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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13138/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMICUCCI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCHILIRO' LORELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 241/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibili il ricorso delle parti contribuenti avverso il canone RAI inserito nella fattura di energia elettrica per il 2016, per difetto di giurisdizione del giudice tributario; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente, affermando che, in considerazione della valenza tributaria della pretesa in esame vi è la competenza dell'attuale Collegio per la valenza erariale del tributo contestato, senza però che tale soluzione determini il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] delle domande del ricorso introduttivo non affrontate in ragione della infondatezza nel merito delle doglianze.

La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi Ric. 2020 n. 30653 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituisce con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente deciso la sentenza nel merito pur avendo riconosciuto, correggendo sul punto la sentenza di primo grado, la giurisdizione del giudice tributario in ordine all'invocata illegittimità dell'addebito del canone televisivo inserito nella fattura di energia elettrica in quanto atto impositivo di natura tributaria, cosicché anziché decidere nel merito avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Ha infatti affermato questa Corte: «ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, "la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice"; a fronte del diniego di giurisdizione da parte della commissione provinciale, in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la commissione regionale, richiesta di applicare l'art. 59 del medesimo D.Lgs., ha violato la norma giudicando nel merito invece di rimettere la causa alla commissione provinciale.

L'impugnazione deve quindi essere accolta e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria provinciale di Ric. 2020 n. 30653 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- Siracusa (Sez.

U., n. 13722 del 31/05/2017)» (Cass. n. 4963 del 2018); In virtù dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nel processo tributario il principio secondo cui la sentenza con la quale il giudice di appello, in riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiari la giurisdizione da questi negata, rimettendogli la causa, possa essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, rimanendo altrimenti coperta dal giudicato interno, senza che la medesima questione possa essere riproposta o sollevata d'ufficio nel corso dell'ulteriore processo (Cass. n. 33313 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che, in considerazione della valenza tributaria della pretesa in esame vi è la competenza dell'attuale Collegio per la valenza erariale del tributo contestato, senza però che tale soluzione determini il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] delle domande del ricorso introduttivo non affrontate in ragione della infondatezza nel merito delle doglianze - non ha considerato che, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la [OSCURATO:PERSONA] rimette la causa alla [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sentenza impugnata quando dichiari la giurisdizione negata dal primo giudice.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 30653 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Il P sidente i Mauii -d Mocci i i PhNCELLERIA 1 I Lt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMICUCCI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCHILIRO' LORELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 241/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibili il ricorso delle parti contribuenti avverso il canone RAI inserito nella fattura di energia elettrica per il 2016, per difetto di giurisdizione del giudice tributario; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente, affermando che, in considerazione della valenza tributaria della pretesa in esame vi è la competenza dell'attuale Collegio per la valenza erariale del tributo contestato, senza però che tale soluzione determini il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] delle domande del ricorso introduttivo non affrontate in ragione della infondatezza nel merito delle doglianze. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi Ric. 2020 n. 30653 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituisce con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente deciso la sentenza nel merito pur avendo riconosciuto, correggendo sul punto la sentenza di primo grado, la giurisdizione del giudice tributario in ordine all'invocata illegittimità dell'addebito del canone televisivo inserito nella fattura di energia elettrica in quanto atto impositivo di natura tributaria, cosicché anziché decidere nel merito avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado. Il motivo di impugnazione è fondato. Ha infatti affermato questa Corte: «ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, "la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice"; a fronte del diniego di giurisdizione da parte della commissione provinciale, in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la commissione regionale, richiesta di applicare l'art. 59 del medesimo D.Lgs., ha violato la norma giudicando nel merito invece di rimettere la causa alla commissione provinciale. L'impugnazione deve quindi essere accolta e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria provinciale di Ric. 2020 n. 30653 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- Siracusa (Sez. U., n. 13722 del 31/05/2017)» (Cass. n. 4963 del 2018); In virtù dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nel processo tributario il principio secondo cui la sentenza con la quale il giudice di appello, in riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiari la giurisdizione da questi negata, rimettendogli la causa, possa essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, rimanendo altrimenti coperta dal giudicato interno, senza che la medesima questione possa essere riproposta o sollevata d'ufficio nel corso dell'ulteriore processo (Cass. n. 33313 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che, in considerazione della valenza tributaria della pretesa in esame vi è la competenza dell'attuale Collegio per la valenza erariale del tributo contestato, senza però che tale soluzione determini il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] delle domande del ricorso introduttivo non affrontate in ragione della infondatezza nel merito delle doglianze - non ha considerato che, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la [OSCURATO:PERSONA] rimette la causa alla [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sentenza impugnata quando dichiari la giurisdizione negata dal primo giudice. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020 n. 30653 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 2022. Il P sidente i Mauii -d Mocci i i PhNCELLERIA 1 I Lt
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