiva, la censura si incentra sull’asserita violazione del ripartodell’onere della prova, benché la sentenza non abbia fatto altro cheindividuare l’oggetto della domanda, per poi affermare che il prospettoNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026proveniente dalla stessa committenza non contemplasse contabilitàesposte due volte.5. Col quinto motivo, si lamenta la nullità del procedimento e dellasentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili nelle motivazioni sulle risultanze della c.t.u. edell'onere della prova, perché i giudici di merito avevano affermato che ilc.t.u., al fine di stimare il numero di ore lavorate e il materiale necessario,aveva eseguito gli accertamenti in loco e utilizzato il fascicolo bollettegiornaliere e i riepiloghi di contabilità lavori da giardiniere, non avendopreso per buona la contabilità degli Arcese, e che la c.t.u. era l’unicostrumento utile per lo svolgimento di siffatti accertamenti, senzaconsiderare che non era in contestazione il corrispettivo dovuto, ma lamancanza di prova delle attività svolte e delle ore impiegate.Il motivo è infondato.Si osserva, in proposito, che, dopo la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sestocomma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e danno luogo a nullità dellasentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione delladomanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il qualemanchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento,Numero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, inveceindispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487).Orbene, la lamentata contraddittorietà insanabile della motivazione non èaffatto ravvisabile nella specie, giacché la necessità di ricorrere alla c.t.u.non è stata indotta dall’assenza di prova sulle prestazioni resedall’appaltatrice, stante la genericità delle deduzioni della committente,ma dalla necessità di verificare l’entità del compenso.6. Col sesto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.2735 c.c. (prova legale), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere i giudici di merito preso atto della confessionestragiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di avere gonfiato lelavorazioni svolte e duplicato una parte per l’importo di euro 70.000,00, diavere mentito sul rendiconto in ordine a una seconda squadra inesistentee di avere praticato uno sconto da rendere solo apparente, riferite dalteste Bellandi, senza considerarne la decisività sia quanto alla domanda diannullamento per vizio del consenso, sia a quella di riduzione delle preteseavversarie, né la valenza di prova legale.Il motivo è inammissibile.La valenza probatoria attribuita dai ricorrenti alla deposizione resa dallateste [OSCURATO:PERSONA] non corrisponde a quanto risultante dalla sentenza,nella quale non è precisato che la sua conoscenza della “duplicazione dilavorazioni” conseguente all’impiego di una seconda squadra fossederivata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al quale è, invece, riconducibile,l’affermazione circa il recupero della “detrazione praticata in precedenzapari a euro 79.932 oltre Iva”.In ottemperanza a quanto stabilito dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., i ricorrentiavrebbero, dunque, dovuto indicare specificamente l’atto processuale sulquale era fondata la censura (vedi Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777;Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), mediante la riproduzione diretta oNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026indiretta del contenuto che la sorregge (Cass., Sez. U, 13/3/2025, n.6713; Cass., Sez. 3, 21/7/2025, n. 20545; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n.8950; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., Sez. 1, 07/03/2018, n.5478; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 15/07/2015,n. 14784), incombente questo rimasto inadempiuto.Va tra l’altro ricordato che, diversamente da quanto preteso,la confessione stragiudiziale fatta a un terzo non ha valore di prova legalecome la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e puòquindi essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, convalutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata,stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere ingiudizio (tra le tante, Cass., Sez. L, 18/6/2020, n. 11898), assenza dimotivazione che, nella specie, non è stata evidenziata dalla censura.7. Col settimo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degliartt. 1218, 2697 e 1460 c.c., e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 231 del 2002, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici dimerito rigettato la domanda di risoluzione del contratto, sostenendo chenon fosse rimasta provata la mancata consegna delle piante di cui allafattura n. 49 del 2014, senza considerare che l’onere della provadell’esatto adempimento gravava su [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto era statoapplicato erroneamente il principio inademplenti non est adimplendum.Infine, i giudici avevano erroneamente applicato gli interessi di cui ald.lgs. n. 231 del 2002, benché i ricorrenti fossero personafisica/consumatore e la norma si applicasse soltanto nelle transazionicommerciali tra imprese.Il motivo è infondato.I giudici di merito hanno motivato sulle ragioni per le quali hanno ritenutoimplausibile il dedotto inadempimento dei controricorrenti nella fornituradelle piante di cui alla fattura n. 49/2014, sostenendo che non risultasse,da parte del compratore, né una richiesta di consegna, né una lamentelaNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026per la mancata consegna fino all’atto di citazione, che l’importantequantitativo di piante da fornire avrebbe richiesto la collaborazione delcompratore, necessitando queste della loro immediata messa a dimora eche una siffatta richiesta di consegna o comunque la manifestazione didisponibilità a ricevere la merce non era stata provata. A comprova di ciò,la Corte di merito ha anche osservato che l’anno successivo LeonardoArcese aveva effettuato un ulteriore acquisto di piante (quello descrittonella fattura n. 19/15), cui certo non avrebbe proceduto in caso diinadempimento del [OSCURATO:PERSONA].Le predette argomentazioni non stravolgono, come invece sostenuto, ilriparto dell’onere della prova, ma costituiscono valutazioni del compendioprobatorio acquisito in ordine al dedotto inadempimento, con laconseguenza che la doglianza si risolve in un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma, in quanto inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, così da essere sottratta al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Altrettanto infondata è poi la censura nella parte in cui si riferisce agliinteressi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, giacché la vicenda si inseriscenell’ambito di transazioni di carattere commerciale, come tali inclusenell’ambito applicativo della norma.8. Con l’ottavo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazionedell’art. 92 c.p.c. e degli artt. 4, comma 1 bis e 5 d.m. n. 55 del 2014, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di meritoavevano parzialmente compensato le spese, evidenziando la soccombenzadei ricorrenti anche con riguardo alla fattura n. 49/2014 e la parzialesoccombenza in appello della controparte con riferimento all’appelloincidentale, senza considerare che l’originaria domanda di accertamentoproposta in primo grado era stata parzialmente accolta e che pertanto leNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026spese, in ragione della confusione dei rapporti e della loro esecuzione,avrebbero dovuto essere compensate.Inoltre, non soltanto era errato lo scaglione utilizzato, posto che avrebbedovuto trovare applicazione o quello fino a euro 26.000,00 o quello fino aeuro 260.000,00, ma mancavano, altresì, i presupposti per la concessionedell’aumento ai sensi dell’art. art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55 del 2014,stante l’assenza di pregio intellettuale dell’atto, la mancata produzione didocumenti in formato editabile e l’entrata in vigore della norma al27/4/2018, il quale avrebbe, del resto, potuto essere applicato soltantoper le fasi prevedenti la predisposizione di atti con tali tecniche.Il motivo è infondato.Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di condanna allespese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso chesoltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che,con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte dicassazione è conseguentemente limitato ad accertare che non risultiviolato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste acarico della parte vittoriosa. Ne consegue che esula da tale sindacato, erientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazionedell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tantonell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso conaltri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere ilimiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.,Sez. 1, 4/8/2017, n. 19613).Nella specie, i giudici di merito hanno regolato le spese di entrambi i gradidel giudizio sulla base del principio della soccombenza, ponendole a caricodegli Arcese, che avevano visto respinte tutte le loro domande, estabilendo la loro parziale compensazione per un solo quarto in ragionedel solo parziale accoglimento dell’appello incidentale dei [OSCURATO:PERSONA], con laNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026conseguenza che nessun errore hanno commesso, posto che lacompensazione totale o parziale si colloca in un ambito che non èsindacabile in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo motivazionale(per tutte: Cass. 26/11/2020, n. 26912).Quanto all’entità delle spese, si osserva che, ai fini del rimborso dellespese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criteriodel disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla sommadomandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e aquella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello,alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello èrigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quellaottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass.,Sez. 6-3, 30/11/2022, n. 35195; Cass., Sez. 3, 17/05/2025, n. 13145).Nella specie, risulta che il Tribunale ha accolto la domanda proposta daiconvenuti quantificandola in euro 74.463,52 e in euro 3.187,00 e che laCorte d’Appello, davanti alla quale le questioni prospettate in primo gradoerano state riproposte, ha disposto il pagamento, sempre in favore degliappellanti principali, dell’ulteriore somma di euro 12.189,40.Pertanto, in applicazione dei predetti principi avrebbe dovuto trovareapplicazione, in entrambi i gradi del giudizio, lo scaglione da euro52.001,00 a euro 260.000,00, avendo i giudici riconosciuto, in favore deicontroricorrenti, la complessiva somma di euro 89.839,92 e avendo gliappellanti impugnato la sentenza di primo grado anche in ordine allapredetta condanna, e non lo scaglione fino a euro 520.000,00.L’errore in cui sono incorsi i giudici di merito non giova peròall’accoglimento della censura, in quanto, applicando lo scaglione inferiore,ossia quello fino a euro 260.000,00, la somma non arriva a superare ilmassimo liquidabile, atteso che gli importi liquidati in sentenza per l’intero(e dunque da decurtare di ¼) ammontano a euro 21.387,00, quanto alprimo grado, e a euro 13.560,00, quanto al grado d’appello, mentre laNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026misura massima, secondo lo scaglione corretto, è pari rispettivamente aeuro 25.254,00 e a euro 13.635,00.Quanto, infine, all’aumento riconosciuto ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, iricorrenti, a fronte di un accertamento in fatto operato dai giudici dimerito in merito alla ricorrenza dei relativi presupposti, si sono limitati alamentare genericamente la scorrettezza della decisione, senza precisareper quali atti e per quali ragioni questi non sussistessero in concreto.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico deiricorrenti.Va rigettata invece la richiesta di condanna per lite temeraria.Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96,terzo comma, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2,sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, alprimo consustanziale, della sua ragionevole durata - e hacome presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi qualeespressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunqueeccedenti la normale funzione del processo (Cass., Sez. 3, 30/12/2023, n.36591). La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivodella fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o dellacolpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla streguadi "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente(Cass., Sez. L, 15/2/2021, n. 3830).Tale presupposto non si ritiene sussistente nella specie, non essendoravvisabile nei motivi proposti il mancato impiego della doverosa diligenzae accuratezza nel reiterare il gravameConsiderato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unNumero registro generale 12943/2021Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 22391/2026Data pubblicazione 30/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazionein favore del difensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28/5/2026Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])